{"id":35590,"date":"2016-07-26T00:00:00","date_gmt":"2016-07-25T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/bail-in-legittimo-ma-non-obbligatorio\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:12","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:12","slug":"bail-in-legittimo-ma-non-obbligatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/07\/bail-in-legittimo-ma-non-obbligatorio\/","title":{"rendered":"Bail-in: legittimo, ma non obbligatorio"},"content":{"rendered":"<p>In una recentissima sentenza (del 19 luglio scorso, in causa C-526\/14), la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (Cgue) ha fornito alcune importanti precisazioni in tema di <i>bail-in<\/i>. Lo ha fatto in riferimento a misure di salvataggio a favore di talune banche slovene e avuto riguardo alla Comunicazione della Commissione sugli aiuti al settore bancario del 2013.<\/p>\n<p> <b>Corte innovativa<\/b><br \/>Come si sa, il <i>bail-in<\/i> ha fatto la sua prima comparsa in questa Comunicazione, nella forma pi\u00f9 contenuta del <i>burden-sharing<\/i> (condivisione del rischio): vale a dire, un <i>bail-in<\/i> che limita ad azionisti e creditori subordinati il coinvolgimento nelle perdite di una banca, prima che subentri l\u2019aiuto statale.<\/p>\n<p>La Corte ha fissato tre punti: il <i>burden-sharing<\/i> non \u00e8 obbligatorio, deve ritenersi per\u00f2 legittimo e pu\u00f2 essere applicato retroattivamente.<br \/>Sul primo punto, la sentenza precisa che la Comunicazione del 2013 \u00e8 vincolante per la Commissione, ma non per gli Stati membri. La Commissione \u00e8 tenuta a considerare compatibili con il Trattato aiuti conformi ai requisiti da essa posti nella Comunicazione. Ma gli Stati membri hanno la facolt\u00e0 di notificare misure che non soddisfano questi requisiti e la Commissione deve motivare un eventuale rifiuto di autorizzarli.<br \/>\u00c8 una precisazione innovativa rispetto a decisioni precedenti. In passato, la Corte aveva attribuito alle Comunicazioni della Commissione una portata vincolante nei due sensi: non solo nel senso di obbligarla ad autorizzare aiuti conformi a tali Comunicazioni, ma anche di rigettare misure che non lo fossero.<\/p>\n<p>Questo sviluppo giurisprudenziale, in parte anticipato da una sentenza di poco precedente (dell\u20198 marzo scorso, in causa C-431\/14), va accolto senz\u2019altro con favore.<br \/>In effetti, \u00e8 la stessa Comunicazione a precisare che il <i>burden-sharing<\/i> si applica \u201cdi norma\u201d e \u201cin linea di principio\u201d; e che \u00e8 possibile derogarvi se mette \u201cin pericolo la stabilit\u00e0 finanziaria\u201d o determina \u201crisultati sproporzionati\u201d. Non solo: \u00e8 sempre possibile appellarsi direttamente all\u2019art. 107.3.b del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, Tfue (\u201cgrave turbamento dell\u2019economia di uno Stato membro\u201d); e chiedere quindi un\u2019esenzione anche per ragioni diverse da quelle previste nella Comunicazione.<\/p>\n<p>Resta fermo, peraltro, che l\u2019esclusione del <i>burden-sharing<\/i> costituisce un\u2019eccezione alla regola; come tale, va interpretata restrittivamente, e da ammettere solo in presenza di circostanze propriamente eccezionali.<\/p>\n<p><b>Legittimit\u00e0 del <i>burden sharing<\/i><\/b><br \/>Secondo punto della sentenza in esame: il requisito del <i>burden-sharing<\/i> deve considerarsi legittimo. Per la verit\u00e0, questo requisito non \u00e8 esplicitamente richiesto dal Trattato. Ma la Corte lo ritiene conforme allo scopo perseguito dall\u2019art. 107.3.b, essenzialmente per due ragioni: perch\u00e9 consente di limitare l\u2019aiuto al minimo necessario, riducendo in tal modo il pregiudizio alla concorrenza; e perch\u00e9 scoraggia l\u2019\u201cazzardo morale\u201d di decisioni rischiose le cui conseguenze negative finiscono a carico della collettivit\u00e0.<br \/>La Corte esclude, d\u2019altra parte, indebite lesioni del diritto di propriet\u00e0: \u00e8 normale che gli azionisti concorrano a ripianare le perdite (e conseguente carenza di capitale) di una banca in crisi. Quanto ai creditori subordinati, la Corte osserva che i loro titoli presentano caratteristiche sia delle obbligazioni sia degli strumenti di partecipazione al capitale. Un loro coinvolgimento nel <i>burden-sharing<\/i>, peraltro in seconda battuta, risulta pertanto giustificato.<\/p>\n<p>Anche questa posizione della Corte \u00e8 da condividere, a condizione tuttavia che la legittimit\u00e0 del <i>burden-sharing<\/i> si accompagni ad elementi di flessibilit\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Non par dubbio che la condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati appaia in principio conforme alle finalit\u00e0 della disciplina sugli aiuti. Valgono in primo luogo le motivazioni della Corte in tema di riduzione delle distorsioni alla concorrenza e freno agli azzardi morali. Occorre, per\u00f2, anche pensare al legame perverso fra debiti bancari e debiti sovrani. Il <i>burden-sharing<\/i> serve a evitare (o quantomeno limitare) il trasferimento sulla collettivit\u00e0 di perdite maturate in ambito privato.<\/p>\n<p>La legittimit\u00e0 del <i>burden-sharing<\/i> \u00e8 tuttavia condizionata agli elementi di flessibilit\u00e0 segnalati in precedenza, e cio\u00e8 alla possibilit\u00e0 di deroghe in presenza di circostanze eccezionali. Deve inoltre attuarsi nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalit\u00e0. Questo significa che il ricorso al <i>burden-sharing<\/i> deve risultare necessario, in assenza di altri rimedi per supplire alle carenze di capitale; e non deve eccedere quanto richiesto per conseguire tale risultato.<\/p>\n<p><b>Retroattivit\u00e0<\/b><br \/>Il terzo punto della sentenza riguarda la retro-attivit\u00e0. Per la Corte non vi \u00e8 lesione del principio di tutela del legittimo affidamento, se il <i>burden-sharing<\/i> viene applicato in via retroattiva. \u00c8 vero che prima della Comunicazione del 2013 questo requisito non era stabilito. Ma \u2013 osserva la Corte &#8211; nessuna assicurazione \u00e8 stata data da una competente autorit\u00e0 circa la conservazione della situazione esistente. Una modifica \u00e8 dunque sempre ipotizzabile, specie in tema di aiuti, di riflesso alle variazioni del contesto economico.<\/p>\n<p>Anche questa posizione della Corte \u00e8 condivisibile, ma nel quadro degli elementi di flessibilit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 sopra ricordati. Rientrano nella discrezionalit\u00e0 della Commissione eventuali distinzioni fra investitori. I titoli subordinati, non essendo pienamente assimilabili alle partecipazioni azionarie, potrebbero legittimare un loro trattamento differenziato. E, anche nell\u2019ambito dei creditori subordinati, si pu\u00f2 giustificare una gradazione fra investitori professionali e piccoli risparmiatori.Non appare quindi censurabile la speciale tutela di piccoli risparmiatori apprestata dal nostro governo a seguito del noto salvataggio di quattro banche (legge di stabilit\u00e0 2016 e d.l.59\/2016). N\u00e9 risulta, allo stato, che la Commissione abbia sollevato obiezioni al riguardo.<\/p>\n<p>Un\u2019ultima considerazione: nella sentenza in esame, la Corte si \u00e8 pronunciata sul <i>bail-in<\/i>, versione <i>burden-sharing<\/i> della Comunicazione del 2013; entro certi limiti, le sue valutazioni dovrebbero valere anche per il pi\u00f9 esteso (e pi\u00f9 esplicitamente denominato) <i>bail-in<\/i> di cui alla direttiva del 2014 sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la cosiddetta direttiva Brrd).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In una recentissima sentenza (del 19 luglio scorso, in causa C-526\/14), la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (Cgue) ha fornito alcune importanti precisazioni in tema di bail-in. 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