{"id":37110,"date":"2016-11-25T00:00:00","date_gmt":"2016-11-24T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-riforma-costituzionale-e-i-rapporti-collue\/"},"modified":"2017-11-03T15:14:59","modified_gmt":"2017-11-03T14:14:59","slug":"la-riforma-costituzionale-e-i-rapporti-collue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/11\/la-riforma-costituzionale-e-i-rapporti-collue\/","title":{"rendered":"La riforma costituzionale e i rapporti coll\u2019Ue"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Unione europea, Ue, viene spesso richiamata nel dibattito sulla riforma costituzionale. Il Comitato per il s\u00ec afferma che la riforma rafforzerebbe l\u2019impronta europea della Costituzione e consentirebbe all\u2019Italia di \u201cessere un attore ancora pi\u00f9 decisivo e decidente delle scelte\u201d europee. Tra gli oppositori non mancano commenti per cui essa renderebbe l\u2019Italia sempre pi\u00f9 \u201casservita\u201dall\u2019Ue. <\/p>\n<p>Sul piano dei principi, la riforma non introduce novit\u00e0 fondamentali quanto ai rapporti tra ordinamento italiano e comunitario. Nonostante sia talora richiamato come allarmante novit\u00e0, il testo del nuovo art. 117 non muta (rispetto a quello vigente introdotto nel 2001) per quanto riguarda la clausola della prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, a parte una revisione linguistica. Il principio del primato del diritto Ue su quello italiano \u00e8 del resto da molti decenni consolidato nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p><b>Art. 70 e attuazione delle norme Ue<\/b><br \/>Alcune innovazioni derivano dalla nuova disciplina del procedimento legislativo. Il nuovo art. 70 prevede che, tranne alcune leggi di particolare importanza, le leggi ordinarie siano adottate dalla sola Camera, con un intervento del Senato eventuale e consultivo. <\/p>\n<p>Tra le leggi che richiedono ancora una procedura bicamerale l\u2019art. 70 menziona \u201cla legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e all\u2019attuazione delle politiche dell\u2019Ue\u201d: si fa chiaramente riferimento alla legge di sistema, che prevede le procedure per l\u2019attuazione delle norme europee, come fu la legge La Pergola ed \u00e8 ora la l. 234\/2012.<\/p>\n<p>Invece, contrariamente a quanto talora affermato, le ordinarie leggi di recepimento e attuazione delle norme Ue (delle direttive, delle sentenze della Corte Ue e dei regolamenti non completi) diverrebbero monocamerali (tranne nel caso eccezionale che tocchino le materie riservate dall\u2019art. 70 alla legge bicamerale: es. norme elettorali relative al Parlamento europeo ). <\/p>\n<p>Ci\u00f2 va salutato con favore, considerando il cronico ritardo nell\u2019attuazione delle norme europee, che fa dell\u2019Italia lo Stato col maggior numero di condanne della Corte Ue.<\/p>\n<p>La legge di riforma costituzionale introduce poi una differenziazione tra la ratifica degli \u201cordinari\u201d trattati interazionali, che dovr\u00e0 esser autorizzata dalla sola Camera, e quella dei \u201ctrattati relativi all\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Unione europea\u201d (art. 80), per i quali l\u2019autorizzazione dovr\u00e0 provenire da entrambe le camere. <\/p>\n<p>Scelta condivisibile, dato il rilievo dei trattati su cui si fonda l\u2019integrazione europea e dei relativi trattati modificativi (inclusi quelli di adesione). Essa solleva peraltro qualche dubbio riguardo alla procedura applicabile a trattati che, pur riguardando sostanzialmente la materia europea, vengano adottati formalmente al di fuori del diritto Ue (com\u2019\u00e8 il caso del <i>Fiscal Compact<\/i>). Dovrebbe invece esser affidata alla sola Camera la ratifica degli \u201caccordi-misti\u201d, conclusi con Stati terzi sia dall\u2019Ue che dagli Stati membri (come Ceta o Ttip).<\/p>\n<p><b>Eventuale recesso dall\u2019Ue<\/b><br \/>L\u2019art. 50 del Tue prevede che ogni Stato possa decidere di recedere dall\u2019Ue \u201cconformemente alle proprie norme costituzionali\u201d. La riforma costituzionale non si occupa del recesso. Del resto, c\u2019\u00e8 chi sostiene che per l\u2019Italia l\u2019appartenenza all\u2019Ue sarebbe scelta irreversibile. <\/p>\n<p>Ci si potrebbe chiedere se l\u2019introduzione, ad opera della riforma, di una serie di norme che fanno espresso riferimento alla partecipazione dello Stato e delle sue istituzioni al processo d\u2019integrazione europea non condizionerebbe un recesso dell\u2019Italia a una revisione costituzionale. In ogni caso, in virt\u00f9 del nuovo art. 80, la decisione di mettere in moto il recesso dovrebbe essere presa dal Governo previa autorizzazione di entrambe le camere. <\/p>\n<p><b>Il Senato nelle riforma costituzionale e il futuro della qualit\u00e0 della rappresentanza<\/b><br \/>Secondo la legge di riforma costituzionale, il nuovo Senato concorre \u201call\u2019esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l\u2019Unione europea\u201d (art. 55), partecipando alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche Ue. <\/p>\n<p>Gli oppositori della riforma definiscono questa funzione \u201cmisteriosa\u201d. In ogni caso, non v\u2019\u00e8 dubbio che, anche dopo la riforma, sarebbe ancora il Governo a gestire in prima persona i rapporti coll\u2019Ue e a prendere le decisioni chiave in materia, mediante i propri rappresentanti nel Consiglio Ue (co-legislatore insieme al Parlamento Europeo). <\/p>\n<p>La normativa vigente prevede gi\u00e0 che rappresentanti delle regioni possano far parte delle delegazioni dell\u2019Italia al Consiglio (secondo modalit\u00e0 faticosamente definite nell\u2019Accordo adottato nel 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni). Non sarebbe una buona idea modificare tale meccanismo, prevedendo una rappresentanza di membri del Senato (anche alla luce della composizione di quest\u2019ultimo). <\/p>\n<p>Il nuovo Senato continuerebbe poi ad esercitare le prerogative attribuite alle camere nazionali dal Protocollo n. 2, introdotto dal Trattato di Lisbona, riguardo alla verifica del rispetto del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p>Il nuovo Senato delle autonomie, alleggerito di buona parte delle competenze legislative, potrebbe concentrarsi sull\u2019esercizio di funzioni di indirizzo e controllo sul Governo quanto all\u2019elaborazione (e attuazione) delle politiche Ue. <\/p>\n<p>La prassi europea offre numerosi esempi di camere alte che svolgono egregiamente tali attivit\u00e0, condizionando l\u2019operato degli esecutivi a Bruxelles e vagliandone i risultati. A parte la <i>House of Lords<\/i>, \u00e8 naturale pensare al <i>Bundesrat<\/i> tedesco, espressione delle entit\u00e0 territoriali. <\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 nel Senato non siederebbero rappresentanti dei governi delle singole regioni, ma un numero variabile di consiglieri regionali e sindaci, eletti dai Consigli regionali col metodo proporzionale con una legge che peraltro non \u00e8 stata ancora adottata. <\/p>\n<p>\u00c8 forse prematuro affermare che ci\u00f2 inciderebbe sulla qualit\u00e0 della rappresentanza. Ma le regole sulla composizione non assicurano che i nuovi senatori rappresentino gli interessi delle rispettive regioni (e comuni) anzich\u00e9 votare secondo mere logiche di partito. Ci\u00f2, e il fatto che si tratti di persone che svolgerebbero un doppio incarico, solleva dubbi sulla capacit\u00e0 del nuovo Senato di esercitare in modo continuativo e proficuo le complesse funzioni sopra accennate. <\/p>\n<p>Non \u00e8 poi chiaro come le nuove competenze del Senato inciderebbero sul sistema attuale di raccordo tra Governo e enti regionali e locali, risultante dalla legge 234\/2012 e incentrato sul sistema delle Conferenze (Stato\/Regioni e Stato\/Autonomie locali).<\/p>\n<p>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Unione europea, Ue, viene spesso richiamata nel dibattito sulla riforma costituzionale. Il Comitato per il s\u00ec afferma che la riforma rafforzerebbe l\u2019impronta europea della Costituzione e consentirebbe all\u2019Italia di \u201cessere un attore ancora pi\u00f9 decisivo e decidente delle scelte\u201d europee. 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