{"id":35610,"date":"2016-07-27T00:00:00","date_gmt":"2016-07-26T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/riforma-costituzionale-e-ue-i-conti-non-tornano\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:11","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:11","slug":"riforma-costituzionale-e-ue-i-conti-non-tornano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/07\/riforma-costituzionale-e-ue-i-conti-non-tornano\/","title":{"rendered":"Riforma costituzionale e Ue, i conti non tornano"},"content":{"rendered":"<p>Il dibattito in corso sulla legge di riforma costituzionale ha finora lasciato in ombra alcuni profili la cui problematicit\u00e0 risulta evidente se si legge il testo alla luce dell\u2019esperienza costituzionale dell\u2019Unione europea, Ue.<\/p>\n<p>Risultano problematici, infatti, sia il ruolo del nuovo Senato, in relazione alla sua composizione e legittimazione, sia l\u2019abolizione del Consiglio nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro (Cnel), la cui esistenza, invece, \u00e8 funzionale al lavoro del Comitato economico e sociale europeo (Cese).<\/p>\n<p><b>Il futuro Senato<\/b><br \/>Il Senato, di cui al nuovo art. 57 Cost., presenta evidenti elementi di somiglianza con la composizione del Comitato delle Regioni dell\u2019Unione. Quest\u2019ultimo \u00e8 composto da 350 membri in rappresentanza delle collettivit\u00e0 regionali e locali dei 28 Stati dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Ne sono membri, ad esempio, per l\u2019Italia gran parte dei presidenti di Regione, insieme a consiglieri regionali, sindaci, ecc. Analogamente, il nuovo Senato \u00e8 espressione delle istanze regionali e locali, e realizza una rappresentanza indiretta, in quanto i senatori &#8211; consiglieri regionali e sindaci titolari di un mandato elettivo a livello regionale o locale &#8211; sono nominati dai vari consigli regionali.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019art. 55, 5\u00b0 comma, Cost., il futuro Senato, oltre a generiche funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e tra lo Stato e l\u2019Unione europea, non solo sar\u00e0 chiamato a partecipare all\u2019elezione di fondamentali e delicate figure istituzionali dello Stato, come il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali, ma eserciter\u00e0 anche una funzione legislativa, in settori limitati ma importanti, in piena parit\u00e0 con la Camera, mentre per altri settori potr\u00e0 proporre modificazioni, esercitando quindi una funzione consultiva.<\/p>\n<p>Ai sensi del nuovo art. 70 Cost., infatti, esso concorrer\u00e0 su base paritaria con la Camera a legiferare su materie, quali le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi che regolano specifiche materie, tra cui la partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e attuazione delle normative e delle politiche dell\u2019Unione europea, le leggi che regolano le autonomie regionali e locali, e le leggi di ratifica di trattati internazionali relativi all\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Unione europea.<\/p>\n<p><b>Il Comitato delle regioni dell\u2019Ue<\/b><br \/>Il Comitato delle Regioni dell\u2019Ue (Cdr) dispone invece di poteri incisivi e trasversali, ma consultivi e limitati sotto il profilo decisionale. Si tratta di poteri volti a sviluppare la democrazia partecipativa europea attraverso il coinvolgimento delle istanze regionali e locali nel processo di formazione delle norme, e a rafforzare il controllo da parte dei pi\u00f9 diretti interessati &#8211; le comunit\u00e0 territoriali &#8211; sul rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 nell\u2019adozione degli atti legislativi dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Il Cdr elabora pareri &#8211; obbligatori ma non vincolanti &#8211; su tutti gli atti normativi relativi a materie di interesse regionale (per esempio in tema di trasporti, navigazione marittima e aerea, occupazione, sicurezza del lavoro, ecc.); pu\u00f2 essere consultato dalle istituzioni ogniqualvolta lo ritengano opportuno o pu\u00f2 esprimere pareri di propria iniziativa.<\/p>\n<p>In sostanza, il Cdr non possiede mai poteri decisionali o legislativi. Il parere da esso espresso, infatti, pur facendo parte del processo legislativo, non \u00e8 mai vincolante. I poteri e le funzioni di cui dispone, insomma, sono coerenti sia al perseguimento dei fini per cui il Cdr \u00e8 stato creato e degli interessi che esso rappresenta, sia rispetto alla limitata legittimazione democratica di cui dispone.<\/p>\n<p>Tale coerenza non si riscontra nella disciplina del Senato configurato dalla legge di riforma costituzionale. In primo luogo perch\u00e9, in linea generale, nessun organo con una legittimazione democratica e una rappresentativit\u00e0 cos\u00ec limitate e poco omogenee dovrebbe essere titolare di potere legislativo. In secondo luogo perch\u00e9 non tutte le materie per le quali tale potere \u00e8 previsto dalla legge di riforma sono coerenti con gli interessi rappresentati dal nuovo Senato.<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 evidente che un Senato che si propone di rappresentare gli interessi regionali e locali dovrebbe per sua natura essere coinvolto, in modo molto pi\u00f9 trasversale di quanto la riforma non preveda, in tutti i casi in cui tali interessi siano in gioco. Il Senato, invece, verr\u00e0 escluso dal processo di adozione di leggi ordinarie che potrebbero avere un impatto rilevante sugli interessi locali e regionali, ma si trover\u00e0 coinvolto su un piano di parit\u00e0 con la Camera elettiva nel processo di revisione costituzionale, per il quale non dispone della rappresentativit\u00e0 e della legittimazione necessarie.<\/p>\n<p><b>Abolizione del Cnel<\/b><br \/>L\u2019abolizione del Cnel, invece, impatta direttamente sul funzionamento del Comitato economico e sociale dell\u2019Unione europea. Quest\u2019ultimo rappresenta gli interessi variegati della societ\u00e0 civile (associazioni di datori di lavoro, lavoratori, consumatori, organizzazioni di assistenza sociale, ecc.) ed \u00e8 chiamato a esprimere il proprio parere consultivo su tutti gli atti legislativi adottati dalle istituzioni dell\u2019Unione nell\u2019attuazione delle politiche che incidono su tali interessi.<\/p>\n<p>I pareri del Cese non sono vincolanti per le istituzioni dotate di potere decisionale, ma queste ultime hanno l\u2019obbligo di richiederli e, una volta ricevuti, di esaminarli.<\/p>\n<p>Per svolgere la sua funzione, secondo il tipico strumento amministrativo europeo della rete, il Cese si pone in relazione con le analoghe strutture nazionali &#8211; il Cnel nel caso italiano &#8211; al fine di tenere conto in modo pi\u00f9 incisivo e capillare delle diverse articolazioni della societ\u00e0 civile e delle diverse esigenze economiche degli Stati membri.<\/p>\n<p>Con l\u2019abolizione del Cnel al Comitato economico e sociale dell\u2019Unione europea verr\u00e0 a mancare una maglia in questa rete di relazioni, e probabilmente l\u2019Italia dovr\u00e0 trovare una diversa struttura cui attribuire le indicate funzioni di raccordo oppure crearne un\u2019altra simile.<\/p>\n<p>Una sia pur rapida comparazione con l\u2019architettura costituzionale europea mostra che il progetto di riforma costituzionale manca di coordinamento con gli organi dell\u2019Unione europea stessa riguardo all\u2019abolizione del Cnel, ma soprattuttodisegna un equilibrio istituzionale incoerente riguardo al Senato che, con una limitata legittimazione democratica, \u00e8 equiparato alla Camera elettiva per un cospicuo numero di funzioni costituzionali fondamentali, mentre non sempre coopera all\u2019esercizio della funzione legislativa relativa agli interessi che rappresenta.<\/p>\n<p>In conclusione, mentre nella struttura dell\u2019Unione si pu\u00f2 riscontrare una coerenza nell\u2019applicazione dei principi della democrazia rappresentativa (Parlamento europeo e Consiglio) e della democrazia partecipativa (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni), una simile visione d\u2019insieme sembra mancare del tutto nel progetto di riforma costituzionale.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il dibattito in corso sulla legge di riforma costituzionale ha finora lasciato in ombra alcuni profili la cui problematicit\u00e0 risulta evidente se si legge il testo alla luce dell\u2019esperienza costituzionale dell\u2019Unione europea, Ue. 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