{"id":35600,"date":"2016-07-26T00:00:00","date_gmt":"2016-07-25T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/erdoan-alla-prova-dei-diritti-umani\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:12","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:12","slug":"erdoan-alla-prova-dei-diritti-umani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/07\/erdoan-alla-prova-dei-diritti-umani\/","title":{"rendered":"Erdo&#287;an alla prova dei diritti umani"},"content":{"rendered":"<p>Il 22 luglio 2016, il Segretario generale del Consiglio d\u2019Europa Thorbj\u00f8rn Jagland ha ricevuto una <a style=color:blue href=\u201dhttp:\/\/www.coe.int\/en\/web\/portal\/full-news\/-\/asset_publisher\/rfs6RdVHzAWb\/content\/turkey-protecting-democracy-and-human-rights?_101_INSTANCE_rfs6RdVHzAWb_languageId=it_IT target=_blank><u>comunicazione ufficiale dal governo turco<\/u><\/a>, nella quale le autorit\u00e0 di Ankara annunciano la volont\u00e0 di derogare alla <a style=color:blue href=http:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/Convention_ITA.pdf\u201d target=_blank><u>Convenzione Europea dei diritti umani<\/u><\/a>. Il provvedimento giunge in risposta al tentativo di colpo di Stato messo in atto da una parte delle forze armate turche il 15 luglio 2016 per rovesciare il presidente Racep Tayyp Erdo&#287;an. La possibilit\u00e0 di deroga \u00e8 prevista dall\u2019articolo 15 della Convenzione. Questo d\u00e0 facolt\u00e0 agli Stati parte di sospendere temporaneamente l\u2019applicazione di alcuni diritti \u201cin caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione\u201d, e di prendere le misure necessarie per far fronte all\u2019emergenza.<\/p>\n<p><b>La stagione delle purghe<\/b><br \/>Tuttavia, la reazione del governo al fallito putsch sta assumendo forme e proporzioni preoccupanti. Le autorit\u00e0 hanno ordinato l\u2019arresto di oltre 13.000 cittadini turchi \u2013 fra soldati, poliziotti e magistrati &#8211; sospettati di essere coinvolti nel golpe. Negli ultimi giorni sono state chiuse centinaia di scuole e universit\u00e0, e sciolti quasi 1400 fra sindacati, fondazioni e associazioni. Inoltre, pi\u00f9 di 50.000 dipendenti pubblici sono stati licenziati o sospesi dal servizio.<\/p>\n<p>Le misure emergenziali adottate includono la possibilit\u00e0 di estendere i fermi di polizia per 30 giorni, senza dover procedere ad alcuna incriminazione. Sono inoltre numerose le accuse di gravi maltrattamenti cui sarebbero stati sottoposti gli accusati, ad alcuni dei quali sarebbe stata negata la possibilit\u00e0 di interloquire in privato col proprio difensore, o di informare i parenti del proprio arresto. Particolarmente preoccupante \u00e8 poi l\u2019intenzione manifestata dal governo turco di voler reintrodurre la pena di morte.<\/p>\n<p><b>I limiti imposti dal diritto internazionale dei diritti umani<\/b><br \/>Nonostante le difficili circostanze in cui versa il paese, le autorit\u00e0 turche incontrano dei limiti ben precisi nell\u2019individuare il tipo di provvedimenti necessari a ristabilire l\u2019ordine. Detti limiti derivano dai numerosi trattati sul rispetto dei diritti umani che il governo turco ha sottoscritto nel corso degli anni, fra cui spicca proprio la Convenzione europea sui diritti umani.<\/p>\n<p>Va innanzitutto precisato che l\u2019articolo 15 non d\u00e0 carta bianca rispetto alle misure emergenziali che \u00e8 possibile introdurre. Queste debbono essere necessarie e proporzionali, ossia realmente utili a porre un freno all\u2019emergenza e commisurate alla minaccia cui si deve far fronte. La sospensione di diritti il cui esercizio non ha alcuna connessione con il mantenimento dell\u2019ordine pubblico non sarebbe dunque ammissibile.<\/p>\n<p>Lo stesso articolo contiene inoltre una lista di diritti che non possono mai essere soggetti a sospensione, neanche in situazione di emergenza pubblica. Vi rientrano il diritto a non essere privati arbitrariamente della vita, il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, e il principio <i>nulla poena sine lege<\/i>, in virt\u00f9 del quale nessuno pu\u00f2 essere condannato a una pena pi\u00f9 grave di quella applicabile al momento del compimento del reato. Qualora realmente verificatisi, molti dei trattamenti cui sarebbero stati sottoposti gli individui incarcerati risulterebbero in violazione della Convenzione.<\/p>\n<p><b>Pena di morte<\/b><br \/>Ci si chiede se agli autori del tentato golpe possa essere comminata la pena di morte. Va innanzitutto ricordato che nel 2004 la pena capitale \u00e8 stata abolita dall\u2019ordinamento turco (anche in tempo di guerra), nel quadro delle riforme legislative sollecitate dall\u2019Unione Europea per permettere l\u2019ingresso del paese nell\u2019organizzazione. Inoltre, nel 2006 la Turchia ha ratificato il <a style=color:blue href=http:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/Library_Collection_P13_ETS187E_ENG.pdf target=_blank><u>Protocollo n. 13<\/u><\/a> alla Convenzione Europea, che vieta l\u2019imposizione e l\u2019applicazione della pena di morte in qualsiasi circostanza, e che rende tale divieto inderogabile.<\/p>\n<p>La Turchia potrebbe ovviamente denunciare il Protocollo n. 13 o l\u2019intera Convenzione, sciogliendosi dagli obblighi che impongono. Tuttavia, l\u2019art. 58 della Convenzione stabilisce che lo Stato che intenda denunciarla debba dare un preavviso di sei mesi, e che comunque andrebbero considerati \u201ccoperti\u201d dalla Convenzione tutti gli atti avvenuti prima che la notifica di denuncia abbia effetto.<\/p>\n<p>Si aggiunga a questo che l\u2019imposizione della pena capitale costituirebbe una flagrante violazione del principio inderogabile <i>nulla poena sine lege<\/i>. Inoltre, la Corte Europea dei diritti umani ha chiarito in una recente sentenza che l\u2019applicazione della pena di morte in Europa \u00e8 contraria alle norme internazionali sui diritti umani perch\u00e9 <a style=color:blue href=http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-97575 target=_blank><u>incompatibile col divieto di tortura<\/u><\/a>. Tale divieto \u00e8 vincolante a prescindere dalla partecipazione ai trattati sui diritti umani. In buona sostanza, ci sono ragioni sufficienti per credere che una condanna a morte dei golpisti rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale da parte della Turchia.<\/p>\n<p>Numerosi paesi hanno espresso apprensione per le misure repressive adottate, suscitando tuttavia reazioni irritate da parte delle autorit\u00e0 turche. Lo stesso <a style=color:blue href=http:\/\/www.ohchr.org\/EN\/NewsEvents\/Pages\/DisplayNews.aspx?NewsID=20282&#038;LangID=E target=_blank><u>Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani<\/u><\/a>, pur dando atto alle autorit\u00e0 e alla popolazione turca di aver sventato il golpe, ha ricordato come la risposta del paese debba essere in linea con gli standard in materia di diritti umani, che vanno rispettati anche nel punire gli autori del tentato putsch, garantendo loro l\u2019incolumit\u00e0 fisica e il rispetto dei principi dell\u2019equo processo. D\u2019altro canto, non ha di certo giovato alla causa di chi invoca moderazione il comportamento del governo francese, che negli scorsi mesi ha ritenuto di dover derogare alla Convenzione europea per far fronte alla minaccia terrorista, circostanza che le autorit\u00e0 di Ankara non hanno mancato di sottolineare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 22 luglio 2016, il Segretario generale del Consiglio d\u2019Europa Thorbj\u00f8rn Jagland ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal governo turco, nella quale le autorit\u00e0 di Ankara annunciano la volont\u00e0 di derogare alla Convenzione Europea dei diritti umani. 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