{"id":37190,"date":"2016-11-30T00:00:00","date_gmt":"2016-11-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-riforma-e-i-poteri-esterni-delle-regioni\/"},"modified":"2017-11-03T15:14:56","modified_gmt":"2017-11-03T14:14:56","slug":"la-riforma-e-i-poteri-esterni-delle-regioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/11\/la-riforma-e-i-poteri-esterni-delle-regioni\/","title":{"rendered":"La riforma e i poteri esterni delle Regioni"},"content":{"rendered":"<p>Uno degli aspetti pi\u00f9 significativi del testo di riforma costituzionale riguarda, accanto al superamento del c.d. bicameralismo perfetto, l\u2019abbandono del modello di decentramento legislativo introdotto in Costituzione con la riforma del 2001. <\/p>\n<p><b>Legislazione concorrente addio<\/b><br \/>Fin dalla sua introduzione, con la formazione delle prime quattro regioni a statuto speciale, ancor prima che nascesse formalmente la Repubblica, il regionalismo italiano ha rappresentato un modello di decentramento incompiuto.<\/p>\n<p>Nella Costituzione repubblicana, venne riconosciuta alle Regioni, in alcune materie elencate nell\u2019allora art. 117, una potest\u00e0 legislativa concorrente con quella dello Stato, da esercitarsi nel quadro dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato e nel rispetto rigoroso del principio di tutela dell\u2019interesse nazionale; alle Regioni veniva attribuita altres\u00ec la competenza ad emanare norme attuative di leggi dello Stato, se cos\u00ec previsto dalla legge medesima. <\/p>\n<p>La proposta di istituire una seconda camera, il Senato, che fosse almeno in parte rappresentativa delle introdotte autonomie costituzionali, venne invece respinta essendo prevalsa l\u2019opzione per il modello del bicameralismo perfetto, con la conseguenza che le Regioni furono escluse dal processo decisorio nazionale.<\/p>\n<p>Nel testo vigente della Costituzione, l\u2019art.117 come modificato nel 2001 riconosce alle Regioni (ed alle Province autonome) una potest\u00e0 legislativa paritaria rispetto a quella dello Stato, essendo venuto formalmente meno il limite della tutela dell\u2019interesse nazionale all\u2019esercizio di tale loro competenza. <\/p>\n<p>Accanto alle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali figurano la politica estera e i rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea dello Stato, il vigente art. 117 Cost. disciplina nel terzo comma la categoria delle materie di legislazione concorrente, delle Regioni e dello Stato, tra le quali al primo posto vengono indicati i \u201crapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle Regioni\u201d; il successivo comma 4 attribuisce poi alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.<\/p>\n<p><b>L\u2019esercizio delle competenze \u201cesterne\u201d delle Regioni <\/b><br \/>Tali rapporti esterni delle Regioni sono condotti non solo attraverso lo sviluppo di attivit\u00e0 promozionali all\u2019estero o mediante iniziative di mero rilievo internazionale ma anche, grazie alla formalizzazione nel testo costituzionale di taluni approdi della giurisprudenza costituzionale, attraverso la stipulazione di trattati con Stati terzi, retti dal diritto internazionale e del cui rispetto risponde, sul piano internazionale, la Repubblica come soggetto unitario (art. 117, 9\u00b0 comma).<\/p>\n<p>Ulteriore estrinsecazione della riconosciuta titolarit\u00e0, in capo alle Regioni, di rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea, Ue, \u00e8 costituita dal potere\/dovere per le Regioni di provvedere direttamente, nelle materie di loro competenza, all\u2019esecuzione e attuazione dei trattati internazionali nonch\u00e9 degli atti dell\u2019Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato; alle stesse condizioni, viene riconosciuto il diritto delle Regioni di partecipare al processo di formazione degli atti normativi comunitari (art. 117, 5\u00b0 comma).<\/p>\n<p>Il testo di riforma elimina la categoria delle materie di legislazione concorrente: viene dunque meno la categoria costituzionale dei \u201crapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle Regioni\u201d. Rimangono immodificati i commi 5 e 9 dell\u2019art.117 e le relative competenze attribuite alle Regioni.<\/p>\n<p>\u00c8 indubbio che tale modifica vale ad introdurre elementi di chiarezza nei rapporti tra lo Stato e le Regioni, contribuendo auspicabilmente a ridurre i contenziosi di cui \u00e8 stata investita negli anni la Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Per altro verso, \u00e8 intuitivo comprendere come l\u2019eliminazione della categoria costituzionale dei rapporti internazionali e con l\u2019Unione delle Regioni potr\u00e0 avere delle ricadute significative sull\u2019esercizio delle competenze \u201cesterne\u201d delle Regioni riconosciute nei rilevanti commi dell\u2019art.117, introducendo, quanto meno sul piano interpretativo, ulteriori limiti rispetto alle limitazioni gi\u00e0 apportate, per esempio con riferimento alla conclusione di accordi con Stati terzi, dalla legge di attuazione del Titolo V modificato nel 2001 (la l. 131\/2003) e dalla relativa giurisprudenza costituzionale.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, va valutato altres\u00ec l\u2019impatto del reintrodotto limite della tutela dell\u2019interesse nazionale che, alla stregua dell\u2019art. 117, 4\u00b0 comma del testo di riforma, giustifica l\u2019intervento della legge statale in materie originariamente non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, su proposta del Governo.<\/p>\n<p><b>La competenza legislativa del Senato riformato<\/b><br \/>La perdita, da parte delle Regioni, di una competenza legislativa originaria, ancorch\u00e9 concorrente con quella dello Stato, in talune materie potrebbe essere bilanciata dalle funzioni e dalle competenze attribuite al Senato riformato che dichiaratamente rappresenta le \u201cistituzioni territoriali\u201d, recuperando per questa via una partecipazione delle Regioni al processo decisionale nazionale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 70 del testo di riforma indica tassativamente quali sono le materie oggetto di procedimento legislativo bicamerale, in deroga al principio generale che riserva alla Camera dei deputati l\u2019esercizio della competenza legislativa. <\/p>\n<p>Tra le leggi che il Senato riformato concorrer\u00e0 ad approvare su base paritaria con la Camera figura la legge \u201cche stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e all\u2019attuazione delle normative e delle politiche dell\u2019Unione europea\u201d, quindi non solo la legge contenente disposizioni generali in materia qual \u00e8 oggi la legge 234\/2012 ma anche, avuto riguardo al loro contenuto come precisato dall\u2019art. 30 di tale provvedimento legislativo, anche la legge di delegazione europea e la legge europea per quanto rilevanti delle funzioni del Senato, nonch\u00e9 le leggi di cui ai commi 5 e 9 dell\u2019art. 117. <\/p>\n<p>L\u2019attribuzione al Senato di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica e, in particolare, della funzione di raccordo tra lo Stato, le Regioni e l\u2019Ue comporter\u00e0 verosimilmente una riconsiderazione delle funzioni e delle competenze di organismi di raccordo esistenti, come la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; tali attribuzioni, potrebbero avere delle ripercussioni anche sulle modalit\u00e0 di proposta, da parte dello Stato, dei membri nazionali componenti il Comitato delle Regioni, organo consultivo istituito e disciplinato dal Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (articoli 300 ss).<\/p>\n<p>Nulla \u00e8 previsto, invece, relativamente a un\u2019eventuale partecipazione del Senato al procedimento di conclusione di trattati internazionali. In materia, l\u2019art. 80 del testo di riforma assoggetta all\u2019approvazione di entrambe le Camere esclusivamente la legge che autorizza la ratifica dei trattati relativi all\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Ue; conseguentemente, in assenza di una disposizione ad hoc tanto nel vigente testo costituzionale quanto nella riforma, un ipotetico recesso del Paese dall\u2019Unione, in conformit\u00e0 con l\u2019art. 50 Tue, dovrebbe essere autorizzato da entrambe le Camere.<\/p>\n<p>Il riconoscimento a livello costituzionale della specificit\u00e0 dei trattati europei, ancorch\u00e9 tardivo, va salutato con estremo favore. Per altro verso, va sottolineato come si sia persa l\u2019occasione per trarre dalla riconosciuta peculiarit\u00e0 di questi trattati &#8211; destinati ad incidere in materie di rilevanza costituzionale qual \u00e8 l\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa e la cui approvazione, non a caso, \u00e8 assoggettata a referendum popolare in alcuni Paesi membri dell\u2019Unione &#8211; le opportune conseguenze, regolando il relativo processo di ratifica alla stregua dell\u2019art. 138 Cost.<\/p>\n<p>Nessuna competenza, nemmeno di natura consultiva, \u00e8 riservata al Senato relativamente alla conclusione di qualunque altro trattato internazionale che possa incidere sugli interessi di specifici territori, quali potrebbero essere i trattati per la concessione di basi militari o quelli che prevedono il passaggio nel territorio nazionale di reti transnazionali di trasporti ed energia; nemmeno, al riguardo, \u00e8 prevista la consultazione della\/e Regione\/i interessata\/e, com\u2019\u00e8 in alcune Costituzioni di stampo federale*. <\/p>\n<p><i><font size=\"1\">*Questo contributo rappresenta una versione ridotta di un articolo pi\u00f9 lungo destinato a comparire sul fascicolo 4 de &#8220;La Comunit\u00e0 internazionale&#8221;<\/i><\/font>.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno degli aspetti pi\u00f9 significativi del testo di riforma costituzionale riguarda, accanto al superamento del c.d. bicameralismo perfetto, l\u2019abbandono del modello di decentramento legislativo introdotto in Costituzione con la riforma del 2001. 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