{"id":37180,"date":"2016-11-30T00:00:00","date_gmt":"2016-11-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/brexit-means-brexit-e-ammesso-il-pentimento-oppure-no\/"},"modified":"2017-11-03T15:14:56","modified_gmt":"2017-11-03T14:14:56","slug":"brexit-means-brexit-e-ammesso-il-pentimento-oppure-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/11\/brexit-means-brexit-e-ammesso-il-pentimento-oppure-no\/","title":{"rendered":"Brexit means Brexit &#8211; \u00e8 ammesso il pentimento oppure no?"},"content":{"rendered":"<p>Il Governo britannico assume che la notifica di recesso non sia revocabile, una volta inoltrata ai sensi del noto art. 50. \u00c8 questo il senso dell\u2019affermazione di Theresa May, secondo la quale \u201cBrexit means Brexit\u201d. Il referendum deve seguire il suo corso senza deviazioni: prima la notifica (entro marzo 2017) e poi l\u2019uscita dall\u2019Unione (due anni dopo, al pi\u00f9 tardi). <\/p>\n<p>Di questa inderogabile sequenza si \u00e8 fatto interprete il difensore del Governo nel caso Miller (1), aderendo senza riserve alla tesi di controparte circa la irrevocabilit\u00e0 della notifica di recesso. Ed \u00e8 questa verosimilmente la ragione per cui il punto \u00e8 dato per pacifico (<i>common ground<\/i>) nella recente sentenza dell\u2019Alta Corte inglese.<\/p>\n<p><b>Londra avrebbe il diritto di dire sorry?<\/b><br \/>La questione pu\u00f2 tuttavia riproporsi in appello davanti alla Corte Suprema. Non \u00e8 precluso al Governo di farlo, anche se lo schema di ricorso (<i>skeleton<\/i>) gi\u00e0 pubblicato non ne fa parola; o potrebbe farlo la stessa Corte di sua iniziativa, ove ritenesse la questione rilevante ai fini del decidere (si discute delle prerogative dell\u2019Esecutivo e del Parlamento).<\/p>\n<p>Nel silenzio dell\u2019art. 50, il punto \u00e8 controverso fra gli studiosi. A sostegno della revocabilit\u00e0 si fa valere che in materia contrattuale gli atti unilaterali sono sempre revocabili fino a che non producono effetti definitivi; che lo stesso principio \u00e8 accolto in diritto internazionale a proposito dei trattati (art. 67 della Convenzione di Vienna sui trattati); che il sistema intende favorire la permanenza degli Stati membri nell\u2019Unione; infine che, nel caso di mutato orientamento dello Stato recedente (a seguito, ad esempio, di nuove elezioni o di nuovo referendum), si evita l\u2019irragionevole conseguenza di dover attendere il decorso di due anni per poi procedere a una nuova  adesione. Questi argomenti sono stati riproposti anche in un <a href= \"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=3703\" target= \"blank\"><b><u>recente intervento<\/u><\/b><\/a> su questa rivista.<\/p>\n<p><b>Come interpretare l\u2019articolo 50?<\/b><br \/>I sostenitori della tesi contraria replicano che, pur in difetto di una previsione esplicita, elementi significativi si possono trarre dallo stesso dettato normativo: solo i termini dell\u2019accordo di recesso sono negoziabili, non la scadenza dei due anni, derogabile solo con il consenso unanime del Consiglio europeo (art. 50, nn. 2 e 3); \u00e8 espressamente stabilito che lo Stato recedente, per essere riammesso, deve passare attraverso una nuova procedura di adesione (art. 50, n.5); \u00e8 escluso che la notifica di recesso possa utilizzarsi per ottenere particolari concessioni (<i>opting-outs<\/i>),aggirando l\u2019apposita disciplina di revisione dei Trattati.<\/p>\n<p>Come si vede non mancano argomenti seri nelle due direzioni. Pare allo scrivente che, ai fini della questione in esame, sia importante stabilire nell\u2019interesse di chi sia stabilito il termine dei due anni. <\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che serve a tutelare la natura unilaterale della decisione di recedere: uno Stato che intende uscire dall\u2019Unione \u00e8 sicuro di conseguire questo risultato, non potendo la sua decisione essere bloccata dagli altri Stati membri o dalle istituzioni della Ue. Ma quel termine \u00e8 unicamente nell\u2019interesse dello Stato recedente o anche dei soggetti da ultimi menzionati?<\/p>\n<p><b>Jus poenitendi: cui prodest?<\/b><br \/>\u00c8 chiaro che, in punto di diritto, nel primo caso si consolida la tesi della revocabilit\u00e0, nel secondo quella contraria; in punto di fatto, nel primo caso si rafforza la posizione negoziale dello Stato recedente, nel secondo quella dell\u2019Unione e degli altri Stati membri.<\/p>\n<p>Che dire? La decisione di uno Stato di uscire dall\u2019Unione mette in moto al suo interno una serie di tensioni e reazioni: l\u2019attuale vicenda della Brexit ne \u00e8 testimone. Il tipo e l\u2019esito del negoziato sul recesso (solo le condizioni del divorzio, o anche i rapporti successivi) costituiscono un precedente di peso; e ancor di pi\u00f9 l\u2019eventuale revocabilit\u00e0 della notifica una volta comunicata. <\/p>\n<p>Si rischia di aprire la strada verso un modello di Europa <i>a la carte<\/i>, o comunque di dare un senso di precariet\u00e0, fungibilit\u00e0 e parcellizzazione dell\u2019appartenenza alla Ue: tutto all\u2019opposto dell\u2019obiettivo di \u201cun\u2019unione sempre pi\u00f9 stretta\u201d solennemente ribadito nei Trattati.<\/p>\n<p>Pare dunque delinearsi un interesse anche degli altri Stati membri (per non dire delle istituzioni europee) a vedere rispettato l\u2019iter del recesso, a evitare o comunque contenere i contraccolpi che ne conseguono, a mantenere saldo il senso di marcia dell\u2019integrazione europea. <\/p>\n<p>A ben vedere, la questione della revocabilit\u00e0 del recesso evoca la tematica pi\u00f9 generale del modello di Europa da perseguire: ora e in prospettiva, nei rapporti interni ed esterni, \u00e8 preferibile un\u2019Europa unitaria e concentrata ovvero flessibile e differenziata?<\/p>\n<p>Si badi bene che l\u2019uscita dall\u2019Unione alla scadenza dei due anni non \u00e8 assolutamente inderogabile. Gi\u00e0 l\u2019art. 50 prevede che il termine sia suscettibile di proroga con il consenso unanime del Consiglio europeo. <\/p>\n<p>Si pu\u00f2 pensare anche a qualche forma semplificata di revisione dei Trattati o, forse anche, a una mera dichiarazione interpretativa in sede di Consiglio europeo (salvo contestazioni davanti alla Corte di giustizia). Il punto da dirimere \u00e8 se quella scadenza, nel senso di mantenerla o di derogarvi, sia nella disponibilit\u00e0 unilaterale dello Stato recedente o richieda, nel caso di deroga, il necessario concorso degli altri Stati membri.<\/p>\n<p>Lo scrivente tende a preferire la seconda opzione, a escludere dunque un vero e proprio <i>ius poenitendi<\/i> (revocabilit\u00e0 del recesso) entro i due anni, ma &#8211; come detto &#8211; la questione \u00e8 controversa.<\/p>\n<p><font size=\"1\">(1)  Il difensore del Governo nel caso Miller richiede ai giudici di pronunciarsi sulla necessit\u00e0 o meno che, per avviare la Brexit, il Governo abbia bisogno di una autorizzazione parlamentare: in prima istanza, lo scorso 3 novembre, la High Court ha statuito a favore del Parlamento, contro il Governo. Si attende l\u2019appello (ndr)<\/font>.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo britannico assume che la notifica di recesso non sia revocabile, una volta inoltrata ai sensi del noto art. 50. \u00c8 questo il senso dell\u2019affermazione di Theresa May, secondo la quale \u201cBrexit means Brexit\u201d. 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