{"id":33160,"date":"2016-02-05T00:00:00","date_gmt":"2016-02-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/verdetto-ue-sul-futuro-dellilva\/"},"modified":"2017-11-03T15:18:05","modified_gmt":"2017-11-03T14:18:05","slug":"verdetto-ue-sul-futuro-dellilva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/02\/verdetto-ue-sul-futuro-dellilva\/","title":{"rendered":"Verdetto Ue sul futuro dell\u2019Ilva"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019ennesimo Decreto \u201csalva-Ilva\u201d (ne sono stati contati 9), convertito in legge. Il 27 viene cos\u00ec definita la procedura per il ritorno sul mercato dell\u2019Ilva, in amministrazione straordinaria dal 2013. <\/p>\n<p>Incombe per\u00f2 lo spettro della Commissione Ue che il 20 gennaio ha deciso d\u2019avviare un <i>procedimento d\u2019indagine formale <\/i>sulle misure adottate a sostegno dell\u2019Ilva di Taranto (per un importo intorno ai 2 miliardi). Il caso era stato sollevato da denunce presentate dall\u2019associazione delle imprese siderurgiche tedesche e da Eurofer che riunisce le imprese europee del settore.<\/p>\n<p>Qualcuno aveva commentato che l\u2019azione evidenzia un intento della Germania di far chiudere l\u2019Ilva. Accuse velatamente riprese da Matteo Renzi, scagliatosi contro \u201cla lobby degli acciaieri di qualche Paese europeo\u201d. Si profila un nuovo scontro Germania-Italia, che potrebbe diventare Ue-Italia. Quali la portata del provvedimento della Commissione e le prospettive di soluzione?    <\/p>\n<p><b>Commissione e aiuti di stato <\/b><br \/>Con la Decisione del 20 gennaio,la Commissione ha ritenuto che sussistano dubbi riguardo alla compatibilit\u00e0 delle misure italiane con le norme Ue sugli aiuti di Stato e non sia possibile \u201carchiviare\u201d il caso. Ci\u00f2 non comporta che le misure siano illegittime. Questo dovr\u00e0 essere appurato dalla Commissione con un procedimento formale, nel quale sia l\u2019Italia che gli altri soggetti interessati (denuncianti e concorrenti) potranno formulare osservazioni. <\/p>\n<p>Il procedimento si concluder\u00e0 con un\u2019ulteriore decisione che potr\u00e0 alternativamente dichiarare che: a) le misure <i>non costituiscono aiuti di Stato<\/i>; b) pur essendo tali <i>sono compatibili col mercato comune<\/i>; c) possono risultare compatibili solo <i>nel rispetto di determinate condizioni<\/i>, fissate dalla Commissione; d) <i>si tratta di aiuti di Stato illegali<\/i>. <\/p>\n<p>In quest\u2019ultimo caso, scatterebbe l\u2019obbligo di sopprimere le misure e assicurare la restituzione degli aiuti erogati. La Commissione dovr\u00e0 dunque accertare se le azioni contestate costituiscano un \u201caiuto di Stato\u201d secondo l\u2019art. 107 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Ue, Tfue. <\/p>\n<p>Sotto la lente della Commissione si trovano in primo luogo le disposizioni legislative che hanno stabilito garanzie statali su prestiti contratti dall\u2019organo commissariale dell\u2019Ilva. La Commissione nutre altres\u00ec dubbi sulle norme che attribuiscono ai prestiti concessi all\u2019Ilva priorit\u00e0 in caso di fallimento. <\/p>\n<p>Per quanto riguarda le <i>garanzie statali<\/i>, il Decreto del 5 gennaio 2015 aveva disposto una garanzia pubblica per prestiti pari a 400 milioni. La legge di stabilit\u00e0 2016 aveva previsto ulteriori garanzie statali per prestiti fino a 800 milioni. Queste ultime sono state \u201ctrasformate\u201d dalla legge di conversione del Decreto del dicembre 2015 in <i>finanziamenti statali <\/i>che dovranno essere restituiti cogli interessi. <\/p>\n<p>La medesima legge ha inoltre disposto un finanziamento di 300 milioni all\u2019amministrazione straordinaria di Ilva \u201cper fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo\u201d che dovr\u00e0 essere restituito con gli interessi da coloro che si aggiudicheranno l\u2019impresa.<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza europea, costituisce aiuto di Stato <i>qualsiasi misura che, attraverso un intervento pubblico, determini a favore di un\u2019impresa determinata un vantaggio economicamente apprezzabile<\/i>. In tale nozione, possono rientrare non solo finanziamenti, ma anche garanzie statali nei riguardi di prestiti contratti da un\u2019impresa, a meno che vengano prestate secondo le normali condizioni di mercato.<\/p>\n<p>La Commissione dovr\u00e0 quindi determinare se le norme che prevedono finanziamenti o garanzie a favore dell\u2019Ilva conferiscano a tale impresa un vantaggio indebito, precluso ai concorrenti. <\/p>\n<p><b>Aiuti a finalit\u00e0 ambientali <\/b><br \/>L\u2019Italia potr\u00e0 far leva sul fatto che i finanziamenti erogati dalla legge di conversione dell\u2019ultimo Decreto devono esser restituiti con gli interessi. Ma dovr\u00e0 determinarsi che si tratta di <i>finanziamenti erogati in condizioni di mercato<\/i>, che avrebbe cio\u00e8 potuto fornire anche un soggetto privato, pena una loro qualificazione come aiuti di Stato.<\/p>\n<p>Questi sono in principio vietati dal Tfue in quanto pregiudicano una competizione ad armi pari tra le imprese. Il divieto non \u00e8 assoluto, incontrando esenzioni sia automatiche (caso di calamit\u00e0 naturali) che subordinate a una valutazione discrezionale della Commissione. <\/p>\n<p>Alcune categorie di aiuti sono poi dichiarati <i>a priori<\/i>, a certe condizioni, compatibili con il mercato comune (\u201cesenzioni per categoria\u201d). Tra queste <i>gli aiuti a finalit\u00e0 ambientale<\/i>. Nel settore siderurgico non sono invece ammessi aiuti volti a soccorrere imprese in difficolt\u00e0 (Decisione Ceca n. 2496\/96). <\/p>\n<p>Qualora le misure a favore dell\u2019Ilva fossero qualificate aiuti di Stato, l\u2019Italia dovrebbe dimostrare che abbiano finalit\u00e0 esclusivamente ambientali. Le norme sopra ricordate prevedono che gli interventi statali hanno <i>il fine esclusivo dell&#8217;attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dell&#8217;impresa nonch\u00e9 di ripristino e di bonifica ambientale<\/i>.<\/p>\n<p> <b>L\u2019Italia cerca di convincere l\u2019Ue <\/b><br \/>Nessuno nega che la situazione ambientale dell\u2019Ilva di Taranto sia critica. Essa \u00e8 stata ripetutamente oggetto dell\u2019attenzione delle istituzioni Ue. Tuttavia, secondo la Commissione, l\u2019Italia non ha provveduto a far s\u00ec che l\u2019azienda operi in conformit\u00e0 della normativa ambientale europea. <\/p>\n<p>Dunque, anche se alcune delle misure previste dai Decreti salva-Ilva costituissero aiuti di Stato, l\u2019Italia avrebbe buon gioco nel giustificarle con la finalit\u00e0 ambientale? Un elemento a favore dell\u2019Italia \u00e8 che la Decisione della Commissione del 20 gennaio, riconoscendo le necessit\u00e0 di bonifica ambientale,<i> non sospende le misure varate<\/i>. <\/p>\n<p>Permangono tuttavia alcuni ostacoli per una soluzione positiva nei riguardi di tutte le azioni di sostegno. In una situazione intricata come questa non \u00e8 facile <i>distinguere le misure eminentemente ambientali da quelle volte al salvataggio dell\u2019impresa<\/i>. In aggiunta, secondo un principio consolidato, non sono ammessi aiuti \u201cambientali\u201d per consentire a un\u2019impresa (mediante ammodernamento degli impianti) d\u2019allinearsi a <i>norme comunque obbligatorie<\/i>. <\/p>\n<p>Quanto alle misure di risanamento dell\u2019area, gli interventi di sostegno devono essere conformi al <i>principio \u201cchi inquina paga\u201d<\/i>. Al riguardo, la legge di conversione approvata il 27 gennaio richiama puntualmente l&#8217;obbligo dell&#8217;attivazione delle azioni di rivalsa e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno cagionato i danni ambientali e sanitari. Baster\u00e0 a convincere la Commissione? <\/p>\n<p>Non lo sappiamo. Certo che se la rigidit\u00e0 delle norme Ue dovesse portare alla chiusura del pi\u00f9 grande impianto siderurgico d\u2019Europa, nel Mezzogiorno d\u2019Italia e nel contesto dell\u2019odierna congiuntura economica, sarebbe difficile qualificare come \u201cpopuliste\u201d le prevedibili reazioni.<\/p>\n<p>   . <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019ennesimo Decreto \u201csalva-Ilva\u201d (ne sono stati contati 9), convertito in legge. Il 27 viene cos\u00ec definita la procedura per il ritorno sul mercato dell\u2019Ilva, in amministrazione straordinaria dal 2013. 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