{"id":32200,"date":"2015-11-05T00:00:00","date_gmt":"2015-11-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/acqua-una-risorsa-non-ancora-per-tutti\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:35","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:35","slug":"acqua-una-risorsa-non-ancora-per-tutti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/11\/acqua-una-risorsa-non-ancora-per-tutti\/","title":{"rendered":"Acqua, una risorsa non ancora per tutti"},"content":{"rendered":"<p>Una vera e propria crisi idrica. \u00c8 questa che causa la morte, per sete, di circa un miliardo di persone. E a questi si sommano quanti non hanno accesso ai servizi sanitari di base.<\/p>\n<p>Per tale ragione, oggi, \u00e8 necessario ragionare sull\u2019esistenza di un diritto umano all\u2019acqua potabile quale strumento giuridico per garantire una migliore allocazione delle risorse idriche nelle zone maggiormente colpite da <i>water-stress<\/i>.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del diritto internazionale l\u2019esistenza di un diritto umano all\u2019acqua \u00e8 ancora molto incerta, ma la prassi delle organizzazioni internazionali rende possibile stabilirne l\u2019eventuale contenuto e gli obblighi da esso derivanti.<\/p>\n<p><b>Acqua e diritto internazionale<\/b><br \/>Il diritto umano all\u2019acqua potabile non \u00e8 un dato incontrovertibile per la dottrina giuridica internazionalistica. Le principali obiezioni riguardano il suo contenuto vago, la sua scarsa rilevanza pratica e l\u2019assenza di strumenti giuridici vincolanti che lo prevedano.<\/p>\n<p>Tuttavia, la mancanza di strumenti giuridici vincolanti per gli Stati che prevedano espressamente l\u2019accesso all\u2019acqua potabile non \u00e8 di per s\u00e9 un ostacolo alla sua affermazione come norma di diritto internazionale.<\/p>\n<p>Gran parte della dottrina, infatti, ritiene che esso possa derivarsi da altri diritti e in particolare dall\u2019articolo 6 del Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici del 1966, riguardante il diritto alla vita, e degli articoli 11 e 12 del Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, concernenti rispettivamente il diritto ad un livello di vita adeguato e il diritto alla salute.<\/p>\n<p>Tutti questi diritti trovano un elemento comune  nella presenza e nella disponibilit\u00e0 d\u2019acqua che diviene un elemento centrale per la loro realizzazione. Senza disponibilit\u00e0 di fonti di acqua potabile la vita stessa sarebbe in pericolo e non sarebbe possibile avere un\u2019esistenza adeguata alla dignit\u00e0 umana. La salute, infine, dipende anche da una corretta igiene per la quale la presenza dell\u2019acqua \u00e8 necessaria. <\/p>\n<p>Per questo motivo, tali diritti potrebbero essere ritenuti generatori di un nuovo diritto, il quale avrebbe una portata pi\u00f9 generale di ognuno di questi diritti presi singolarmente. Ci\u00f2 si spiega alla luce del fatto che il diritto all\u2019acqua \u00e8 propedeutico alla realizzazione dei diritti dai quali \u00e8 derivato, nel senso che la mancanza della risorsa idrica ne metterebbe a repentaglio l\u2019applicabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Seppure il diritto umano all\u2019acqua sarebbe derivato, esso sarebbe logicamente precedente ai diritti dai quale discende, essendo l\u2019acqua l\u2019elemento che permette di realizzarli. Partendo da queste considerazioni, il Comitato per Diritti Economici, Sociali e Culturali ha emanato nel 2002 il <a href= \"http:\/\/www.refworld.org\/docid\/4538838d11.html\" target= \"blank\"><b><u> General Comment n. 15: The Right to Water <\/u><\/b><\/a> nel quale si specifica per la prima volta il contenuto e gli obblighi derivanti dal diritto all\u2019acqua. <\/p>\n<p><b>Il General Comment n. 15<\/b><br \/>Il General Comment n.15 \u00e8 il documento pi\u00f9 importante per il riconoscimento del diritto umano all\u2019acqua.<\/p>\n<p>Anche se si tratta di un documento interpretativo di soft law, esso \u00e8 comunque sintomo di una prassi in costante sviluppo da parte delle Organizzazioni Internazionali, e in particolare dell\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite, che trova il suo punto massimo nella risoluzione dell\u2019Assemblea Generale <a href= \"http:\/\/www.un.org\/en\/ga\/64\/resolutions.shtml\" target= \"blank\"><b><u>A\/RES\/64\/292<\/u><\/b><\/a> del 10 luglio 2010 e nella risoluzione dello Human Right Council <a href= \"http:\/\/daccess-dds-ny.un.org\/doc\/RESOLUTION\/GEN\/G12\/173\/89\/PDF\/G1217389.pdf?OpenElement\" target= \"blank\"><b><u>A\/HRC\/RES\/21\/2<\/u><\/b><\/a> approvata nell\u2019ottobre del 2012.<\/p>\n<p>Il General Comment n.15 sancisce l\u2019esistenza del diritto umano all\u2019acqua come derivazione dei diritti stabiliti dagli articoli 11 e 12 del Patto sui Diritti Eonomici, Sociali e Culturali e prevede che questo deve garantire l\u2019accessibilit\u00e0 fisica ed economica alla risorsa, la sua qualit\u00e0 e il suo utilizzo per usi domestici.<\/p>\n<p>Il General Comment impone anche delle <i>core obligations <\/i>per le parti del Patto. Tali obblighi riguardano la rimozione di ogni barriera all\u2019accesso a fonti di acqua potabile, l\u2019attuazione di politiche volte a preservare le risorse idriche e a mantenerne invariata la qualit\u00e0, l\u2019obbligo di cooperazione tra le parti per favorire una distribuzione  efficiente delle risorse idriche.<\/p>\n<p>Particolare menzione merita, invece, l\u2019obbligo di non discriminazione, poich\u00e9 si tratta di un punto fondamentale nella prassi relativa ai diritti umani e assume rilevanza anche per il diritto umano all\u2019acqua dato che esso tutela tutti i gruppi sociali ed etnici che in seguito a conflitti politici subiscono la privazione di fonti di approvvigionamento idrico.<\/p>\n<p><b>Diritto umano all\u2019acqua ancora molto lontano <\/b><br \/>Ciononostante, la reticenza degli Stati a derogare parte della propria sovranit\u00e0 sulle proprie risorse naturali resta l\u2019ostacolo maggiore ad un pieno riconoscimento di un diritto umano all\u2019acqua. D\u2019altro canto, la prassi internazionale sembra affermarlo come dato giuridico gi\u00e0 acquisito e quindi sembra aumentare i propri sforzi per una sua piena attuazione.<\/p>\n<p>Al momento attuale non esiste una norma internazionale (n\u00e9 pattizia, n\u00e9 consuetudinaria) che sancisca il diritto umano all\u2019acqua e per questo le manifestazioni della prassi internazionale hanno una fondamentale importanza per segnalare l\u2019orientamento della comunit\u00e0 internazionale verso la sua applicazione.<\/p>\n<p>Inoltre, prassi e <i>opinio iuris<\/i> costituiscono elementi fondamentali delle norme internazionali consuetudinarie. Tanto pi\u00f9 si riuscir\u00e0 ad estendere la convinzione che il diritto umano all\u2019acqua \u00e8 giuridicamente vincolante per i membri della comunit\u00e0 internazionale tanto pi\u00f9 l\u2019applicazione di tale diritto da parte dei singoli Stati risponder\u00e0 effettivamente ad una norma specifica dell\u2019ordinamento internazionale divenendo cos\u00ec norma fondamentale del diritto internazionale.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una vera e propria crisi idrica. \u00c8 questa che causa la morte, per sete, di circa un miliardo di persone. E a questi si sommano quanti non hanno accesso ai servizi sanitari di base. 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