{"id":34940,"date":"2016-06-13T00:00:00","date_gmt":"2016-06-12T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/accordo-uk-ue-a-prova-di-divorzio\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:31","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:31","slug":"accordo-uk-ue-a-prova-di-divorzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/06\/accordo-uk-ue-a-prova-di-divorzio\/","title":{"rendered":"Accordo Uk-Ue a prova di divorzio"},"content":{"rendered":"<p>Il referendum britannico ormai alle porte solleva il seguente problema di carattere legale: quale sorte avr\u00e0 l\u2019<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3349\" target= \"blank\"><b><u>Accordo tra l\u2019Unione e il Regno Unito<\/u><\/b><\/a> del 19 febbraio scorso, finalizzato ad evitare la Brexit, nel caso in cui dovesse viceversa prevalere il voto di lasciare l\u2019Europa? <\/p>\n<p>L\u2019Accordo continuer\u00e0 a produrre qualche effetto o risulter\u00e0 privo di qualsiasi efficacia? Non \u00e8 questo il punto al centro del dibattito in corso sul referendum britannico, che si focalizza comprensibilmente sulle conseguenze politiche ed economiche del voto. Ma la questione giuridica ora prospettata merita qualche attenzione, non solo sotto il profilo tecnico-legale, ma anche per il rilievo che essa ha su tematiche generali dell\u2019integrazione europea. <\/p>\n<p>Occorre subito precisare che il problema non si pone nel caso di esito pro-Europa del referendum. In questo caso si realizza la condizione a cui \u00e8 subordinata l\u2019efficacia dell\u2019Accordo. Questo dunque entra in vigore, con tutte le sue disposizioni, e dovr\u00e0 essere attuato in buona fede dagli Stati membri. Non mancheranno, certo, questioni circa la pi\u00f9 precisa portata di singole pattuizioni, ma sul punto dell\u2019entrata in vigore dell\u2019Accordo non possono sussistere dubbi. Il problema \u00e8 invece pi\u00f9 complicato ove gli elettori britannici scelgano di uscire dall\u2019Unione.<\/p>\n<p><b>Se vince la Brexit<\/b><br \/>In effetti, sulla sorte dell\u2019Accordo nel caso di Brexit si confrontano due indicazioni potenzialmente in conflitto. La prima si ricava dalle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 febbraio 2016, dove si legge che\u201cqualora il risultato del referendum nel Regno Unito fosse favorevole all\u2019uscita di quest\u2019ultimo dall\u2019Unione Europea, l\u2019insieme di disposizioni di cui al punto 2 cesser\u00e0 di esistere\u201d. Il punto 2 \u00e8 quello che elenca il pacchetto di atti che compongono l\u2019Accordo. <\/p>\n<p>La seconda indicazione si trae da una delle premesse dell\u2019atto principale dell\u2019Accordo, vale a dire la Decisione dei Capi di Stato o di Governo riuniti in sede di Consiglio europeo. In essa si precisa che quanto contenuto nella Decisione \u201cdebba essere preso in considerazione quale strumento di interpretazione dei Trattati\u201d.<\/p>\n<p>Come si vede, il testo delle Conclusioni \u00e8 molto netto. Nel caso di referendum favorevole alla Brexit l\u2019insieme delle disposizioni dell\u2019Accordo \u201ccesser\u00e0 di esistere\u201d. Le dizioni in altre lingue non sono meno precise: \u201cwill cease to exist\u201d, \u201ccesseront d\u2019exister\u201d, \u201cnicht weiter bestehen werden\u201d. L\u2019Accordo dovr\u00e0 considerarsi come cancellato, nullo, addirittura non esistente. Quanto in esso stabilito sar\u00e0 privo di qualsiasi valore, non idoneo a creare diritti o obblighi fra i contraenti, n\u00e9 altre conseguenze giuridiche. <i>Tabula rasa<\/i> dunque? \u00c8 qui che nasce il potenziale conflitto con quello che si legge nella premessa della Decisione.<\/p>\n<p><b>L\u2019Accordo e l\u2019interpretazione dei trattati<\/b><br \/>La premessa considera l\u2019Accordo \u201cquale strumento di interpretazione dei Trattati\u201d. A ben vedere, questa precisazione era in qualche modo obbligatoria. Se l\u2019Accordo non si fosse limitato ad avere natura interpretativa, avrebbe comportato una modifica dei Trattati. Ma, in tal caso, non bastava la conclusione di un accordo fra Stati in forma semplificata, senza ratifica nazionale, come si \u00e8 fatto. Sarebbe stato necessario ricorrere all\u2019apposita procedura di revisione dei Trattati ex art. 48 TEU, con le ben note difficolt\u00e0 che ne conseguono. <\/p>\n<p>Non \u00e8 questa la sede per discutere circa la validit\u00e0 dell\u2019Accordo per il diritto internazionale, come pure per il diritto interno degli Stati membri. Preme qui soffermarsi sulle implicazioni del valore interpretativo a esso attribuito.<\/p>\n<p>Nell\u2019Accordo, gli Stati membri si sono pronunciati su come si devono interpretare alcune norme e principi dei Trattati. Viene allora da chiedersi se la decadenza dell\u2019Accordo nel caso di Brexit travolga o meno anche le precisazioni interpretative in esso contenute. Non mancano argomenti nell\u2019uno e nell\u2019altro senso. <\/p>\n<p>Si pu\u00f2 sostenere che \u00e8 difficile deviare da un\u2019interpretazione dei Trattati sulle quali gli Stati membri hanno convenuto all\u2019unanimit\u00e0. La loro pu\u00f2 essere assunta come un\u2019interpretazione autentica e non derogabile. Il valore interpretativo dell\u2019Accordo resterebbe dunque fermo anche per il futuro; e non basato sull\u2019efficacia giuridica dell\u2019atto, ma sulla sua utilizzabilit\u00e0 in quanto elemento rilevante a fini interpretativi (cfr. l\u2019art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati).<\/p>\n<p><b>Il carattere strumentale dell\u2019Accordo <\/b><br \/>In senso contrario si pu\u00f2 porre l\u2019accento sul carattere strumentale dell\u2019Accordo nel suo complesso. Anche i chiarimenti interpretativi vanno valutati in funzione anti-Brexit. Essendo legati a una circostanza singola e circoscritta, non costituiscono un precedente impegnativo per il futuro. Ed \u00e8 proprio per questo che si parla di inesistenza dell\u2019Accordo nel caso di uscita dall\u2019Unione. In altre parole, deve ritenersi che la decadenza dell\u2019Accordo lo annulli <i>in toto<\/i>, anche le interpretazioni dei Trattati in esso contenute.<\/p>\n<p>La questione ora prospettata non \u00e8 di scarso rilievo. L\u2019Accordo investe alcuni principi fondamentali dell\u2019integrazione europea, quali \u201cl\u2019Unione sempre pi\u00f9 stretta\u201d, la differenziazione, la sussidiariet\u00e0, la libera circolazione delle persone. Certo, si pu\u00f2 dire che l\u2019Accordo poco ha concesso al riguardo, limitandosi a dare atto di una situazione ormai consolidata. Il che in parte \u00e8 vero. Ma una cosa \u00e8 considerare la finalit\u00e0 di un\u2019Unione sempre pi\u00f9 stretta come impegno programmatico a contribuire in buona fede agli sviluppi dell\u2019Europa, e comunque a non ostacolarli; altra non riconoscerle alcun valore in ordine all\u2019interpretazione dei Trattati, all\u2019esercizio delle competenze dell\u2019Unione, alla condotta degli Stati membri: cos\u00ec come recita l\u2019Accordo. Senza entrare in ulteriori dettagli, considerazioni analoghe si possono riproporre con riguardo agli altri principi sopra ricordati.<\/p>\n<p>Le preferenze di chi scrive vanno per la decadenza <i>in toto<\/i> dell\u2019Accordo nel caso di Brexit, ivi comprese le dichiarazioni interpretative. Queste potranno dunque essere contestate in futuro dalla Commissione, dal Parlamento europeo, dai cittadini dell\u2019Unione, e anche da qualche Stato membro, se invocate da un altro Stato membro.<\/p>\n<p>Verosimilmente, la questione finir\u00e0 davanti alla Corte di giustizia. \u00c8 bens\u00ec vero &#8211; \u00e8 il caso di ricordarlo &#8211; che gli Stati sono \u201ci signori dei Trattati\u201d, secondo la nota espressione della Corte costituzionale tedesca: ma se spetta agli Stati, e ad essi soltanto, modificare i Trattati, compete in definitiva alla Corte pronunciarsi sulla loro interpretazione.<\/p>\n<p>.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il referendum britannico ormai alle porte solleva il seguente problema di carattere legale: quale sorte avr\u00e0 l\u2019Accordo tra l\u2019Unione e il Regno Unito del 19 febbraio scorso, finalizzato ad evitare la Brexit, nel caso in cui dovesse viceversa prevalere il voto di lasciare l\u2019Europa? 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