{"id":31320,"date":"2015-07-27T00:00:00","date_gmt":"2015-07-26T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/spazio-ue-apre-negoziati-su-codice-di-condotta\/"},"modified":"2017-11-03T15:20:35","modified_gmt":"2017-11-03T14:20:35","slug":"spazio-ue-apre-negoziati-su-codice-di-condotta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/07\/spazio-ue-apre-negoziati-su-codice-di-condotta\/","title":{"rendered":"Spazio: Ue apre negoziati su Codice di Condotta"},"content":{"rendered":"<p>Al fine di limitare la creazione di detriti spaziali e di rendere possibile nel lungo periodo l\u2019utilizzo delle orbite pi\u00f9 a rischio, nel 2008 l\u2019Unione europea (Ue) propose alla comunit\u00e0 internazionale un Codice di Condotta (CoC) sulle attivit\u00e0 spaziali. <\/p>\n<p>Sette anni dopo, l\u2019Unione apre l\u2019atteso round di negoziati internazionali per l\u2019adesione: il risultato non \u00e8 scontato, ma un primo passo &#8211; improcrastinabile &#8211; sar\u00e0 compiuto nella giusta direzione. <\/p>\n<p><b>Il Codice di Condotta: come, quando e perch\u00e9<\/b><br \/>In un contesto caratterizzato dal vuoto normativo in tema di sicurezza nello spazio, dall\u2019aumento esponenziale di attori e d\u2019infrastrutture in orbita, e dunque di \u2018spazzatura\u2019 e rischi di collisione, l\u2019Ue ha risposto ad una richiesta del Segretariato Generale dell\u2019Onu, adottando nel 2008 un Codice di Condotta (CoC) sulle attivit\u00e0 spaziali e proponendolo alla comunit\u00e0 internazionale. <\/p>\n<p>Il Codice contiene essenzialmente misure sul controllo e la mitigazione dei frammenti e misure di trasparenza e fiducia tra gli attori, come le pre-notificazioni o i meccanismi di consultazione.<\/p>\n<p>Non si tratta di uno strumento volto al controllo degli armamenti nello spazio, anche se un riferimento vi \u00e8 fatto, ma piuttosto di una sorta di manuale di norme di buon comportamento nella condotta di attivit\u00e0 spaziali. <\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019iniziativa politicamente (e non giuridicamente) vincolante; di origine europea, e non onusiana; e basata su princ\u00ecpi generali chiave e (a prima vista) condivisibili.<\/p>\n<p>Tali caratteristiche sono considerate da alcuni Paesi come dei vantaggi: il Codice non comporta la necessit\u00e0 di definire precisamente la terminologia, n\u00e9 prevedere meccanismi di verifica; non \u00e8 sottoposto alla paralisi che subisce la Conferenza per il Disarmo; e favorisce la fiducia reciproca e la trasparenza tra gli attori in difesa di un patrimonio che appartiene all\u2019umanit\u00e0. <\/p>\n<p>Per altri Paesi, invece, tali caratteristiche creano reticenze e ostacolerebbero l\u2019adesione.<\/p>\n<p><b>Le principali critiche al Codice di Condotta<\/b><br \/>Lo scetticismo che alcuni Paesi hanno espresso riguardano in parte il contenuto del Codice, in parte la procedura seguita. Se inizialmente gli Usa erano scettici, le modifiche apportate e il loro conivolgimento diretto hanno infine ottenuto un (timido) sostegno americano. <\/p>\n<p>Russia, Cina, India, Brasile ed altri paesi \u2018emergenti\u2019 sembrano pi\u00f9 diffidenti; e le ragioni sono varie. Da un lato, il Codice sembra essere percepito come un\u2019alternativa al trattato per il non dispiegamento di armi nello spazio, proposto dai primi due Paesi, e per questo non raccoglie il loro sostegno. <\/p>\n<p>Alcuni Stati sostengono anche che un Codice non giuridicamente vincolante resta inefficace. Inoltre, la sua promozione e il suo negoziato fuori dall\u2019ambito Onu toglierebbe legittimit\u00e0 all\u2019iniziativa e significherebbe per alcuni cedere a un accordo occidentale al quale sono chiamati ad adattarsi senza contribuire in modo determinante alla sua stesura.<\/p>\n<p>La paternit\u00e0 europea, non onusiana, sembra difficile da accettare: lo stesso accadde ad un altro codice di condotta esistente da una decina di anni (Codice dell\u2019Aia, HCoC); e ci\u00f2 fu qualificato da alcuni esperti come il suo \u201cpeccato originale\u201d. <\/p>\n<p>I principi sui quali si basa il Codice sono considerati poi da alcuni attori condivisibili, ma non esaustivi o non espressi adeguatamente. La trasparenza e la fiducia che ne deriverebbe sarebbe quindi limitata e non risulta convincente: peraltro, \u00e8 evidente per alcuni che i programmi e le infrastrutture al servizio di obiettivi puramente militari resterebbero esclusi da tale trasparenza. <\/p>\n<p>Inoltre, il riferimento (o no) esplicito al diritto all\u2019autodifesa ha causato lunghi dibattiti, temendo creasse una finestra di opportunit\u00e0 &#8211; legittima &#8211; al dispiegamento di armi. <\/p>\n<p>Infine, altri Paesi temono che i meccanismi e le procedure previste limitino <i>de facto<\/i> le loro attuali o future attivit\u00e0 spaziali, richiedendo processi e tecnologie di cui non dispongono o che sono molto costose o di difficile accesso. <\/p>\n<p><b>L\u2019Ue pronta a passare dalle consultazioni al negoziato<\/b><br \/>Tali critiche sono emerse durante i diversi \u201cOpen-Ended Consultation Meetings\u201d che hanno avuto luogo in questi anni a Vienna, Kiev, Bangkok e Lussemburgo. <\/p>\n<p>L\u2019Ue ne ha tenuto conto: dal 2008, il testo del Codice ha subito modifiche. Lo scopo era quello di arrivare ad un testo il pi\u00f9 accettabile possibile per portarlo poi a una conferenza di negoziato multilaterale durante la quale, come l\u2019Ue spera, la maggior parte dei Paesi spaziali (e non) lo adotteranno e si impegneranno politicamente a rispettarlo.<\/p>\n<p>Tale conferenza avr\u00e0 luogo dal 27 al 30 luglio di quest\u2019anno a New York. Indipendentemente dal fatto che l\u2019Ue abbia raggiunto un largo consenso, dopo otto anni di lavoro era comunque tempo di concretizzare e passare alla fase di negoziato e di adesione, al fine di rendere credibile lo sforzo diplomatico intrapreso dall\u2019Unione.<\/p>\n<p>Bruxelles corre tuttavia dei rischi: non solo lo scetticismo di fondo di alcuni Stati perdura, ma, essendo il Codice uno strumento diplomatico e volontario, \u00e8 sulla base delle buone relazioni tra Paesi che il dialogo \u00e8 possibile e che il Codice sullo spazio pu\u00f2 trovare un seguito concreto. <\/p>\n<p>In effetti, se anche lo scetticismo dei maggiori Paesi fosse risolto, se anche un testo accettabile dai pi\u00f9 fosse trovato, le tensioni diplomatiche tra Stati rischiano di giocare a sfavore di un\u2019intesa. <\/p>\n<p>Lo spazio, come le relazioni commerciali, potrebbe essere una vittima di tali tensioni. Una volta il Codice sottoscritto, poi, si pone anche la questione di se e come sar\u00e0 rispettato. L\u2019esperienza del Codice dell\u2019Aia ne \u00e8 un esempio: anche se di natura totalmente diversa, l\u2019HcoC dimostra come, nonostante le oltre 130 adesioni, se i Paesi chiave non lo sottoscrivono, o non lo applicano, l\u2019iniziativa perde molto del suo valore.<\/p>\n<p>Comunque vada, e anche se non dovesse raccogliere molte adesioni subito, il Codice avr\u00e0 il merito di mettere sul tavolo dei negoziati una questione essenziale per lo sfruttamento dello spazio da parte delle generazioni future. <\/p>\n<p>Come alcuni analisti hanno scritto, si tratterebbe almeno di un \u201cfirst step\u201d verso un regime che, nel futuro, potr\u00e0 essere pi\u00f9 robusto, pi\u00f9 condiviso e forse un giorno addirittura vincolante. Non c\u2019\u00e9 pi\u00f9 tempo da perdere: l\u2019annuncio di OneWeb, come di altri attori privati, di volere dispiegare centinaia di microsatelliti in orbita bassa entro il 2020 lo conferma drammaticamente. <\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al fine di limitare la creazione di detriti spaziali e di rendere possibile nel lungo periodo l\u2019utilizzo delle orbite pi\u00f9 a rischio, nel 2008 l\u2019Unione europea (Ue) propose alla comunit\u00e0 internazionale un Codice di Condotta (CoC) sulle attivit\u00e0 spaziali. Sette anni dopo, l\u2019Unione apre l\u2019atteso round di negoziati internazionali per l\u2019adesione: il risultato non \u00e8 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[82,140],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31320"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31320"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61601,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31320\/revisions\/61601"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}