{"id":33540,"date":"2016-03-01T00:00:00","date_gmt":"2016-02-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/bye-bye-dublin\/"},"modified":"2017-11-03T15:17:53","modified_gmt":"2017-11-03T14:17:53","slug":"bye-bye-dublin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/03\/bye-bye-dublin\/","title":{"rendered":"Bye bye Dublin?"},"content":{"rendered":"<p>Da qualche tempo negli ambienti europei l\u2019idea di una profonda revisione del regolamento Dublino III non \u00e8 pi\u00f9 un taboo. La Commissione europea dovrebbe presentare a breve una proposta. <\/p>\n<p>Tale atto stabilisce quale Stato membro \u00e8 competente a esaminare una richiesta di asilo e, nel caso in cui la procedura abbia esito positivo, a farsi carico della persona nel lungo periodo: la &#8216;<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3197\" target= \"blank\"><b><u>applicazione pratica<\/u><\/b><\/a>\u2019 di tali criteri ha determinato negli anni un notevole aggravio per gli Stati posti alla frontiera esterna dell\u2019area Schengen.<\/p>\n<p>Al tempo stesso, questi paesi non sempre riescono a controllare la propria porzione di frontiera esterna, registrare le persone entrate e trattenerle sul proprio territorio per il tempo necessario ad esaminare il loro status. <\/p>\n<p>Inoltre, i paesi di prima linea non sono di solito la meta dei richiedenti asilo, i quali intendono raggiungere alcuni Stati dell\u2019Europa centro-settentrionale. Ne conseguono notevoli flussi irregolari (c.d. movimenti secondari), con destinazione detti paesi. <\/p>\n<p><b>Trasferimenti Dublino, dati sconfortanti<\/b><br \/>Per porre rimedio a tale situazione, il regolamento prevede i c.d. trasferimenti Dublino, una procedura coattiva secondo cui il richiedente asilo che si trova nello Stato non competente viene deportato verso quello competente. <\/p>\n<p>Dalla prassi applicativa emergono dati sconfortanti: pochi trasferimenti a fronte dell\u2019entit\u00e0 reale dei movimenti secondari, difficolt\u00e0 della cooperazione interstatale in materia, divieto di trasferimento verso paesi temporaneamente non sicuri (tra cui spicca la Grecia), misure unilaterali quali reintroduzione di controlli alle frontiere interne e strette sugli ingressi, anche di genuini richiedenti asilo.<\/p>\n<p>In questo quadro, le <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3163\" target= \"blank\"><b><u>tensioni politiche<\/u><\/b><\/a> continuano a crescere, sia tra i governi che all\u2019interno dei paesi pi\u00f9 esposti o pi\u00f9 generosi. <\/p>\n<p>La tenuta dell\u2019<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3243\" target= \"blank\"><b><u>area Schengen<\/u><\/b><\/a> \u00e8 messa a serio rischio. Molti richiedenti asilo e migranti sono esposti a violazioni dei loro diritti e allo sfruttamento dei trafficanti. <\/p>\n<p>Nel settembre 2015 \u00e8 stato adottato un regime temporaneo di <a href= \"http:\/\/www.ceps.eu\/system\/files\/SCandEG%20RefugeeRelocationProgramme_0.pdf\" target= \"blank\"><b><u>ricollocazione<\/u><\/b><\/a> dei richiedenti asilo per sostenere gli sforzi di Grecia e Italia. <\/p>\n<p>I <a href= \"http:\/\/ec.europa.eu\/dgs\/home-affairs\/what-we-do\/policies\/european-agenda-migration\/background-information\/docs\/eam_state_of_play_and_future_actions_20160113_en.pdf\" target= \"blank\"><b><u>risultati<\/u><\/b><\/a> ottenuti finora sono deludenti. Inoltre, tale schema \u00e8 stato concepito come mera eccezione transitoria a un quadro giuridico i cui elementi portanti rimangono invariati, sui quali \u00e8 quanto mai urgente pensare a soluzioni ambiziose e al tempo stesso realistiche. <\/p>\n<p><b>Italia in prima linea per una nuova disciplina<\/b><br \/>In quanto paese di prima linea, \u00e8 auspicabile che l\u2019Italia promuova un <a href= \"http:\/\/immigrazione.jus.unipi.it\/blog\/2016\/01\/29\/oltre-dublino-idee-per-il-cambiamento\" target= \"blank\"><b><u>approccio nuovo<\/u><\/b><\/a> all\u2019individuazione dello Stato competente. <\/p>\n<p>La necessaria costruzione del consenso intorno a idee capaci di ovviare all\u2019attuale situazione pu\u00f2 e deve fondarsi su argomenti capaci di incontrare positivo apprezzamento da parte degli altri governi (sia di prima che di \u201cseconda\u201d linea), delle istituzioni europee, dell\u2019opinione pubblica europea.<\/p>\n<p>Prendendo spunto dall\u2019esperienza realizzata in decenni di cooperazione internazionale nella determinazione della giurisdizione in materia civile, commerciale e penale (nel cui ambito, i titoli di giurisdizione sono calibrati sulla ricorrenza di un collegamento reale tra uno Stato e i soggetti o gli interessi coinvolti), le linee guida di una nuova disciplina potrebbero essere cos\u00ec sintetizzabili:<\/p>\n<p>1) formulare i criteri giurisdizionali facendo leva sull\u2019esistenza di un collegamento sostanziale tra il richiedente asilo e lo stato membro (relazioni familiari, professionali e sociali che siano obiettivamente verificabili). Un Paese collegato genuinamente con il richiedente \u00e8 quello meglio situato per agevolarne un effettivo inserimento sociale e lavorativo, con costi e tempi ridotti per il sistema di assistenza sociale. Ne discenderebbe un\u2019alta propensione alla <i>compliance <\/i>da parte dei richiedenti asilo. Detto altrimenti, uno scenario <i>win-win<\/i>;<\/p>\n<p>2) elaborare un meccanismo di quote, da aggiornare periodicamente, che individui le effettive capacit\u00e0 di accoglienza degli stati e tuteli i Paesi pi\u00f9 generosi e pi\u00f9 esposti;<\/p>\n<p>3) ove sussista un legame effettivo con uno stato, questo sar\u00e0 competente, indipendentemente dal luogo di primo ingresso. Ove siano presenti collegamenti sostanziali con pi\u00f9 Paesi, il richiedente potrebbe esprimere una preferenza. Se lo stato designato in uno dei due modi indicati ha gi\u00e0 superato la propria quota, la competenza passerebbe a un altro paese collegato con il richiedente;<\/p>\n<p>4) in assenza di legami con uno specifico stato, il richiedente asilo sar\u00e0 assegnato al Paese che ha il minor tasso di soddisfacimento della propria quota. In seguito, ove la procedura di asilo si concluda positivamente, il rifugiato potrebbe accettare un lavoro in un altro stato membro.<\/p>\n<p><b>Equilibrio tra esigenze degli Stati e aspirazioni dei richiedenti asilo <\/b><br \/>Questa impostazione contribuirebbe a ridurre le tensioni tra gli Stati membri e stabilirebbe un ragionevole equilibrio tra le loro esigenze e le aspirazioni dei richiedenti asilo. Il richiedente asilo sarebbe scoraggiato dal tenere comportamenti elusivi, e in alcuni casi le sue preferenze o il suo protagonismo economico riceverebbero riconoscimento sul piano giuridico.<\/p>\n<p>Il nuovo sistema non renderebbe le cose pi\u00f9 complicate per i sistemi nazionali: al contrario, porterebbe ordine in una situazione <i>lose-lose<\/i> ove il caos regna sovrano. Inoltre, l\u2019approccio qui proposto consentirebbe di rassicurare l\u2019opinione pubblica e di contrastare argomentazioni faziose. <\/p>\n<p>Infine, potrebbe incentivare la condotta di <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3301\" target= \"blank\"><b><u>operazioni SAR<\/u><\/b><\/a> da parte di Stati o enti privati in quanto sarebbe scardinato l\u2019assunto secondo cui lo Stato che autorizza lo sbarco deve anche necessariamente farsi carico della gestione del richiedente asilo sul lungo periodo. <\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da qualche tempo negli ambienti europei l\u2019idea di una profonda revisione del regolamento Dublino III non \u00e8 pi\u00f9 un taboo. La Commissione europea dovrebbe presentare a breve una proposta. 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