{"id":32360,"date":"2015-11-23T00:00:00","date_gmt":"2015-11-22T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/tutti-per-uno-la-francia-invoca-la-clausola-europea-di-difesa\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:30","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:30","slug":"tutti-per-uno-la-francia-invoca-la-clausola-europea-di-difesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/11\/tutti-per-uno-la-francia-invoca-la-clausola-europea-di-difesa\/","title":{"rendered":"Tutti per uno? La Francia invoca la clausola europea di difesa"},"content":{"rendered":"<p>Una novit\u00e0 assoluta. A portarla \u00e8 stata l\u2019invocazione, da parte della Francia, dell\u2019art. 42 del trattato sull&#8217;Unione europea, ovvero la clausola di difesa collettiva. <\/p>\n<p>Introdotta nell\u2019Unione europea, Ue, col Trattato di Lisbona, si tratta di una disposizione analoga a quella che era prevista dall\u2019art. V del Trattato del 1948 istitutivo dell\u2019Ueo, estinto nel 2010 dai dieci Stati parti. L\u2019idea di una norma sulla difesa collettiva nell\u2019Ue, venne elaborata dalla Convenzione che present\u00f2 il Progetto di Trattato\/Costituzione, firmato nel 2004, ma mai entrato in vigore. <\/p>\n<p><b>Clausola di difesa collettiva e clausola di solidariet\u00e0<\/b><br \/>Il comma 7 dell\u2019art. 42 stabilisce che \u201cqualora uno Stato membro subisca un\u2019aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso\u201d, in conformit\u00e0 coll\u2019art. 51 della Carta Onu. Condizione d\u2019attivazione \u00e8 un\u2019<i>aggressione armata<\/i>. <\/p>\n<p>Da notare che una norma distinta (art. 222 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Ue, Tfue) stabilisce una <i>clausola di solidariet\u00e0 europea<\/i> con specifico riferimento ad <i>attacchi terroristici<\/i>. <\/p>\n<p>La scelta francese d\u2019invocare l\u2019art. 42.7 sembra comunque legittima, ed \u00e8 stata accolta unanimemente dagli altri membri, a conferma che anche un attacco terroristico sferrato da entit\u00e0 non statali, qualora proveniente dall\u2019esterno e di particolare gravit\u00e0, pu\u00f2 esser qualificato \u201c<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3230\" target= \"blank\"><b><u>aggressione armata<\/u><\/b><\/a>\u201d.<\/p>\n<p><b>L\u2019articolo 222 del Tfue<\/b><br \/>Come si pu\u00f2 per\u00f2 spiegare il mancato ricorso all\u2019art. 222 Tfue? Quest\u2019ultimo ha una dimensione essenzialmente interna, assicurando un\u2019assistenza allo Stato vittima <i>sul suo territorio<\/i>, mentre la Francia richiede un aiuto anche all\u2019esterno (ma a mio avviso le due clausole potrebbero comunque esser invocate simultaneamente). <\/p>\n<p>Soprattutto, a differenza dell\u2019art. 42.7, il meccanismo previsto dall\u2019art. 222 prevede un obbligo di solidariet\u00e0 non solo tra gli Stati membri ma <i>anche da parte dell\u2019Ue<\/i> e, conseguentemente, un <i>coinvolgimento diretto delle istituzioni europee<\/i> (le modalit\u00e0 sono definite dalla Decisione Ue 2014\/415). <\/p>\n<p>Secondo alcuni commentatori, la Francia avrebbe evitato l\u2019attivazione dell\u2019art. 222 per mantenere un pieno controllo della crisi. <\/p>\n<p>Inoltre, la clausola di solidariet\u00e0 viene invocata quando lo Stato interessato \u201critiene che la crisi <i>oltrepassi chiaramente la sua capacit\u00e0 di reazione<\/i>\u201d.<\/p>\n<p><b>Clausola europea e Nato<\/b><br \/>Potrebbe apparire sorprendente il fatto che la Francia abbia deciso d\u2019invocare la clausola di difesa europea e non l\u2019art. 5 del Trattato Nato (attivato dagli Usa dopo l\u201911 settembre). \u00c8 un luogo comune che mentre la Nato assicura procedure e mezzi efficaci, la clausola europea avrebbe una portata pi\u00f9 simbolica che operativa, non avendo l\u2019Ue capacit\u00e0 militari. <\/p>\n<p>Sul piano politico, la scelta conferma la volont\u00e0 della Francia di sostenere lo <i>sviluppo di una politica europea di difesa<\/i>, per certi versi autonoma rispetto alla Nato (e agli Usa). Anche se lo stesso art. 42.7 afferma, per gli Stati Ue membri della Nato, il carattere prioritario dell\u2019Alleanza quale meccanismo di difesa collettiva ed \u00e8 ragionevole pensare che la scelta francese sia stata operata con un qualche coinvolgimento della Nato (il cui Segretario generale ha partecipato al Consiglio Ue). <\/p>\n<p>Ma al di l\u00e0 del suo significato politico, evidenziato dall\u2019Alto rappresentante Federica Mogherini e dal Ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian, quale l\u2019impatto della clausola?<\/p>\n<p><b>Cercasi assistenza concreta <\/b><br \/>L\u2019art. 42.7 stabilisce un <i>obbligo<\/i> giuridico per gli altri Stati membri di prestare <i>aiuto e assistenza<\/i> (anche se, trattandosi di politica estera e sicurezza, essi non possono esser chiamati a risponderne di fronte alla Corte Ue). Si tratta poi di un obbligo qualificato. <\/p>\n<p>Ogni Stato deve valutare i mezzi in suo possesso e il generico riferimento a \u201caiuto e assistenza\u201d implica che sussiste un margine di discrezionalit\u00e0 e uno Stato non ha l\u2019obbligo di partecipare direttamente a missioni armate. <\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019obbligo non pregiudica il carattere specifico della politica di difesa di taluni membri (neutralit\u00e0 ma anche obblighi costituzionali di ottenere il consenso del parlamento nazionale per azioni armate). <\/p>\n<p>Dunque, gli altri Stati <i>dovranno \u201cfare qualcosa\u201d<\/i> per assistere la Francia, ma<i> la precisa individuazione dei mezzi <\/i>pi\u00f9 appropriati per assolvere a tale obbligo <i>resta affidata al singolo Stato<\/i>. Questi dovr\u00e0 comunque decidere <i>secondo buona fede <\/i>e alla luce di negoziati bilaterali colla Francia. <\/p>\n<p>Dalle dichiarazioni del Ministro Le Drian emerge che non viene richiesto un sostegno puramente simbolico, ma <i>un\u2019assistenza concreta <\/i>che, secondo modalit\u00e0 da concordare caso per caso, potr\u00e0 declinarsi in una cooperazione nei riguardi delle operazioni francesi in Siria e Iraq ovvero in interventi di supplenza rispetto al ruolo della Francia su altri scenari (Africa, Libano). <\/p>\n<p>Per il momento, al di l\u00e0 della solidariet\u00e0 dichiarata, tra molti partner europei, inclusa l\u2019Italia, sembra prevalere la prudenza (se non l\u2019attendismo). <\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una novit\u00e0 assoluta. A portarla \u00e8 stata l\u2019invocazione, da parte della Francia, dell\u2019art. 42 del trattato sull&#8217;Unione europea, ovvero la clausola di difesa collettiva. 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