{"id":31910,"date":"2015-10-09T00:00:00","date_gmt":"2015-10-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-legittimita-dei-nostri-tornado-in-iraq\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:44","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:44","slug":"la-legittimita-dei-nostri-tornado-in-iraq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/10\/la-legittimita-dei-nostri-tornado-in-iraq\/","title":{"rendered":"La legittimit\u00e0 dei nostri Tornado in Iraq"},"content":{"rendered":"<p>Nonostante la confusione che viene fatta, non solo nell\u2019opposizione, ma anche nella maggioranza di governo, da quanti invocano a sproposito l\u2019art. 11 della Costituzione o la Carta delle Nazioni Unite, Nu, la prospettiva di bombardamenti in Iraq solleva, da un punto di viso giuridico, tre problemi: a) la liceit\u00e0 dell\u2019azione militare sotto il profilo del diritto internazionale; b) la necessit\u00e0 di coinvolgere il Parlamento nella presa di decisione; c) il rispetto delle regole di diritto umanitario.<\/p>\n<p>Un\u2019eventuale operazione di bombardamento contro le postazioni dell\u2019autoproclamatosi \u201cstato islamico\u201d in Iraq \u00e8 legittima e non necessita nessuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza Onu, ma solo la richiesta\/consenso del governo iracheno. <\/p>\n<p>Una risoluzione parlamentare, quantunque non strettamente necessaria, \u00e8 secondo prassi opportuna e dovrebbe, auspicabilmente, delineare l\u2019indirizzo della missione che dovrebbe rispettare scrupolosamente le regole di diritto internazionale.<\/p>\n<p>Ma procediamo con ordine. <\/p>\n<p><b>Azione militare e il diritto internazionale<\/b><br \/>Il conflitto attualmente in corso in Iraq \u00e8 da configurare come un conflitto armato interno (o guerra civile), che oppone il governo costituito iracheno all\u2019autoproclamatosi \u201cstato islamico\u201d. <\/p>\n<p>I ribelli dell\u2019Isil non sono altro che un gruppo insurrezionale (non uno stato, nonostante la dizione usata), che si oppone al governo legittimo o costituito. Niente di nuovo rispetto ad altri movimenti insurrezionali. Nuovi, si fa per dire, sono i metodi di combattimento dell\u2019Isil, che impiega il terrorismo come principale arma di violenza bellica. L\u2019Isil gode di una certa effettivit\u00e0, poich\u00e9 controlla abbastanza stabilmente il territorio in cui \u00e8 insediato, ma questo non lo rende ancora uno stato.<\/p>\n<p>Secondo il diritto internazionale \u00e8 lecito aiutare il governo costituito alle prese con l\u2019insurrezione. Tanto pi\u00f9 che il governo iracheno non \u00e8 un esecutivo che si \u00e8 macchiato di gravi crimini nella repressione dell\u2019insurrezione come quello di Bashar al Assad in Siria. <\/p>\n<p>Del resto l\u2019Italia gi\u00e0 accorda un sostegno logistico all\u2019Iraq, avendo fornito armi ai curdi che combattono lo \u201cstato islamico\u201d, partecipando al loro addestramento insieme a quello della polizia irachena e con l\u2019invio di Tornado in missione di ricognizione e illuminazione dei bersagli.<\/p>\n<p>Ovviamente l\u2019intervento a favore del governo costituito ne presuppone la richiesta o il consenso. Ci\u00f2 che \u00e8 avvenuto. Non \u00e8 invece necessaria un\u2019autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nu. <\/p>\n<p><b>Risoluzione parlamentare di indirizzo<\/b><br \/>Lasciamo perdere l\u2019art. 11 della Costituzione che vieta la guerra di aggressione e l\u2019uso della forza come strumento di offesa alla libert\u00e0 dei popoli, chiaramente non applicabile nella fattispecie. Lasciamo inoltre da parte l\u2019art. 78 della Costituzione e la delibera dello stato di guerra da parte delle Camere, come pure l\u2019art. 87 relativo alla dichiarazione dello stato di guerra da parte del Presidente della Repubblica. <\/p>\n<p>Nel caso concreto non si tratterebbe di \u201cguerra\u201d, di cui alle disposizioni costituzionali, anche a supporre che si dovessero inviare i Tornado in missione di bombardamento.<\/p>\n<p>Tecnicamente una risoluzione \u201cautorizzativa\u201d da parte del Parlamento non sarebbe strettamente necessaria per l\u2019invio di truppe all\u2019estero in conflitti non qualificabili come \u201cguerra\u201d. Ma ormai si \u00e8 affermata la prassi di far precedere l\u2019invio di truppe da un dibattito parlamentare, accompagnato da una risoluzione. Prassi, peraltro, non sempre seguita. <\/p>\n<p>Attualmente si discute se la <a href= \"http:\/\/documenti.camera.it\/apps\/commonServices\/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&#038;tipoDoc=pdf&#038;idlegislatura=17&#038;anno=2014&#038;mese=08&#038;giorno=20&#038;file=leg.17.bol0288.data20140820.com0304\" target= \"blank\"><b><u>risoluzione<\/u><\/b><\/a> votata a Commissioni  congiunte (Esteri e Difesa) di Camera e Senato nell\u2019agosto del 2014 per l\u2019invio di materiale logistico in Iraq copra anche la partecipazione dei Tornado ad azioni di bombardamento. Probabilmente una risoluzione di indirizzo sarebbe opportuna, soprattutto per ribadire il rispetto del diritto internazionale umanitario.<\/p>\n<p><b>Nessuna operazione ai danni dei civili<\/b><br \/>Le operazioni belliche sono soggette alle regole del diritto internazionale umanitario. Specialmente durante i bombardamenti aerei occorre attenersi strettamente al loro rispetto in modo da colpire solo gli obiettivi militari, senza coinvolgere i civili e limitare al massimo i danni collaterali, talvolta inevitabili. <\/p>\n<p>Per quanto riguarda i conflitti armati interni, come quello attualmente in corso in Iraq, l\u2019Italia \u00e8 obbligata al rispetto delle regole contenute nel II Protocollo addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, mentre gli Stati Uniti non lo sono, quantunque abbiano spesso dichiarato di rispettare tali regole a titolo di diritto consuetudinario. Neppure l\u2019Iraq ha ratificato il II Protocollo.<\/p>\n<p>In una coalizione militare, la selezione degli obiettivi pu\u00f2 comportare problemi e i Tornado italiani dovrebbero astenersi dal partecipare ad operazioni suscettibili di arrecare danni alla popolazioni civile. Il recente caso del bombardamento (per errore?) da parte degli Stati Uniti dell\u2019ospedale dei Medici senza Frontiere in Afghanistan dovrebbe spingere alla massima cautela.<\/p>\n<p>Pertanto una risoluzione parlamentare di indirizzo dovrebbe impegnare il governo ad evitare che le operazioni militari possano provocare danni alla popolazione civile. Spetter\u00e0 poi al governo e ai ministeri interessati dettare le regole d\u2019ingaggio, che ovviamente sono riservate, ma possono essere dotate di meccanismi volti a evitare la partecipazione con gli alleati ad operazione rischiose sotto il profilo del diritto internazionale umanitario.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nonostante la confusione che viene fatta, non solo nell\u2019opposizione, ma anche nella maggioranza di governo, da quanti invocano a sproposito l\u2019art. 11 della Costituzione o la Carta delle Nazioni Unite, Nu, la prospettiva di bombardamenti in Iraq solleva, da un punto di viso giuridico, tre problemi: a) la liceit\u00e0 dell\u2019azione militare sotto il profilo del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[83,84,167,94,96],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31910"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31910"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31910\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63095,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31910\/revisions\/63095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}