{"id":35170,"date":"2016-06-28T00:00:00","date_gmt":"2016-06-27T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/percorso-ad-ostacoli-dal-referendum-alladdio\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:25","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:25","slug":"percorso-ad-ostacoli-dal-referendum-alladdio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/06\/percorso-ad-ostacoli-dal-referendum-alladdio\/","title":{"rendered":"Percorso ad ostacoli dal referendum all&#8217;addio"},"content":{"rendered":"<p>Il risultato del referendum sulla Brexit comporta una conseguenza immediata e diretta per il sistema giuridico dell\u2019Unione europea, Ue, e un\u2019altra meno immediata, ma inevitabile e centrale.<\/p>\n<p><b>L\u2019accordo Uk-Ue cessa di esistere<\/b><br \/>Il primo effetto riguarda l\u2019<a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3349\" target= \"blank\"><b><u>Accordo UK-Ue<\/u><\/b><\/a> del 19 febbraio scorso. Come risulta dalle Conclusioni del Consiglio europeo in pari data, i 28 Stati membri hanno convenuto all\u2019unanimit\u00e0 che, nel caso di esito referendario favorevole all\u2019uscita, l\u2019Accordo in questione sarebbe cessato di esistere. Si tratta di una conseguenza automatica, non legata a particolari formalit\u00e0, che si \u00e8 gi\u00e0 prodotta per il semplice fatto del risultato referendario.<\/p>\n<p>La decadenza dell\u2019Accordo risponde ad una ratio ben precisa. L\u2019Accordo \u00e8 stato concluso per favorire un esito positivo del referendum. Costituiva una concessione per il governo di Cameron per superare lo scoglio della consultazione popolare. Una volta mancato l\u2019obiettivo, qualsiasi giustificazione dell\u2019Accordo \u00e8 venuta meno.<\/p>\n<p>Vale la pena di notare la connotazione giuridica attribuita alla prevista decadenza. Non ci si \u00e8 limitati a parlare di inefficacia dell\u2019atto, o anche di sua invalidit\u00e0 o annullamento. Si \u00e8 fatto ricorso a una qualificazione giuridica pi\u00f9 forte, quella dell\u2019inesistenza: si \u00e8 precisato che l\u2019Accordo \u201ccesser\u00e0 di esistere\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che quanto previsto nell\u2019Accordo non potr\u00e0 essere invocato come precedente . Le interpretazioni del diritto Ue ivi contenute, in materia di \u201cunione sempre pi\u00f9 stretta\u201d, \u201cmulticurrency Union\u201d, \u201ccircolazione dei lavoratori\u201d, sono cancellate. Erano deroghe eccezionalmente pattuite in vista di una vicenda del tutto speciale e sono state definitivamente travolte dall\u2019esito del referendum. Altri Stati membri non potranno dunque avvalersene in futuro.<\/p>\n<p><b>L\u2019art. 50 in pratica<\/b><br \/>Veniamo all\u2019altra conseguenza del referendum, non immediata, ma inevitabile e centrale, vale a dire l\u2019uscita del Regno Unito dall\u2019Ue. Non si tratta di un effetto automatico del voto referendario, ma certamente ne rappresenta la inequivocabile finalit\u00e0. L\u2019uscita passa attraverso la procedura di recesso di cui all\u2019articolo 50 Tue.<\/p>\n<p>Questa disposizione del Trattato solleva una serie di questioni:<br \/>a) Il recesso dalla Ue si pu\u00f2 attuare solo in base al citato art. 50. Altre vie, mutuate dal diritto internazionale generale, appaiono impraticabili nelle circostanze. Azioni unilaterali del Regno Unito al di fuori dell\u2019art. 50 costituirebbero un illecito ai sensi sia del diritto Ue sia del diritto internazionale.<\/p>\n<p>b) La procedura dell\u2019art. 50 prende avvio su iniziativa e richiesta dello Stato recedente, non pu\u00f2 essere attivata dalle istituzioni dell\u2019Ue. Queste possono sollecitare il Regno Unito a farlo, ma non determinare unilateralmente l\u2019inizio della procedura.<\/p>\n<p>c) L\u2019iniziativa dello Stato recedente, quando assunta, comporta una notifica al Consiglio europeo dell\u2019intenzione di lasciare l\u2019Ue. L\u2019organo competente ad effettuare la notifica, come pure le procedure interne che la precedono, dipendono ovviamente dall\u2019ordinamento costituzionale dello Stato recedente, nel nostro caso quello del Regno Unito. Una semplice comunicazione circa l\u2019esito dell\u2019avvenuto referendum non basta ai fini dell\u2019art. 50; ci vuole una vera e propria notifica dell\u2019intenzione di recedere.<\/p>\n<p>d) A seguito della notifica si apre un negoziato fra l\u2019Ue e il Regno Unito sulle \u201cmodalit\u00e0 del recesso\u201d, vale a dire sulla disciplina transitoria applicabile nel passaggio dallo status di membro a quello di non membro. Il negoziato deve tenere conto anche delle \u201cfuture relazioni con l\u2019Unione\u201d. L\u2019art. 50 distingue dunque tra \u201cmodalit\u00e0 del recesso\u201d e \u201cfuture relazioni\u201d. Solo le prime formano oggetto specifico del negoziato, mentre delle seconde si deve unicamente tenere conto. Non \u00e8 escluso tuttavia che, se le parti concordano di farlo, l\u2019accordo si estenda anche alle seconde. L\u2019art. 50 obbliga le parti a negoziare in buona fede in vista del raggiungimento dell\u2019accordo (pactum de negotiando), ma l\u2019accordo non deve essere necessariamente concluso, se si manifestano divergenze insuperabili.<\/p>\n<p>e) Il negoziato coinvolge le quattro istituzioni principali dell\u2019Ue: il Consiglio detta gli \u201corientamenti\u201d, vale a dire il mandato che la Commissione deve seguire in quanto negoziatore dell\u2019accordo, concluso poi dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo delibera con il consenso di tutti i suoi membri, il Consiglio a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo a maggioranza dei suffragi espressi. La circostanza che a monte si collochino le direttive del Consiglio europeo, conferisce al negoziato un\u2019impronta altamente politica, ribadita dalla necessaria approvazione del Parlamento europeo. Alle delibere e decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio non partecipa il rappresentante dello Stato che recede dall\u2019Ue.<\/p>\n<p>f) Lo Stato recedente cessa di far parte dell\u2019Ue alla data di entrata in vigore dell\u2019accordo di recesso, o al pi\u00f9 tardi due anni dopo la notifica di cui al precedente punto c), se non interviene prima l\u2019accordo di recesso. La scadenza dei due anni pu\u00f2 essere prorogata, ma solo con delibera unanime del Consiglio europeo. Fino all\u2019uscita dall\u2019Ue, il Regno Unito \u00e8 soggetto a tutte le regole e alle procedure della Ue. Successivamente, gli si applicano le disposizioni dell\u2019accordo di recesso:  in sua assenza, soccorrono i principi generali di diritto. Quanto alle relazioni future con l\u2019Unione, quelle commerciali, se non concordate, ricadono sotto il regime ordinario del Wto.<\/p>\n<p><b>Londra e i futuri rapporti con l\u2019Ue<\/b><br \/>Quanto ai contenuti dell\u2019accordo di recesso, e alla sua estensione ai successivi rapporti con l\u2019Unione, molto dipender\u00e0 da considerazioni di carattere politico, suscettibili di determinare un atteggiamento negoziale pi\u00f9 o meno cooperativo delle parti. Un tempestivo chiarimento sui due fronti (tempistica dell\u2019uscita nonch\u00e9 portata dell\u2019accordo di recesso) \u00e8 certo nell\u2019interesse dell\u2019Ue, specie per i riflessi nei rapporti fra Stati membri. Ma dovrebbe interessare anche al Regno Unito: fino a che continua a far parte dell\u2019Ue deve rispettare in toto gli obblighi che ne conseguono, mentre l\u2019esercizio dei diritti risulter\u00e0 inevitabilmente pregiudicato dalla prospettiva del recesso.<\/p>\n<p>L\u2019art. 50 costituisce il passaggio obbligato per il Regno Unito, e per altri Stati Membri che dovessero maturare in futuro l\u2019intenzione di lasciare l\u2019Ue. Non solo: la procedura dell\u2019art. 50 si impone anche per Stati euro che volessero eventualmente recedere dall\u2019unione monetaria. Allo Stato attuale del diritto della Ue, non \u00e8 consentito  farlo se non lasciando l\u2019Unione nel suo complesso. In altri termini non \u00e8 possibile uscire dall\u2019euro e nel contempo rimanere membri dell\u2019Ue. Il ricorso alla procedura dell\u2019art. 50 sarebbe ineludibile anche in questo caso.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il risultato del referendum sulla Brexit comporta una conseguenza immediata e diretta per il sistema giuridico dell\u2019Unione europea, Ue, e un\u2019altra meno immediata, ma inevitabile e centrale. L\u2019accordo Uk-Ue cessa di esistereIl primo effetto riguarda l\u2019Accordo UK-Ue del 19 febbraio scorso. 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