{"id":32730,"date":"2015-12-27T00:00:00","date_gmt":"2015-12-26T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/brexit-gli-strumenti-giuridici-per-un-accordo\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:20","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:20","slug":"brexit-gli-strumenti-giuridici-per-un-accordo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/12\/brexit-gli-strumenti-giuridici-per-un-accordo\/","title":{"rendered":"Brexit, gli strumenti giuridici per un accordo"},"content":{"rendered":"<p>Le richieste del governo britannico ai partner dell\u2019Unione sollevano problemi di contenuto e di forma circa l\u2019accordo da raggiungere. Evidentemente sono problemi collegati. Certi contenuti si possono attuare solo utilizzando determinati strumenti giuridici; per converso, questi ultimi condizionano i contenuti che in essi si possono versare.<\/p>\n<p><b>Gli strumenti giuridici utilizzabili<\/b><br \/>La via maestra sarebbe una revisione dei Trattati, necessaria anche per la modifica o aggiunta di Protocolli (che hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati). N\u00e9 potrebbe bastare una procedura di revisione semplificata che non copre le modifiche in discussione. <\/p>\n<p>I tempi di una revisione ordinaria non sono per\u00f2 in linea con quelli del referendum britannico. Ci si dovrebbe quindi limitare a una dichiarazione solenne, con l\u2019impegno di attuare dopo il referendum il piano di riforme prestabilito. Non si tratterebbe peraltro di un atto giuridicamente vincolante, altrimenti da assimilare a una revisione dei Trattati (con le relative conseguenze). <\/p>\n<p>Si prospetta a questo punto un corto circuito. Il premier David Cameron vorrebbe portare al referendum un accordo fermo e vincolante. Gli impegni degli altri Stati membri sono per\u00f2 necessariamente in funzione di un esito positivo del referendum. <\/p>\n<p>Si prospetta quindi l\u2019esigenza di un doppio condizionamento: le riforme dell\u2019Unione subordinate a un s\u00ec referendario, e quest\u2019ultimo condizionato a sua volta all\u2019attuazione del piano di riforme concordato. Anche una soluzione del genere richiederebbe un preventivo interpello dei parlamenti nazionali, ma in forma pi\u00f9 rapida e agevole rispetto alla procedura di revisione.<\/p>\n<p>Altro problema \u00e8 quello relativo al modo di attuare successivamente il piano in precedenza concordato. Non si deve pensare in ogni caso a una revisione dei Trattati: potrebbero bastare accordi inter-istituzionali o anche solo dichiarazioni interpretative dei Trattati o dei Protocolli.<\/p>\n<p><b>La governance economica e il mercato unico<\/b><br \/>Il governo britannico invoca principi giuridicamente vincolanti per dare atto che: nell\u2019Unione esiste pi\u00f9 di una moneta; gli Stati non euro non devono subire discriminazioni, n\u00e9 essere vincolati da decisioni degli Stati euro; gli sviluppi dell\u2019Eurozona non devono pregiudicare l\u2019integrit\u00e0 del mercato unico; le questioni di interesse generale devono essere decise da tutti gli Stati membri.<\/p>\n<p>Questi principi non sono estranei all\u2019ordine giuridico attuale dell\u2019Unione. L\u2019euro \u00e8 la moneta dell\u2019unione monetaria: in principio tutti ne dovrebbero far parte, ma Regno Unito e Danimarca godono di un\u2019esenzione permanente; e, anche senza esenzioni, un Paese (la Svezia) se ne tiene deliberatamente fuori. <\/p>\n<p>L\u2019Unione comprende dunque in fatto e in diritto pi\u00f9 di una moneta. Quanto ai rapporti fra Stati euro e non euro, va da s\u00e9 che i primi non possono adottare misure obbligatorie o onerose per i secondi, che deve essere rispettata l\u2019integrit\u00e0 del mercato unico, che decisioni rilevanti non solo per l\u2019Eurozona necessitino il concorso di tutti gli Stati membri. <\/p>\n<p>Si tratta di principi generali, desumibili dai Trattati, puntualmente richiamati negli atti degli Stati euro e tutelabili in via giurisdizionale. Le richieste britanniche in materia possono essere dunque soddisfatte con una dichiarazione puramente confermativa della situazione esistente, senza particolari formalit\u00e0 a livello nazionale.<\/p>\n<p>La conclusione appena delineata vale <i>a fortiori <\/i>per le richieste in materia di mercato unico. Non sono certo in contrasto con i Trattati politiche che promuovano crescita, produttivit\u00e0, occupazione; che mirino a frenare normative non necessarie, a ridurre oneri e vincoli per le imprese, a incentivare la competitivit\u00e0 dell\u2019Unione nel suo insieme, a perseguire strategie commerciali di apertura verso i mercati esteri. <\/p>\n<p>I Trattati non si oppongono, anzi favoriscono politiche del genere. Queste possono essere dunque ribadite, senza particolari requisiti formali; ma resta necessario il bilanciamento nell\u2019Unione fra libert\u00e0 economiche e diritti sociali.<\/p>\n<p><b>Tutela della sovranit\u00e0 nazionale<\/b><br \/>Qui le questioni sollevate sono tre: l\u2019esonero formale e definitivo del Regno Unito dall\u2019impegno per \u201cun\u2019unione sempre pi\u00f9 stretta\u201d; l\u2019attribuzione ai parlamenti nazionali del diritto di bloccare legislazioni europee non gradite; un\u2019applicazione del principio di sussidiariet\u00e0 che limiti l\u2019intervento europeo ai soli casi di effettiva necessit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo di \u201cun\u2019unione sempre pi\u00f9 stretta\u201d forma oggetto nei Trattati di una norma programmatica, di per s\u00e9 non costitutiva di obblighi specifici. Non c\u2019\u00e8 dubbio tuttavia che, specie se combinata con il generale dovere di leale collaborazione, essa crei l\u2019obbligo per gli Stati membri di adoperarsi in vista di quell\u2019obiettivo. <\/p>\n<p>Il Regno Unito non pare essersi conformato fin qui a tale obbligo, senza peraltro incorrere in contestazioni formali. Per l\u2019esenzione esplicita ora richiesta serve tuttavia un apposito Protocollo o un\u2019integrazione di quello sull\u2019euro. Non basta infatti una dichiarazione per quanto solenne e collettiva.<\/p>\n<p>In principio, un\u2019integrazione di Protocolli esistenti appare necessaria anche per l\u2019attribuzione della c.d. \u201cred card\u201d ai parlamenti nazionali. Potrebbe peraltro soccorrere anche un accordo inter-istituzionale a tre (Commissione, Parlamento Europeo, Consiglio), con l\u2019impegno di non dare seguito a proposte legislative contestate da una maggioranza qualificata di parlamenti nazionali. Gli accordi inter-istituzionali &#8211; come \u00e8 noto &#8211; sono previsti e autorizzati dai Trattati e possono assumere efficacia vincolante.<\/p>\n<p>Una semplice dichiarazione interpretativa deve ritenersi per contro sufficiente sul punto della sussidiariet\u00e0. In effetti gi\u00e0 dai Trattati si desume che, fin dove possibile, il legislatore nazionale prevale nell\u2019esercizio di competenze concorrenti. \u00c8 vero che nella prassi si propende piuttosto per la legislazione europea, ma si tratta di ricondurre la sussidiariet\u00e0 a un\u2019interpretazione pi\u00f9 rispettosa della sua funzione originaria.<\/p>\n<p><b>Limiti alla circolazione intra-comunitaria delle persone<\/b><br \/>Il governo britannico invoca limiti in materia per frenare sia abusi del diritto di libera circolazione sia flussi nel Paese di dimensione abnorme e non prevista. Propone, fra l\u2019altro, che i <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=2576 \" target= \"blank\"><b><u>benefici del welfare per chi entra nel Regno Unito<\/u><\/b><\/a> siano subordinati a previe contribuzioni per almeno quattro anni.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 assai delicata. Si dovrebbe introdurre, con apposito Protocollo, un regime speciale per il Regno Unito. Per giustificarlo, il governo britannico sembra appellarsi alla nota clausola <i>rebus sic stantibus <\/i>(i flussi imprevedibili di cui si \u00e8 detto).  Ma la libera circolazione intracomunitaria delle persone costituisce un elemento essenziale dell\u2019Unione e del mercato unico. <\/p>\n<p>Appare dunque giuridicamente problematica una disciplina derogatoria; dovrebbe trattarsi comunque di una disciplina temporanea, a livello di norme primarie o secondarie che non discrimini fra cittadini europei a seconda della loro nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>I rilievi fin qui svolti &#8211; preme sottolinearlo &#8211; attengono unicamente agli strumenti giuridici utilizzabili a fronte delle richieste britanniche. Non entrano minimamente nel merito di tali richieste, sulla opportunit\u00e0 o meno di accoglierle e, quindi, sul contenuto di un eventuale accordo.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le richieste del governo britannico ai partner dell\u2019Unione sollevano problemi di contenuto e di forma circa l\u2019accordo da raggiungere. Evidentemente sono problemi collegati. 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