{"id":32620,"date":"2015-12-16T00:00:00","date_gmt":"2015-12-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/francia-lo-stato-di-emergenza-e-lo-stato-di-diritto\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:24","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:24","slug":"francia-lo-stato-di-emergenza-e-lo-stato-di-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/12\/francia-lo-stato-di-emergenza-e-lo-stato-di-diritto\/","title":{"rendered":"Francia, lo stato di emergenza e lo stato di diritto"},"content":{"rendered":"<p>Tre mesi di stato di emergenza per evitare il ripetersi di altri attacchi. \u00c8 questo quanto ha dichiarato, dopo gli attacchi del 13 novembre, il presidente della Repubblica francese che ha anche informato il Segretario generale del Consiglio d\u2019Europa.<\/p>\n<p><b>Deroghe alla Cedu<\/b><br \/>Poich\u00e9 alcune delle misure conseguentemente prese dal governo avrebbero potuto comportare una deroga ad alcune delle obbligazioni previste dalla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (Cedu), il Segretario generale era pregato di considerare la lettera come un\u2019informazione ai sensi dell\u2019art. 15 della Convenzione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 15 prevede che, in caso di guerra o di \u201caltro pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione\u201d, qualsiasi Stato contraente possa prendere misure in deroga agli obblighi della Convenzione limitatamente a quanto sia strettamente necessario per fronteggiare la situazione, purch\u00e9 esse non contrastino con gli obblighi di diritto internazionale e con quelli derivanti dagli art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 4 (messa in schiavit\u00f9) della Convenzione. Di tali misure il Segretario generale del Consiglio d\u2019Europa deve essere informato.<\/p>\n<p>Il Segretario generale non pu\u00f2 che prendere atto dell\u2019informazione, non avendo n\u00e9 il potere di vagliare la conformit\u00e0 delle misure prese all\u2019art. 15 n\u00e9 quello di monitorarne successivamente l\u2019applicazione.<\/p>\n<p>Soltanto la Corte europea dei diritti umani pu\u00f2 decidere se sussistano le condizioni per l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 15, oppure se norme di diritto internazionale o gli anzidetti articoli siano stati violati. Ci\u00f2 sempre che essa sia adita da uno degli altri Stati contraenti, cosa che sembra improbabile dato l\u2019attuale contesto europeo, o da individui che pretendano di essere vittime della violazione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 15 \u00e8 anche oggetto di una riserva formulata dalla Francia all\u2019atto della ratifica della Convenzione nel 1974, riserva secondo cui le misure previste dalla legge sullo stato d\u2019emergenza dovrebbero ritenersi come \u201ccorrispondenti all\u2019oggetto dell\u2019art. 15 della Convenzione\u201d. <\/p>\n<p>La riserva \u00e8 ovviamente assorbita dall\u2019attuale informazione, come lo fu in un altro caso analogo relativo a dei moti occorsi in Nuova Caledonia nel 1988, caso che non diede luogo a controversie. <\/p>\n<p>Allo stato attuale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, una simile riserva sarebbe invalida e pertanto come non apposta, essendo di carattere generale e quindi contraria all\u2019art. 57 sulle riserve.<\/p>\n<p><b>La giurisprudenza sull\u2019articolo 15 Cedu<\/b><br \/>Ci\u00f2 premesso, per quanto riguarda le condizioni di applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 15, i numerosi attacchi terroristici verificatisi a Parigi, nonch\u00e9 la ferocia degli ultimi, non lasciano dubbi sulla loro natura di pericolo pubblico minacciante la vita della Nazione francese.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, dalla scarsa giurisprudenza della Corte sull\u2019art. 15 si ricava che questa si \u00e8 sempre in linea di massima adeguata alla decisione dello Stato derogante, ritenendola come rientrante nel margine di apprezzamento di tale Stato.<\/p>\n<p>La Corte si \u00e8 cos\u00ec comportata fin dal primo caso di applicazione dell\u2019art. 15 (<i>Lawless v, United Kingdom<\/i>, sent. del 19 dicembre 1959) allorch\u00e9 ritenne, con i giudici britannici, che certe misure detentive, considerate dal ricorrente eccessive e viziate dall\u2019abuso di diritto vietato dall\u2019art.17 della Convenzione, fossero invece \u201cstrettamente necessarie\u201d nel quadro della lotta ai terroristi dell\u2019Ira.<\/p>\n<p>Anche nel recente caso <i>A e a v. United Kingdom<\/i>, caso anch\u2019esso di lotta al terrorismo internazionale, la Corte (sent. del 19 febbraio 2009), nel ritenere che alcune misure adottate dal Regno Unito dopo l\u201911 settembre non fossero proporzionate, e quindi strettamente necessarie, rispetto al fine da raggiungere, si \u00e8 adeguata ad una pronuncia della <i>House of Lords<\/i>, che aveva gi\u00e0 constatato l\u2019illegittimit\u00e0 della deroga ex art. 15. Si trattava, nella specie, della detenzione a tempo indeterminato e senza processo di presunti terroristi stranieri che non potevano essere estradati senza rischiare la tortura nei Paesi di destinazione.<\/p>\n<p>Anche la giurisprudenza della Corte circa l\u2019inderogabilit\u00e0 delle norme degli art. 2, 3 e 4 e le norme di diritto internazionale \u00e8 assai esigua.<\/p>\n<p>Per un caso di condanna per trattamenti disumani e degradanti in regime di art. 15 occorre risalire alla sentenza del 12 gennaio 1978, <i>Ireland v. United Kingdom<\/i>, in cui furono denunciate la violenza durante gli interrogatori e le famose cinque tecniche praticate tra un interrogatorio e l\u2019altro. Si tratt\u00f2 di misure infliggenti sofferenze cos\u00ec intense che oggi la Corte, in base agli sviluppi successivi della sua giurisprudenza, dovrebbe considerare come atti di tortura. N\u00e9 il diritto alla vita, n\u00e9 il divieto di schiavit\u00f9 sono mai stati oggetto di decisioni.<\/p>\n<p>E come obblighi internazionali si \u00e8 sempre pensato al diritto internazionale umanitario applicabile alle guerre internazionali o civili, laddove nel nostro caso si tratta di azioni di polizia.Con riguardo al diritto alla vita e al divieto di tortura esiste un\u2019enorme giurisprudenza, tutta utilizzabile che ci si trovio meno in regime di emergenza.<\/p>\n<p><b>Un auspicio<\/b><br \/>Certamente, alcune fattispecie hanno maggiore possibilit\u00e0 di verificarsi durante un regime siffatto.<\/p>\n<p>Per fare qualche esempio di violazione del diritto alla vita e del divieto di tortura pi\u00f9 facilmente verificabili in periodi di emergenza, ricordiamo la giurisprudenza sul trattamento dei detenuti; ricordiamo in particolare, per il diritto alla vita, le molte condanne per le sparizioni quando lo Stato detentore non potesse almeno dimostrare di aver svolto una seria inchiesta sulle cause delle medesime, e, per il secondo, le condanne di Stati dalle cui carceri il detenuto era uscito con chiari segni di maltrattamenti fisici o psichici.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da augurarsi che siffatti eventi non accadano in un Paese dove la libert\u00e0 \u00e8 da secoli la regola.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tre mesi di stato di emergenza per evitare il ripetersi di altri attacchi. \u00c8 questo quanto ha dichiarato, dopo gli attacchi del 13 novembre, il presidente della Repubblica francese che ha anche informato il Segretario generale del Consiglio d\u2019Europa. 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