{"id":33110,"date":"2016-02-01T00:00:00","date_gmt":"2016-01-31T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/laccordo-ue-a-sostegno-delle-banche-italiane\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:08","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:08","slug":"laccordo-ue-a-sostegno-delle-banche-italiane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/02\/laccordo-ue-a-sostegno-delle-banche-italiane\/","title":{"rendered":"L&#8217;accordo Ue a sostegno delle banche italiane"},"content":{"rendered":"<p>In presenza di un mercato dubbioso circa gli effetti dell\u2019accordo tra il nostro governo e la Commissione sulla gestione delle sofferenze bancarie, pu\u00f2 essere utile riflettere sui termini giuridici della soluzione convenuta alla luce della normativa europea sugli aiuti di Stato.<\/p>\n<p>Per quel che qui rileva, l\u2019accordo prevede l\u2019emissione di garanzie statali nell\u2019ambito di operazioni di cartolizzazione aventi come sottostante crediti deteriorati. Le garanzie, concesse su richiesta delle banche interessate, sono destinate a coprire solo le tranche pi\u00f9 sicure (<i>senior<\/i>) dei crediti cartolizzati e comportano il pagamento di un premio calcolato in base al prezzo dei <i>Credit Default Swaps<\/i>, Cds, per rischi comparabili.<\/p>\n<p><b>Ue e aiuti di stato<\/b><br \/>Venendo alle regole Ue sugli aiuti, in buona sostanza si possono dare quattro categorie di misure erogate con risorse pubbliche: quelle che non costituiscono aiuti perch\u00e9 applicate a condizioni di mercato; quelle che costituiscono aiuti, ma sono di importo non significativo o godono di un\u2019esenzione generale per categoria; quelle che costituiscono aiuti non esentati in via preventiva, ma autorizzabili caso per caso; infine, quelle irrimediabilmente vietate, perch\u00e9 in nessun modo compatibili con le regole del mercato interno.<\/p>\n<p>Le due prime categorie di misure possono essere attuate direttamente senza previa notifica alla Commissione; la terza richiede la preventiva notifica e l\u2019autorizzazione di quest\u2019ultima; alla quarta non si pu\u00f2 dare attuazione in nessun modo e, se ci\u00f2 accade, l\u2019aiuto deve essere recuperato.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 che il nostro caso non rientra fra gli aiuti incompatibili senza rimedio, diversamente non avrebbe ottenuto il nulla osta della Commissione. Non si colloca, d\u2019altra parte, fra gli aiuti autorizzabili previa notifica, perch\u00e9 le nostre autorit\u00e0 possono passare direttamente alla fase attuativa. <\/p>\n<p>Nemmeno \u00e8 riconducibile a qualche categoria di aiuti esentati in via generale, dal momento che nessuna ipotesi di questo tipo \u00e8 stata evocata. Non resta, allora, che l\u2019ultima delle fattispecie sopra richiamate, vale a dire che le operazioni progettate non siano da qualificarsi come aiuti.<\/p>\n<p>In effetti, la Commissione sembra essersi attenuta alla dottrina dell\u2019operatore pubblico che agisce come un normale operatore di mercato. Ai sensi di tale dottrina, cos\u00ec come specificata nella Comunicazione del 2008 sulle garanzie statali, queste non costituiscono aiuti se la copertura non supera l\u201980% del rischio assicurato e il premio a carico dei beneficiari \u00e8 in linea con quelli praticati sul mercato.<\/p>\n<p>Non par dubbio che l\u2019intesa di Bruxelles soddisfa l\u2019uno e l\u2019altro requisito: la garanzia statale copre solo le tranche <i>senior <\/i>di crediti deteriorati, restando verosimilmente ben al di sotto dell\u201980% di quelli cartolizzati; e, d\u2019altra parte, il premio da pagare, rapportato nel tempo ai Cds, deve considerarsi in linea con il mercato.<\/p>\n<p><b>La Commissione e la risoluzione delle crisi bancarie<\/b><br \/>Ci si potrebbe chiedere a questo punto perch\u00e9 un approdo del genere sia risultato tanto laborioso. In principio, data la riconosciuta assenza di una misura di aiuto, l\u2019operazione avrebbe potuto realizzarsi senza il preventivo benestare della Commissione. <\/p>\n<p>Evidentemente, il governo italiano puntava a favorire lo smobilizzo delle sofferenze bancarie con un sostegno pubblico pi\u00f9 forte; e ha insistito per ottenere un disco verde da Bruxelles, che per\u00f2 non \u00e8 venuto.<\/p>\n<p>Per il vero, la Commissione avrebbe potuto tenere un atteggiamento meno rigoroso; avrebbe potuto considerare applicabile all\u2019Italia l\u2019esenzione dell\u2019art. 107.3.b Tfue per aiuti \u201cdestinati a porre rimedio a un grave turbamento dell\u2019economia di uno Stato membro\u201d. <\/p>\n<p>Questa esenzione si trovava riflessa nella Comunicazione sul settore bancario del 2008, e ha ispirato l\u2019atteggiamento della Commissione nei confronti di salvataggi bancari intervenuti in taluni Paesi nel periodo 2008-2012.<\/p>\n<p>La Commissione si \u00e8 attenuta invece all\u2019impostazione pi\u00f9 restrittiva introdotta nella Comunicazione del 2013, che ha modificato quella del 2008 e ha esteso fra l\u2019altro ai creditori subordinati (oltre che agli azionisti) il principio della condivisione degli oneri (c.d. <i>burdensharing<\/i>). <\/p>\n<p>Probabilmente, la Commissione ha tenuto anche conto che, per effetto della nuova disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie, a partire dal 2016 il principio in discorso \u00e8 stato ulteriormente esteso (c.d. <i>bail-in<\/i>) e fa salvi solo i depositi fino a 100 mila euro.<\/p>\n<p>Per evitare implicazioni del genere (anche se \u00e8 discutibile un\u2019applicazione retroattiva del <i>burdensharing <\/i>e del<i> bail-in<\/i>), bisognava uscire dal perimetro degli aiuti. E questo \u00e8 puntualmente avvenuto con l\u2019intesa raggiunta a Bruxelles sulla gestione delle sofferenze bancarie. La Commissione ha dato il suo benestare all\u2019operazione solo dopo che la stessa \u00e8 stata strutturata a condizioni di mercato, specie per quel che riguarda il costo della garanzia statale. In tal modo, l\u2019operazione non si qualifica come aiuto e sfugge alle relative prescrizioni.<\/p>\n<p><b>Governo italiano e Comissione Ue <\/b><br \/>Ha fatto bene il nostro governo a seguire la Commissione su questo terreno? Propendo per una risposta affermativa. Certo, si sarebbe potuto insistere sull\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esenzione di cui all\u2019art. 107.3.b; si sarebbe potuto reclamare un trattamento non diverso a quello riservato in precedenza ad altri Stati membri. Ma ne sarebbe seguito il protrarsi di un contenzioso e di una situazione di incertezza, molto pregiudizievole per il settore bancario e con pesanti riflessi negativi sui mercati.<\/p>\n<p>Si sarebbe potuto anche pensare a soluzioni alternative (vedi quella proposta da Bastasin, Messori e Micossi, Paper SEP 26.01.2016); e, d\u2019altra parte, l\u2019efficacia di quella concordata dovr\u00e0 trovare conferma nei mesi a venire. Nondimeno, pur con i suoi limiti, la soluzione in discorso dovrebbe facilitare lo smobilizzo dei crediti deteriorati e non comportare oneri per il bilancio dello Stato (a meno di una &#8211; improbabile &#8211; escussione generalizzata delle garanzie statali).<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In presenza di un mercato dubbioso circa gli effetti dell\u2019accordo tra il nostro governo e la Commissione sulla gestione delle sofferenze bancarie, pu\u00f2 essere utile riflettere sui termini giuridici della soluzione convenuta alla luce della normativa europea sugli aiuti di Stato. 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