{"id":31970,"date":"2015-10-14T00:00:00","date_gmt":"2015-10-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-sistema-di-dublino-ormai-moribondo\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:42","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:42","slug":"il-sistema-di-dublino-ormai-moribondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/10\/il-sistema-di-dublino-ormai-moribondo\/","title":{"rendered":"Il sistema di Dublino ormai moribondo"},"content":{"rendered":"<p>Il <a href= \"http:\/\/ec.europa.eu\/dgs\/home-affairs\/what-we-do\/policies\/asylum\/examination-of-applicants\/index_en.htm\" target= \"blank\"><b><u>sistema Dublino<\/u><\/b><\/a> non ha mai goduto di buona salute, ma in questa fase le sue condizione si sono decisamente aggravate. <\/p>\n<p>Gi\u00e0 dopo i duri colpi inferti dalle condanne della Corte europea dei diritti umani per i trasferimenti tra Stati membri in applicazione del regolamento, i commentatori pi\u00f9 attenti non avevano esitato a immaginare il regolamento Dublino come gi\u00e0 chiuso nella sua bara (S. Peers, <a href= \"http:\/\/eulawanalysis.blogspot.it\/2014\/11\/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html\" target= \"blank\"><b><u> Tarakhel v Switzerland: Another nail in the coffin of the Dublin system?<\/u><\/b><\/a>; si veda anche la sintesi sui c.d. <a href= \"http:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/FS_Dublin_ENG.pdf\" target= \"blank\"><b><u>Dublin Cases<\/u><\/b><\/a> nel sito della Corte europea). <\/p>\n<p>Ancora frequenti sono le pronunce di <a href= \"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/cdsavvocati\/faces\/elencoProvvedimentiCollegiali.jsp?_adf.ctrl-state=14mdk4pie0_14\" target= \"blank\"><b><u>Tribunali nazionali<\/u><\/b><\/a> che dichiarano illegittime le decisioni sui trasferimenti e, dunque, ne impediscono l\u2019esecuzione.<\/p>\n<p><b>Richiedenti asilo confinati nel paese dove arrivano <\/b><br \/>Ma anche a prescindere da questa sorta di \u201clesioni giurisprudenziali\u201d, il sistema Dublino si \u00e8 rivelato uno strumento altamente inefficace. In base all\u2019<a href= \"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52007DC0299&#038;from=IT\" target= \"blank\"><b><u>ultima valutazione pubblicata<\/u><\/b><\/a>, solo circa il 25% delle richieste di trasferimento accettate da uno Stato membro all\u2019altro \u00e8 stato effettivamente eseguito. <\/p>\n<p>A questo si aggiungono i numerosi tentativi di elusione dell\u2019identificazione al momento dell\u2019arrivo in alcuni Paesi membri, come l\u2019Italia, per ostacolare l\u2019applicazione dei criteri stabiliti nel regolamento, in particolare quello costituito dallo Stato di primo arrivo che, come noto, \u00e8 il criterio di gran lunga prevalente.<\/p>\n<p>Il regolamento Dublino III non si limita, infatti, a determinare lo Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione, ma determina anche lo Stato dove l\u2019eventuale beneficiario di protezione dovr\u00e0 fissare il proprio soggiorno in modo quasi permanente.<\/p>\n<p>Questo perch\u00e9, nonostante vi sia un\u2019ampia area di libera circolazione delle persone, non vi \u00e8 per i beneficiari di protezione internazionale una libert\u00e0 di soggiorno in altri Stati membri, analoga a quella riconosciuta ai cittadini dell\u2019Unione europea, Ue. <\/p>\n<p>Cos\u00ec, i richiedenti protezione internazionale sono teoricamente costretti a rimanere nello Stato competente, generalmente quello di primo arrivo, pur desiderando invece trasferirsi in un altro Stato, dove ritengano di avere maggiori possibilit\u00e0 di integrazione per affinit\u00e0 linguistiche, presenza di reti parentali, di sistemi di <i>welfare <\/i>pi\u00f9 strutturati o pi\u00f9 concrete opportunit\u00e0 lavorative.<\/p>\n<p><b>Le novit\u00e0 dell\u2019Agenda per l\u2019immigrazione<\/b><br \/>Tuttavia, nonostantele critiche e le condanne, il sistema Dublino non \u00e8 mai stato messo in discussione, n\u00e9 da parte della maggioranza dei Governi dell\u2019Unione n\u00e9 da parte della Commissione europea, almeno fino all\u2019insediamento dell\u2019attuale Commissione, operativa dal 1\u00b0 novembre 2014. <\/p>\n<p>\u00c8 nell\u2019Agenda per l\u2019immigrazione, pubblicata il 13 maggio 2015, che sono contenute <a href= \"http:\/\/ec.europa.eu\/italy\/news\/2015\/20150924_crisi_rifugiati_it.htm\" target= \"blank\"><b><u> misure innovative<\/u><\/b><\/a>, poi presentate tra maggio e settembre 2015, alcune anche rapidamente approvate.<\/p>\n<p>In particolare meritano di essere menzionati i seguenti atti: una raccomandazione relativa a un programma di reinsediamento europeo che per la prima volta introduce un canale di ingresso legale dei richiedenti protezione internazionale provenienti prevalentemente dal Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d\u2019Africa; due decisioni che istituiscono un meccanismo provvisorio di ricollocazione a favore di Italia e Grecia, con il trasferimento complessivo di 160mila persone nell\u2019arco di due anni; infine una proposta di modifica del regolamento Dublino III, volta a istituire un sistema permanente di ricollocazione da applicare in tutti i casi di situazioni di crisi che si potranno ripetere in futuro a carico di uno Stato membro. <\/p>\n<p>Per la prima volta si prevede la distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, cos\u00ec attuando il principio di condivisione della responsabilit\u00e0, spesso invocato senza essere per\u00f2 attuato, analogamente al principio di solidariet\u00e0 di cui all\u2019art. 80 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Ue. <\/p>\n<p>Sono inoltre indicati i parametri per stabilire la \u201cquota\u201d di persone che ogni Paese deve accogliere, costituiti dalla popolazione, dal Pil totale, dal numero di richiedenti asilo e di reinsediati gi\u00e0 presenti e dal tasso di disoccupazione. <\/p>\n<p>In pi\u00f9 con la seconda decisione sulla ricollocazione il sistema di ripartizione \u00e8 stato reso vincolante, ci\u00f2 che ha determinato l\u2019adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, con il voto contrario degli Stati dell\u2019Est, con in testa l\u2019Ungheria, ma senza la Polonia.<\/p>\n<p><b>Deroga al criterio della competenza dello Stato di approdo<\/b><br \/>Quando anche la quarta misura sar\u00e0 approvata, il regolamento Dublino sar\u00e0 definitivamente modificato nel senso di introdurre espressamente una deroga al criterio della competenza dello Stato di primo arrivo, distribuendo una parte dei richiedenti protezione internazionale in maniera equa e proporzionata tra gli Stati membri. <\/p>\n<p>Pur trattandosi di una deroga limitata all\u2019accertamento di una situazione di crisi in uno Stato membro e con tutte le riserve circa l\u2019effettiva praticabilit\u00e0 dei meccanismi di trasferimento delle persone, essa apre un pertugio che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile intravedere. <\/p>\n<p>Non baster\u00e0 per\u00f2 a rianimare un mezzo moribondo, quale \u00e8 il regolamento Dublino III: per farlo occorrerebbe prendere atto che un\u2019autentica area di libera circolazione delle persone \u00e8 incompatibile con limitazioni al soggiorno in quella stessa area ed iniziare ad estendere tale libert\u00e0 se non a tutti i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, almeno ai beneficiari di protezione internazionale.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il sistema Dublino non ha mai goduto di buona salute, ma in questa fase le sue condizione si sono decisamente aggravate. 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