{"id":33550,"date":"2016-03-01T00:00:00","date_gmt":"2016-02-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/anche-berlusconi-nellocchio-del-grande-fratello\/"},"modified":"2017-11-03T15:17:53","modified_gmt":"2017-11-03T14:17:53","slug":"anche-berlusconi-nellocchio-del-grande-fratello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/03\/anche-berlusconi-nellocchio-del-grande-fratello\/","title":{"rendered":"Anche Berlusconi nell\u2019occhio del grande fratello"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 stata rilanciata con enfasi da tutti i principali quotidiani nazionali la notizia della pubblicazione da parte di Wikileaks di intercettazioni effettuate nel 2011 dall\u2019Agenzia di sicurezza nazionale statunitense (NSA) nei confronti dell\u2019allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. <\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha riproposto all\u2019attenzione dell\u2019opinione pubblica la questione dei programmi di sorveglianza elettronica condotti dagli Stati Uniti, insieme al Regno Unito e ai partner appartenenti al gruppo dei \u2018five eyes\u2019, nei riguardi sia di individui comuni sia dei leader di governi alleati. Le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 avevano allora innescato un vivace dibattito circa la liceit\u00e0 di tali programmi e i possibili limiti alle attivit\u00e0 di intelligence.<\/p>\n<p> <b>Lo spionaggio nel diritto internazionale<\/b><br \/>L\u2019intercettazione di comunicazioni effettuate da un primo ministro o da altri organi dello stato ricade nella definizione di spionaggio, dal momento che costituisce raccolta di informazioni senza il consenso dello stato. Occorre precisare che per i programmi effettuati dalla NSA non si pu\u00f2 parlare di spionaggio in tempo di guerra, condotta comunque lecita in diritto internazionale, sebbene la spia non abbia diritto allo status di prigioniero di guerra.<\/p>\n<p> Quanto allo spionaggio in tempo di pace, \u00e8 opinione condivisa che non vi sia alcuna specifica norma di diritto internazionale generale che lo vieti. \u00c8 inoltre difficile sostenere che lo spionaggio costituisca di per s\u00e9 un illecito intervento negli affari interni, dal momento che occorrerebbe dimostrare l\u2019esistenza di un certo grado di coercizione rispetto alle scelte politiche di un altro Stato.<\/p>\n<p>Taluni hanno invece sostenuto che l\u2019intercettazione di comunicazioni riservate che coinvolgano organi dello stato possa comunque configurarsi come una violazione della sovranit\u00e0 statuale nel suo senso pi\u00f9 classico. Resta il fatto che gli Stati rimangono liberi di considerare penalmente perseguibili le attivit\u00e0 di spionaggio per conto di servizi segreti stranieri.<\/p>\n<p> <b>Diritto alla privacy nell\u2019era digitale<\/b><br \/> Nel dicembre 2013, su iniziativa del Brasile e della Germania, l\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva adottato <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=2478\" target= \"blank\"><b><u>la ris. 68\/167<\/u><\/b><\/a>, con la quale si esprimevano forti preoccupazioni sull\u2019impatto negativo dei programmi di sorveglianza e intercettazioni sul godimento dei diritti umani. La risoluzione precisa che il quadro giuridico di riferimento fondamentale \u00e8 costituito dall\u2019art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo e dall\u2019art. 17 del Patto sui diritti civili e politici, il quale vieta ogni interferenza arbitraria o illegittima nella vita privata.<\/p>\n<p> Su richiesta della stessa Assemblea generale, l\u2019Alto Commissario per i diritti umani ha quindi prodotto un rapporto sul \u201cdiritto alla privacy nell\u2019era digitale\u201d, che ha aperto la strada alla nomina nel luglio 2015, in senso al Consiglio dei diritti umani dell\u2019ONU, di un relatore speciale sul diritto alla privacy, nella persona del maltese Joseph Cannataci.<\/p>\n<p> <b>Sorveglianza di massa e diritti umani<\/b><br \/> L\u2019azione delle Nazioni Unite ha certamente contribuito a indirizzare il dibattito in parte sui binari dei diritti umani degli individui coinvolti nei programmi di sorveglianza e non soltanto degli interessi e della sovranit\u00e0 degli stati. Naturalmente, una questione preliminare di non poco conto \u00e8 se le intercettazioni di un capo di governo estero ricadano nell\u2019ambito di applicazione del Patto sui diritti civili e politici.<\/p>\n<p>Per quanto gli Stati Uniti continuino ad avanzare un\u2019interpretazione restrittiva del concetto di giurisdizione, limitandolo al territorio dello stato, vari autori hanno invece sostenuto che i trattati sui diritti umani si applichino anche a interferenze c.d. \u2018extraterritoriali\u2019 con il diritto alla privacy.<\/p>\n<p>Quanto agli aspetti sostanziali, la tutela della privacy contenuta nell\u2019art. 17 del Patto sui diritti civili e politici si esprime in termini generici e non chiarisce che cosa si debba intendere per un\u2019interferenza arbitraria nella vita privata. Il corrispondente art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo sancisce che le ingerenze dell\u2019autorit\u00e0 pubblica devono essere stabilite per legge e debbono costituire una misura necessaria, in una societ\u00e0 democratica, per tutelare la sicurezza nazionale e quella pubblica.<\/p>\n<p> <b>Misure di sorveglianza in Francia e Ungheria<\/b><br \/> Il tema \u00e8 di strettissima attualit\u00e0 anche in ragione della recente adozione in Francia di una nuova legge sulle misure di sorveglianza delle comunicazioni elettroniche internazionali, dopo gli eventi di Parigi del 13 novembre 2015, che espande i poteri dell\u2019esecutivo in materia di acquisizione di dati, senza preventiva autorizzazione o controllo giudiziario.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 da sottolineare che in una recente decisione (Szab\u00f3 e Vissy c. Hungary), la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha ritenuto contraria all\u2019art. 8 della Convenzione la legislazione antiterrorismo ungherese, che prevede attivit\u00e0 di sorveglianza segreta, dal momento che non contiene garanzie sufficientemente precise, efficaci e complete.<\/p>\n<p> Gi\u00e0 nel settembre 2014 aveva suscitato scalpore il rapporto del Relatore speciale dell\u2019ONU sul rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo, Ben Emmerson, il quale denunciava che l\u2019esistenza di programmi di sorveglianza su vasta scala costituisse un\u2019interferenza sproporzionata con il diritto alla privacy. Vi si osservava che sebbene via fosse un interesse pubblico al contrasto al terrorismo, ci\u00f2 non potesse giustificare misure di sorveglianza senza alcun limite sia rispetto alle categorie di persone coinvolti nella misura sia alla loro durata.<\/p>\n<p> . <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stata rilanciata con enfasi da tutti i principali quotidiani nazionali la notizia della pubblicazione da parte di Wikileaks di intercettazioni effettuate nel 2011 dall\u2019Agenzia di sicurezza nazionale statunitense (NSA) nei confronti dell\u2019allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 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