{"id":37000,"date":"2016-11-17T00:00:00","date_gmt":"2016-11-16T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/ue-e-cooperazione-giudiziaria-se-litalia-non-attua-prum\/"},"modified":"2017-11-03T15:15:02","modified_gmt":"2017-11-03T14:15:02","slug":"ue-e-cooperazione-giudiziaria-se-litalia-non-attua-prum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/11\/ue-e-cooperazione-giudiziaria-se-litalia-non-attua-prum\/","title":{"rendered":"Ue e cooperazione giudiziaria: se l\u2019Italia non attua Pr\u00fcm"},"content":{"rendered":"<p>Non ci sono solo i conti pubblici a rendere l\u2019aria pesante fra Roma e Bruxelles. L\u2019Italia ha infatti ricevuto, insieme a Croazia, Grecia, Irlanda e Portogallo, una lettera di costituzione in mora per mancata attuazione delle decisioni di Pr\u00fcm (decisioni 2008\/615\/GAI e 2008\/616\/GAI del Consiglio) sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p>Si tratta di strumenti giuridici dell\u2019Unione europea (Ue) che hanno introdotto procedure per un rapido ed efficiente scambio tra stati membri di dati riguardanti il Dna e le impronte digitali per l\u2019identificazione di autori di reati.<\/p>\n<p>Si tratta delle prime procedure di infrazione aperte dalla Commissione nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria, avendo acquisito la relativa competenza solo cinque anni dopo l\u2019entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel 2014.<\/p>\n<p><b>Il sistema di Pr\u00fcm<\/b><br \/>Lo scambio delle informazioni, sulla base del principio di disponibilit\u00e0, si articola in due fasi: dapprima \u00e8 lanciata una ricerca per accertare se nelle banche dati nazionali degli altri stati membri \u00e8 registrato il campione in questione (procedura hit\/no hit). Il raffronto automatico avviene senza scambio di dati personali; in caso di riscontro positivo (hit) pu\u00f2 essere richiesto lo scambio di dati personali attraverso i canali ufficiali o di assistenza giudiziaria abituali. <\/p>\n<p>La cooperazione Pr\u00fcm prevede anche misure volte a intensificare la cooperazione transfrontaliera di polizia riguardanti lo scambio di dati sulle targhe e i detentori di veicoli.<\/p>\n<p>I cinque paesi messi in mora non hanno ancora garantito gli scambi automatizzati di dati per almeno due delle tre categorie di dati di Dna, impronte digitali e dati nazionali di immatricolazione dei veicoli. L\u2019atto della Commissione, il primo nel suo genere, vuole essere un segnale forte alla luce dei pi\u00f9 recenti attacchi terroristici in Francia e Germania.<\/p>\n<p>Gli Stati membri interessati hanno due mesi di tempo per rispondere, dopodich\u00e9 la Commissione pu\u00f2 inviare loro un parere motivato con cui cristallizza in fatto e in diritto l&#8217;inadempimento contestato e diffida a porvi fine entro un dato termine.<\/p>\n<p>Nel caso in cui lo Stato non si adegua, la Commissione pu\u00f2 presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea. Si conclude cos\u00ec la fase del c.d. &#8220;pre contenzioso&#8221; ed inizia il giudizio, volto ad ottenere dalla Corte l&#8217;accertamento formale, mediante sentenza, dell&#8217;inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall&#8217;Unione.<\/p>\n<p><b>L\u2019agenda europea sulla sicurezza<\/b><br \/>L\u2019attuazione delle decisioni di Pr\u00fcm \u00e8 un elemento importante dell\u2019agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 che stabilisce misure e strumenti concreti da utilizzare nell&#8217;ambito della cooperazione per garantire la sicurezza e affrontare le minacce pi\u00f9 urgenti.<\/p>\n<p>Per l\u2019Italia partecipare appieno alla cooperazione Pr\u00fcm sarebbe vantaggioso a diversi livelli. Consentirebbe alle autorit\u00e0 di polizia un notevole risparmio di tempo e un aumento dell\u2019efficienza nell\u2019identificazione dei presunti autori di reati o delle tracce rinvenute sul luogo di un delitto.<\/p>\n<p>La centralizzazione dei profili, in particolare, consente un\u2019economia di gestione rispetto alla pluralit\u00e0 di strutture organizzative sul territorio nazionale che caratterizza l\u2019attuale situazione. La cooperazione permetterebbe inoltre un accesso rapido e semplificato alle impronte digitali e ai profili Dna presenti nelle banche dati degli altri paesi contraenti.<\/p>\n<p><b>L\u2019adeguamento interno<\/b><br \/>Con la legge n. 85 del 30 giugno 2009, l\u2019Italia ha autorizzato la ratifica del Trattato di Pr\u00fcm e ha previsto l\u2019istituzione di una Banca dati nazionale del Dna e di un Laboratorio centrale.<\/p>\n<p>In attuazione della legge, Il successivo intervento regolatorio in vigore dal giugno 2016 si propone di disciplinare il funzionamento e l\u2019organizzazione delle due strutture con specifico riferimento alle modalit\u00e0 di prelievo, gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili genetici dei reperti e dei campioni biologici trattati. Il testo vuole inoltre regolare le modalit\u00e0 di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti.<\/p>\n<p>Le potenzialit\u00e0 dei dati genetici nel contrasto a criminalit\u00e0 organizzata e terrorismo implicano rischi in materia di intrusione nella sfera privata delle persone interessate. Rischi accresciuti dall\u2019utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati di gestione delle informazioni. Si possono verificare inoltre derive discriminatorie o di stigmatizzazione nei confronti di gruppi sociali \u201ca rischio\u201d per l\u2019utilizzo di tecniche di <i>racial profiling<\/i>.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Ue impone una specifica protezione dei dati personali. Un\u2019attenzione replicata anche dalle decisioni di Pr\u00fcm: \u00e8 possibile utilizzare i soli profili ricavati dalla parte non codificante del Dna, non consentendo quindi di accedere all\u2019identit\u00e0 del soggetto, n\u00e9 ad alcuna informazione sulle sue caratteristiche ereditarie; \u00e8 previsto un divieto all\u2019utilizzo dei dati per fini diversi da quelli per i quali erano stati trasmessi; e, una volta che i dati non sono pi\u00f9 necessari alla finalit\u00e0 per le quali sono stati trasmessi se ne prescrive la distruzione.<\/p>\n<p>Tra i diritti riconosciuti alle persone interessate si prevede la possibilit\u00e0 di ricevere tutte le informazioni relative alla trasmissione di dati, la rettifica o la cancellazione di dati inesatti o trasmessi illecitamente, l\u2019accesso a mezzi di ricorso efficace per fare fronte ad eventuali violazioni.<\/p>\n<p><b>Deficit di uniformit\u00e0<\/b><br \/>Permangono una serie di aspetti problematici:\u00e8 possibile infatti derogare al principio di finalit\u00e0 se la legislazione dello stato che gestisce la banca dati lo consente; non esiste alcun meccanismo di controllo preventivo relativo alla correttezza dei dati da trasmettere; non sono individuate regole minime per la raccolta ed il trattamento dei dati a livello nazionale.<\/p>\n<p>La mancanza di standard comuni da rispettare durante tutte le fasi del trattamento dei dati rischia di rendere pi\u00f9 difficoltoso il flusso di informazioni tra autorit\u00e0 nazionali, viste le sensibili differenze tra legislazioni nazionali in materia di banche dati. Questo potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo stesso della cooperazione transfrontaliera.<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non ci sono solo i conti pubblici a rendere l\u2019aria pesante fra Roma e Bruxelles. 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