{"id":36810,"date":"2016-11-03T00:00:00","date_gmt":"2016-11-02T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/liberalizzazione-dei-visti-la-revisione-del-meccanismo\/"},"modified":"2017-11-03T15:15:08","modified_gmt":"2017-11-03T14:15:08","slug":"liberalizzazione-dei-visti-la-revisione-del-meccanismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/11\/liberalizzazione-dei-visti-la-revisione-del-meccanismo\/","title":{"rendered":"Liberalizzazione dei visti, la revisione del meccanismo"},"content":{"rendered":"<p>Da tempo ormai l\u2019Unione europea, Ue, \u00e8 in cerca del mix appropriato di incentivi positivi e negativi al fine di incoraggiare i Paesi terzi a collaborare nella prevenzione e gestione degli ingenti flussi migratori (misti) che stanno attraversando l\u2019Europa.<\/p>\n<p>Se commercio e aiuto pubblico allo sviluppo rappresentano le classiche leve politiche impiegate a tal fine, pi\u00f9 di recente anche la politica europea dei visti sta assumendo, in maniera sempre pi\u00f9 marcata, i caratteri della \u201ccondizionalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><b>Visti Ue, clausola di salvaguardia<\/b><br \/>Tale tendenza \u00e8 evidente soprattutto in relazione ai processi di liberalizzazione dei visti per i Paesi terzi. A seguito degli sviluppi politici legati alla recente crisi migratoria, infatti, tra gli Stati membri si \u00e8 diffusa la convinzione che tali processi debbano essere accompagnati da una sorta di clausola di salvaguardia che consenta ai membri dell\u2019Ue: a) di far fronte ad aumenti sostanziali dei flussi migratori (sicurezza interna); b) di \u201cpremiare\u201d i Paesi terzi che collaborano con l\u2019Ue nelle politiche di riammissione (azione esterna).<\/p>\n<p>Un primo tentativo di introdurre tale clausola risale al 2013, quando, a seguito della decisione di liberalizzare i visti per i Paesi dei Balcani occidentali, Consiglio e Parlamento decidono di modificare il regolamento 539\/2001 che contiene l\u2019elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare in territorio europeo e di quei Paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, per soggiorni di breve durata (ovvero non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni).<\/p>\n<p>La modifica introduce un meccanismo di sospensione temporanea dell\u2019esenzione dall\u2019obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo in specifiche situazioni di emergenza, quali quelle determinate da un aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro al Paese terzo in questione per i propri cittadini (regolamento 1289\/2013).<\/p>\n<p>Ad oggi, tuttavia, tale meccanismo non \u00e8 mai stato utilizzato, a causa dell\u2019eccessiva (a detta di alcuni Stati) rigidit\u00e0 e durata delle procedure di attuazione. A fronte di tali difficolt\u00e0, molti Stati hanno manifestato l\u2019intenzione di considerare il rafforzamento del meccanismo di sospensione come prerequisito essenziale per approvare qualsiasi futuro processo di liberalizzazione.<\/p>\n<p><b>Nuovo meccanismo di sospensione<\/b><br \/>Pertanto, nel maggio 2016, a seguito della conclusione positiva dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia, la Commissione ha deciso di presentare un\u2019ulteriore proposta di modifica del regolamento 539\/2001, al fine di riesaminare il meccanismo di sospensione e preservare, in questo modo, l\u2019integrit\u00e0 dei processi di liberalizzazione in corso.<\/p>\n<p>Rispetto alla situazione attuale, le novit\u00e0 riguardano, in particolare, tre ambiti. Innanzitutto, sono stati abbreviati termini e periodi di riferimento, consentendo cos\u00ec una procedura di attuazione pi\u00f9 rapida e flessibile.<\/p>\n<p>In secondo luogo, alla Commissione \u00e8 data la possibilit\u00e0 di attivare il meccanismo di sospensione di propria iniziativa (e non pi\u00f9 solo su notifica di uno Stato membro), soprattutto se \u00e8 in possesso di informazioni concrete e affidabili sulla mancata cooperazione in materia di riammissione da parte di un Paese terzo che abbia sottoscritto un accordo di riammissione con l\u2019Ue.<\/p>\n<p>Infine, sono stati estesi i possibili motivi di sospensione: da un lato, infatti, il meccanismo pu\u00f2 essere usato non pi\u00f9 soltanto in \u201csituazioni di emergenza\u201d, ma, pi\u00f9 in generale, quando la liberalizzazione dei visti comporta un serio aumento della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione; dall\u2019altro, \u00e8 stato incluso, tra i motivi di sospensione, l\u2019aumento del numero di esiti negativi dati alle domande di riammissione relative non pi\u00f9 solo ai<i> propri <\/i>cittadini, ma anche ai <i>cittadini di altri Paesi terzi che sono transitati nel Paese terzo in questione<\/i>, qualora esista uno specifico accordo di riammissione concluso con l\u2019Ue o un suo Stato membro (\u00e8 fin troppo evidente qui il riferimento all\u2019accordo Ue-Turchia del novembre 2015).<\/p>\n<p><b>Liberalizzazione dei visti e diritti umani<\/b><br \/>Il principale aspetto di criticit\u00e0 della riforma risiede nel fatto che la Commissione, nell\u2019ampliare i motivi di sospensione, non si \u00e8 spinta al punto tale da includere anche una valutazione della situazione dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali nei Paesi terzi (tema maggiormente dibattuto proprio in relazione all\u2019accordo Ue-Turchia). <\/p>\n<p>Eppure, si tratta di un criterio che \u00e8 gi\u00e0 normalmente utilizzato, nell\u2019ambito dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti, per valutare l&#8217;adeguatezza di un\u2019esenzione dal visto, al pari di questioni legate a sicurezza interna degli Stati membri, ordine pubblico e cooperazione in materia di riammissione. Non \u00e8 chiaro, dunque, il motivo per cui tali requisiti non concorrano tutti a determinare, in egual misura, le circostanze di un\u2019eventuale sospensione dell\u2019esenzione dall\u2019obbligo del visto.<\/p>\n<p>Dallo scorso mese di maggio, la proposta di riforma \u00e8 al vaglio dei due co-legislatori europei. Mentre il Consiglio ha sostanzialmente accolto il testo della Commissione europea, la Commissione per le libert\u00e0 civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento, che ha esaminato il testo agli inizi di luglio, ha adottato numerosi emendamenti e proposte di modifica, al fine di introdurre dei meccanismi per assicurare che i diritti umani continuino a essere rispettati nei Paesi che beneficiano di un\u2019esenzione dal visto.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 l\u2019esito dei negoziati inter-istituzionali a determinare se il nuovo meccanismo di sospensione, oltre ad essere pi\u00f9 rapido e flessibile, sar\u00e0 accompagnato anche da un insieme di garanzie e misure volte a tutelare i diritti umani, al fine di garantire una maggiore coerenza tra i principi dell\u2019azione esterna e la <i>governance <\/i>europea dei visti.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da tempo ormai l\u2019Unione europea, Ue, \u00e8 in cerca del mix appropriato di incentivi positivi e negativi al fine di incoraggiare i Paesi terzi a collaborare nella prevenzione e gestione degli ingenti flussi migratori (misti) che stanno attraversando l\u2019Europa. 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