{"id":35810,"date":"2016-08-18T00:00:00","date_gmt":"2016-08-17T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/unione-africana-e-corte-penale-un-matrimonio-difficile\/"},"modified":"2017-11-03T15:16:05","modified_gmt":"2017-11-03T14:16:05","slug":"unione-africana-e-corte-penale-un-matrimonio-difficile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/08\/unione-africana-e-corte-penale-un-matrimonio-difficile\/","title":{"rendered":"Unione africana e Corte penale, un matrimonio difficile"},"content":{"rendered":"<p>In un momento di tensione nelle relazioni con la Corte penale internazionale (Cpi), gli Stati dell\u2019Unione africana (Ua) hanno mantenuto negli ultimi anni un atteggiamento di ostilit\u00e0 e diffidenza nei confronti del nuovo tribunale internazionale, istituito a Roma nel 1998 ed entrato in funzione nel 2002.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 volte \u00e8 stato rilevato dagli Stati membri dell\u2019Ua come la Corte abbia concentrato i suoi sforzi investigativi quasi esclusivamente in Africa, tralasciando altri evidenti e rilevanti casi di crimini internazionali in diverse regioni del mondo.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 stata lamentata un\u2019eccessiva ingerenza europea negli affari della Cpi: l\u2019ammontare totale della partecipazione economica degli Stati europei al fondo della Corte, ad esempio, eccederebbe il 70%, contribuendo sensibilmente dal canto europeo all\u2019imposizione di proprie soluzioni in Africa.<\/p>\n<p>\u00c8 stato altres\u00ec messo in discussione il carattere democratico di rappresentativit\u00e0 della Cpi, poich\u00e9 &#8211; mancando l\u2019adesione di Stati Uniti, Cina e India allo Statuto di Roma -, essa rappresenterebbe solo un terzo della popolazione mondiale.<\/p>\n<p><b>Vecchie incomprensioni e nuovi spiragli<\/b><br \/>Tali risentimenti emergono chiaramente esacerbati dal processo contro l\u2019ex presidente del Kenya Uhuru Kenyatta, una circostanza che ha portato molti paesi dell\u2019Ua a voler rivedere la propria cooperazione con la Corte penale internazionale.<\/p>\n<p>La situazione di stallo tra la Corte e l\u2019Unione ha generato, inoltre, non pochi problemi per l\u2019esecuzione del mandato d\u2019arresto contro il presidente sudanese Omar Hassan Al-Bashir, accusato di crimini internazionali dall\u2019ex procuratore della Cpi Luis Moreno-Ocampo: una vicenda segnata dal mancato arresto in Sudafrica, in data ai margini dell\u2019assemblea generale dell\u2019Ua, e dalla mancata cooperazione di paesi africani gi\u00e0 membri dello Statuto di Roma.<\/p>\n<p>In occasione del ventisettesimo vertice dell\u2019Ua, svoltosi a Kigali lo scorso luglio, tuttavia, non vi \u00e8 stata ufficiale menzione della polemica e, per la prima volta dal 2013, l\u2019incontro si \u00e8 concluso senza un esplicito attacco all\u2019attivit\u00e0 della Corte. Inoltre,alcuni paesi (tra cui Botswana, Nigeria, Senegal, Costa d\u2019Avorio e Tunisia), si sono pubblicamente opposti all\u2019ipotesi di recesso dallo Statuto di Roma proposta da molti membri dell\u2019Ua.<\/p>\n<p>Che tale coraggiosa presa di posizione incoraggi gli altri Stati a superare le loro riserve \u00e8 un\u2019ipotesi del tutto augurabile, in quanto la Cpi \u00e8 ancora oggi l\u2019unico strumento della giustizia internazionale atto a giudicare individui che abbiano commesso crimini internazionali.<\/p>\n<p>La procuratrice generale della Cpi Fatou Bensouda, di nazionalit\u00e0 gambiana, ha intanto avviato una serie di procedimenti anche in altre aree geografiche, comunque allineandosi a sostegno dell\u2019operato della Corte e affermando che molti dei giudizi attivi nei confronti di individui africani siano effettivamente il risultato della volont\u00e0 di alcuni paesi di rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 internazionale, poich\u00e9 inidonei o impossibilitati a istituire processi a livello interno.<\/p>\n<p><b>Il caso Habr\u00e9<\/b><br \/>L&#8217;Unione africana, contestualmente, approvando misure per la formazione di una rete di pubblici ministeri per la disciplina dei crimini internazionali e incoraggiando i suoi Stati membri a conferire ai tribunali locali giurisdizione universale in materia, ha voluto affermare la propria autonomia nell\u2019impegno a contrastare l\u2019impunit\u00e0, dimostrando di avere i mezzi e la volont\u00e0 di perseguire i crimini commessi all\u2019interno dei propri confini, senza l\u2019interferenza di attori esterni.<\/p>\n<p>Esemplare a tal proposito la sentenza del 30 maggio 2016 del Tribunale speciale istituito dal Senegal con il sostegno dell\u2019Ua, che ha condannato per crimini contro l\u2019umanit\u00e0 Hiss\u00e8ne Habr\u00e9, dittatore del Ciad tra il 1982 e il 1990.<\/p>\n<p>La corte giudicante, designata dall\u2019accordo tra Ua e Senegal il 22 agosto 2012, \u00e8 un tribunale \u201cmisto\u201d riconducibile per alcuni aspetti all\u2019impostazione delle corti statali e per altri a quella dei tribunali internazionali, sulla falsariga della Corte speciale per la Sierra Leone e delle Camere straordinarie per la Cambogia, istanze istituite per\u00f2 con l\u2019assistenza delle Nazioni Unite e non di un\u2019organizzazione regionale.<\/p>\n<p>Il Tribunale speciale, il cui statuto ne disciplina la competenza per materia con riferimento alle previsioni dello statuto della Cpi, \u00e8 competente per i crimini di genocidio, crimini di guerra, tortura e crimini contro l&#8217;umanit\u00e0.<\/p>\n<p>Per quanto attiene alla competenza con riguardo all\u2019accusato, si ritiene legittima la persecuzione di un singolo individuo che si trovi in territorio senegalese e sia principale responsabile dei crimini in analisi.<\/p>\n<p>Ad avvalorare questa ipotesi, il disposto della Convenzione Onu contro la tortura del 1984, che obbliga in questo caso il Senegal a provvedere immediatamente all\u2019istruzione di un processo, l\u2019accordo tra il governo senegalese e l\u2019Ua, con cui veniva istituita la giurisdizione penale <i>ad hoc<\/i>, il mandato del 2006 con cui l\u2019Ua attribuiva la competenza a giudicare al Senegal (<i>Decision sur le proc\u00e8s d\u2019Hissene Habr\u00e9 et l\u2019Union Africaine<\/i> del 3 agosto 2006).<\/p>\n<p><b>Giurisdizione universale e atrocit\u00e0 di massa<\/b><br \/>Il caso Habr\u00e9 \u00e8 una manifesta dimostrazione di come la giurisdizione universale sia uno strumento rilevante o, ancor pi\u00f9, essenziale nell\u2019ambito della repressione e della prevenzione delle atrocit\u00e0 di massa: essa garantisce che i sospetti non possano godere dell\u2019impunit\u00e0 in uno Stato terzo, quando non possono essere perseguiti dinanzi ai giudici del paese in cui i crimini sono stati commessi o davanti a un Tribunale internazionale.<\/p>\n<p>\u00c8 auspicabile, in quest\u2019ottica, non il recesso da parte degli Stati africani dallo Statuto di Roma, bens\u00ec l\u2019implementazione di un impianto effettivamente ed efficacemente imparziale, libero da ingerenze politiche, capace di garantire giustizia alle vittime di crimini internazionali.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In un momento di tensione nelle relazioni con la Corte penale internazionale (Cpi), gli Stati dell\u2019Unione africana (Ua) hanno mantenuto negli ultimi anni un atteggiamento di ostilit\u00e0 e diffidenza nei confronti del nuovo tribunale internazionale, istituito a Roma nel 1998 ed entrato in funzione nel 2002. 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