{"id":4200,"date":"2007-01-09T00:00:00","date_gmt":"2007-01-08T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/esiste-una-giustizia-penale-internazionale-in-grado-di-processare-i-capi-di-stato\/"},"modified":"2017-11-03T15:43:06","modified_gmt":"2017-11-03T14:43:06","slug":"esiste-una-giustizia-penale-internazionale-in-grado-di-processare-i-capi-di-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2007\/01\/esiste-una-giustizia-penale-internazionale-in-grado-di-processare-i-capi-di-stato\/","title":{"rendered":"Esiste una giustizia penale internazionale in grado di processare i capi di Stato?"},"content":{"rendered":"<p>Il processo e l\u2019esecuzione della condanna a morte di Saddam Hussein hanno riaperto la discussione sul tema, pi\u00f9 generale, di come sia possibile processare i capi di Stato, che abbiano commesso gravi crimini, quali quelli contro l\u2019umanit\u00e0, il genocidio o una violazione sistematica delle leggi e degli usi di guerra, ricorrendo ad armi proibite. Il tema comprende anche la comminazione delle pena. \u00c8 ammissibile condannare l\u2019imputato alla pena capitale o questa deve essere bandita, anche per i delitti pi\u00f9 efferati?<\/p>\n<p>Si tratta di questioni che possono essere affrontate sotto il profilo dell\u2019etica (se sia giusto processare solo i vinti o sia lecito indagare se anche i vincitori abbiano delle responsabilit\u00e0; se sia moralmente ammissibile togliere la vita al reo) e della politica (se sia opportuno processare un capo di stato, nonostante la consapevolezza che questo potr\u00e0 acuire il conflitto in corso o innescarne di nuovi). Noi preferiamo affrontare l\u2019argomento sotto un terzo angolo visuale, che \u00e8 quello del diritto, quantunque questo non possa essere tenuto separato n\u00e9 dall\u2019etica (che dovrebbe essere a fondamento delle leggi), n\u00e9 dalla politica.<\/p>\n<p><b>Progressi innegabili<\/b><br \/>Rispetto al passato, il diritto penale internazionale ha compiuto innegabili progressi. La configurazione dei crimini internazionali (crimini di guerra, crimini contro l\u2019umanit\u00e0 e genocidio) \u00e8 ormai un fatto acquisito. Resta ancora sospeso il crimine di aggressione, che deve essere definito mediante una procedura di emendamento allo statuto della Corte penale internazionale (CPI). <\/p>\n<p>La risoluzione adottata in proposito dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974, sulla definizione di aggressione, non \u00e8 fonte di diritto e non pu\u00f2 servire come fondamento per l\u2019istituzione di un processo internazionale. Tra l\u2019altro, tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Cds) \u2013 Cina, Federazione Russa e Stati Uniti- non hanno ratificato lo statuto della CPI e senza il loro concorso (specialmente degli Stati Uniti) ogni definizione rischia di essere poco efficace. <\/p>\n<p>L\u2019aggressione \u00e8 il crimine internazionale pi\u00f9 legato al mondo delle relazioni internazionali, poich\u00e9 al momento attuale spetta al Cds determinare se uno Stato abbia commesso aggressione, presupposto indispensabile per imputare tale crimine ai governanti e punire l\u2019aggressione come crimine di individui.<\/p>\n<p>Mentre la definizione dei crimini internazionali ha compiuto indiscutibili passi avanti, lo sviluppo di una giustizia repressiva e imparziale procede con difficolt\u00e0. Dopo le pronunce dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, al termine della II guerra mondiale, la comunit\u00e0 internazionale ha dovuto attendere circa mezzo secolo prima che fossero istituiti nuovi tribunali internazionali: il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (1993) e quello per il Ruanda (1994). Tali tribunali funzionano in base a una procedura che offre tutte le garanzie di giustizia, ma sono stati istituiti dopo la commissione dei crimini  e quindi non obbediscono al principio del giudice naturale. Inoltre, essi hanno una giurisdizione limitata ai territori della ex-Jugoslavia e del Ruanda. <\/p>\n<p>Si aggiunga che necessitano della collaborazione degli Stati per poter processare le persone (il processo in contumacia non \u00e8 ammesso). Milosevic fu consegnato al Tribunale penale dell\u2019Aja con una procedura poco ortodossa; Mladic e Karadgic sono ancora \u201calla macchia\u201d. Inoltre, il Tribunale dell\u2019Aja non \u00e8 stato esente da critiche di parzialit\u00e0, poich\u00e9 nessuna azione \u00e8 stata intrapresa per accertare se i piloti Nato avessero violato delle regole del diritto di guerra durante i bombardamenti in Serbia. I due Tribunali devono la loro creazione a una risoluzione del Cds e quindi appaiono il frutto di un\u2019imposizione.<\/p>\n<p><b>Potest\u00e0 repressiva<\/b><br \/>La CPI, istituita nel 2002 dopo l\u2019entrata in vigore del relativo trattato internazionale, deve la sua nascita a una conferenza internazionale ed \u00e8 quindi largamente rappresentativa delle istanze della comunit\u00e0 internazionale. Essa non ha una giurisdizione limitata a una particolare area geografica, ma la sua potest\u00e0 repressiva si estende a tutti i cittadini degli Stati membri del suo statuto e agli individui che abbiano commesso un crimine nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n<p>A differenza dei due tribunali ad hoc prima menzionati, la CPI ha una giurisdizione complementare, diventa cio\u00e8 competente solo se lo Stato che vanta un titolo di giurisdizione non possa o non voglia giudicare il reo. Il Cds pu\u00f2 sempre deferire un individuo alla Corte, quantunque questa non sia competente. \u00c8 quanto  accaduto con alcuni cittadini del Sudan, Stato non parte della CPI. Ma la risoluzione del Cds non ha avuto finora concreta ed efficace attuazione. <\/p>\n<p>La Corte non pu\u00f2 giudicare crimini commessi prima della sua entrata in vigore e, sotto questo profilo, \u00e8 rispettosa del principio di non retroattivit\u00e0. Quindi Saddam Hussein non avrebbe potuto essere deferito alla CPI. Anche la CPI non ha un \u201cbraccio armato\u201d per catturare i criminali e deve contare sulla buona volont\u00e0 dello Stato in cui il reo si trova. Nonostante il complesso apparato normativo di cui dispone, la CPI non ha finora condannato nessuno.<\/p>\n<p>Esiste poi un numero di tribunali internazionalizzati, come la Corte Speciale per la Sierra Leone, che pure \u00e8 competente a giudicare ex capi di Stato (dovrebbe giudicare Charles Taylor). Tali tribunali sono composti da giudici dello Stato territoriale e da giudici nominati dalle Nazioni Unite. Ma essi funzionano \u201ca senso unico\u201d, nel senso che giudicano crimini commessi in Stati del terzo mondo e danno la falsa impressione che occorra ricorrere a giudici internazionali, in mancanza di una giustizia locale affidabile.<\/p>\n<p><b>Tribunali interni<\/b><br \/>Il processo contro i capi di Stato responsabili di gravi crimini internazionali pu\u00f2 essere poi intrapreso da tribunali interni. Semplificando, questi possono essere i tribunali di qualsiasi Stato, in base al principio dell\u2019universalit\u00e0 della giurisdizione sui crimini internazionali oppure il tribunale dello Stato in cui i crimini sono stati commessi (o che comunque vanti un particolare titolo di giurisdizione). <\/p>\n<p>La prima soluzione non \u00e8 giuridicamente ammissibile per i capi di Stato in carica, che possono essere processati solo da un tribunale internazionale come la CPI. Ma l\u2019applicazione del principio della giurisdizione universale d\u00e0 luogo a gravi conflitti politici, come dimostrano il caso del Belgio, che \u00e8 stato costretto a mutare la propria legislazione, dopo essere stato soccombente in un giudizio di fronte alla Corte internazionale di giustizia, e le proteste di Israele e Stati Uniti. <\/p>\n<p>Il criterio della giurisdizione universale \u00e8 sovente accompagnato a quello della discrezionalit\u00e0 (in fatto) dell\u2019azione penale, esercitabile ad esempio mediante l\u2019avocazione del caso da parte della procura federale: \u00e8 questo, in pratica, il caso della Germania, dove una denuncia penale \u00e8 stata fatta nei confronti dell\u2019ex Segretario alla difesa Rumsfeld e di altri alti funzionari americani. <\/p>\n<p>La seconda soluzione sarebbe quella preferibile, poich\u00e9 la giustizia deve essere esercitata in nome del popolo dello Stato, che non pu\u00f2 sottrarsi affidando il compito ad una giurisdizione esterna. Sempre che il procedimento obbedisca ai criteri del \u201cdue process\u201d. Ma non \u00e8 ovviamente percorribile quando il capo dello Stato \u00e8 saldamente al potere. <\/p>\n<p>Il Tribunale supremo iracheno, che ha giudicato Saddam Hussein, aveva il potere di farlo. Anche in questo caso, si \u00e8 trattato di un tribunale istituito <i>ex post<\/i>, che ha giudicato con una procedura non strettamente conforme agli standard dell\u2019equo processo, ma comunque ritenuta accettabile, limitatamente al giudizio di prima istanza (per la verit\u00e0 da pochi osservatori).<\/p>\n<p>Un ultimo strumento da considerare sono le Commissioni di verit\u00e0 e riconciliazione. La loro principale funzione non \u00e8 repressiva, bens\u00ec quella di ricostituire il tessuto della societ\u00e0, quando questo sia politicamente possibile (Cile, Sud Africa). Tale strumento \u00e8 chiaramente inapplicabile (per ora) alla situazione irachena.<\/p>\n<p><b>Dei delitti e delle pene<\/b><br \/>Resta da dire delle pene cui pu\u00f2 essere condannato il reo e, in particolare, della pena di morte. Gli statuti dei tribunali internazionali, che abbiamo passato in rassegna, la escludono. Essa \u00e8 inoltre proibita dai Protocolli 6 e 13 aggiuntivi alla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo e dal Secondo Protocollo aggiuntivo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966. Ovviamente tali divieti valgono solo per gli Stati che hanno ratificato i Protocolli. <\/p>\n<p>Il Patto sui diritti civili e politici prende atto che l\u2019ordinamento di taluni Stati prevede ancora la pena di morte. Ma ne assoggetta l\u2019esecuzione a precise garanzie di diritto. La pena di morte non \u00e8 quindi vista con favore dal Patto, ma piuttosto con sfavore e come una pena che, pur essendo presente ancora in taluni ordinamenti giuridici, dovrebbe un giorno scomparire. Tra l\u2019altro, il Patto stabilisce che ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia e la commutazione della pena e stabilisce che l\u2019amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. <\/p>\n<p>Ne consegue che lo statuto del Tribunale supremo iracheno, che inibisce al presidente della Repubblica di concedere la grazia o di commutare la pena inflitta, \u00e8 in contrasto con il Patto sui diritti civili e politici, di cui l\u2019Iraq fa parte. La tesi del Presidente della Repubblica dell\u2019Iraq, secondo cui l\u2019amministrazione della giustizia rientra nel dominio riservato di quello Stato, non \u00e8 giuridicamente fondata, poich\u00e9 tutti gli Stati membri del Patto hanno diritto di richiamare l\u2019Iraq al rispetto degli obblighi internazionali. Tale tesi era stata incautamente avallata dal nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite, che ha fatto subito marcia indietro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il processo e l\u2019esecuzione della condanna a morte di Saddam Hussein hanno riaperto la discussione sul tema, pi\u00f9 generale, di come sia possibile processare i capi di Stato, che abbiano commesso gravi crimini, quali quelli contro l\u2019umanit\u00e0, il genocidio o una violazione sistematica delle leggi e degli usi di guerra, ricorrendo ad armi proibite. 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