{"id":5130,"date":"2007-04-26T00:00:00","date_gmt":"2007-04-25T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/la-nuova-commissione-nazionale-una-scelta-opportuna-ma-da-migliorare\/"},"modified":"2017-11-03T15:42:56","modified_gmt":"2017-11-03T14:42:56","slug":"la-nuova-commissione-nazionale-una-scelta-opportuna-ma-da-migliorare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2007\/04\/la-nuova-commissione-nazionale-una-scelta-opportuna-ma-da-migliorare\/","title":{"rendered":"La nuova Commissione nazionale: una scelta opportuna, ma da migliorare"},"content":{"rendered":"<p>In un articolo pubblicato su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; il 17 aprile scorso, Guido Gentili accenna polemicamente alla proposta di far nascere una nuova authority, a dispetto dei richiami alla parsimonia che vengono puntualmente disattesi. L\u2019occasione \u00e8 un disegno di legge che recita \u201cIstituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libert\u00e0 personale\u201d. Il disegno di legge, che non \u00e8 stato preceduto da un dibattito approfondito (e neppure generico!), \u00e8 stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 5 aprile 2007. L\u2019articolo di Gentili \u00e8 intitolato \u201cDiritti umani, fermate quell\u2019authority\u201d ed \u00e8 di sicuro effetto, poich\u00e9 la legge, qualora approvata, comporter\u00e0 dei costi, e il momento non sembra propizio per la nascita di nuove authority che vanno a intaccare il \u201ctesoretto\u201d, ormai quotidianamente insidiato.<\/p>\n<p>La Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani dovrebbe essere composta da 5 membri, con un presidente nominato collegialmente dai Presidenti del Senato e della Camera e altri 4 membri, eletti dal Senato e dalla Camera che devono entrambi votare un uomo e una donna. Presidente e membri elettivi devono essere persone che assicurino indipendenza e idoneit\u00e0 alla funzione e avere un\u2019esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani, e di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio della Commissione avr\u00e0 un organico di 100 unit\u00e0. La Commissione svolge anche funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libert\u00e0 personale, incluso nel campo dell\u2019immigrazione poich\u00e9 verifica, ad esempio, il rispetto della normativa esistente presso i centri di permanenza temporanea e assistenza. In materia, la Commissione gode di poteri ispettivi significativi ed \u00e8 previsto che  il suo Presidente conferisca a un membro della Commissione le funzioni di garante delle persone detenute.<\/p>\n<p><b>Una svolta effettiva nel campo dei diritti umani?<\/b><br \/>Di per s\u00e9 l\u2019istituzione della nuova autorit\u00e0 non \u00e8 un fatto negativo, ma costituisce in qualche modo un adempimento di risoluzioni dell\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che hanno chiesto agli Stati la creazione di meccanismi nazionali per la tutela dei diritti umani (risoluzioni 33\/46 del 14 dicembre 1978 e 48\/134 del 20 dicembre 1993). Molti Stati vi hanno provveduto, mentre per l\u2018Italia esiste solo un Comitato internazionale dei diritti dell\u2019uomo, collocato presso il Ministero Affari Esteri, che assicura il coordinamento tra i vari ministeri. Neppure \u00e8 stato possibile, nonostante le sollecitazioni del mondo accademico, creare un Difensore civico a livello nazionale.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 che l\u2019istituenda Commissione sia preceduta o accompagnata da una serie di atti che dimostrino  effettivamente la volont\u00e0 dell\u2019Italia  di cambiar pagina nel campo della tutela dei diritti umani, non a parole, ma nei fatti. Ne indicher\u00f2 due. <\/p>\n<p>Il primo riguarda l\u2019esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo (Strasburgo) nel nostro ordinamento. Senza una legge ad hoc le sentenze civili e penali su cui si \u00e8 formato il giudicato non possono essere oggetto di revisione, nonostante una condanna della Corte. L\u2019Italia \u00e8 stata spesso inadempiente, e occorre che finalmente si provveda con una legge organica (un compito che non pu\u00f2 essere attribuito alla futura Commissione). Il secondo riguarda la legge di attuazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale. L\u2019Italia \u00e8 stata tra i primi a ratificare, ma in mancanza di una legislazione effettiva di adeguamento siamo inadempienti.<\/p>\n<p><b>Un disegno di legge da migliorare<\/b><br \/>Il disegno di legge dovrebbe, inoltre, essere migliorato in vari punti. Intanto nell\u2019impianto generale. Non si capisce bene la dicotomia tra Commissione per la protezione dei diritti umani e garante delle persone private della libert\u00e0. Inoltre lascia a desiderare il modo in cui i membri della Commissione sono designati o eletti. Secondo la formulazione attuale del disegno di legge, essi sarebbero espressione della politica, mentre dovrebbero essere espressione della societ\u00e0 civile, in modo da assicurare loro un\u2019effettiva indipendenza. Inoltre occorrerebbe una assoluta trasparenza per la designazione delle candidature, assicurando adeguata pubblicit\u00e0, ad esempio, sui media, come avviene in altri paesi il cui tasso di democraticit\u00e0 non pu\u00f2 essere messo in dubbio (vedi Regno Unito). Infine andrebbero riesaminati i poteri che il disegno di legge accorda alla Commissione.  <\/p>\n<p>  Si apra un dibattito, che investa la societ\u00e0 civile e gli esperti e non sia confinato alle sole aule parlamentari. L\u2019Italia ha posto la candidatura per essere eletta nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. I posti per il rinnovo parziale dei membri sono due nel gruppo occidentale e ci troviamo a competere con Danimarca e Olanda. \u00c8 ovvio che si debba mettere ordine in casa nostra per poter competere con successo. Intanto l\u2019Italia sottoscriva una lettera di impegno (pledge), come hanno gi\u00e0 fatto gli altri candidati. Dal sito del Consiglio non risulta che l\u2019Italia abbia finora sottoscritto il pledge e questo dimostra come spesso si agisca con improvvisazione. <\/p>\n<p><B>UNA PRECISAZIONE<\/B><br \/><i>Nel presente articolo sulla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, pubblicato il 24\/4, si fa riferimento alla candidatura italiana al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e al fatto che, nel  sito del Consiglio, non comparisse la lettera di impegno che ogni paese candidato sottoscrive. Per la verit\u00e0 non si \u00e8 trattato d\u2019improvvisazione italiana, ma di una inspiegabile omissione, nel sito del Consiglio, della lettera del nostro Rappresentante permanente alle Nazioni Unite, che finalmente compare con la sigla A\/61\/863. Il documento, datato 17 aprile, contiene il pledge italiano. Si tratta di un elenco nutrito di impegni, tra cui \u00e8 compreso anche il completamento del processo legislativo per adeguare il nostro ordinamento giuridico allo Statuto della Corte penale internazionale. Tra gli impegni figura anche \u201cl\u2019Istituzione della Commissione Nazionale Indipendente per la Promozione e la Protezione dei diritti Umani e delle Libert\u00e0 Fondamentali\u201d. Si tratta quindi di un pledge che l\u2019Italia ha assunto di fronte alla comunit\u00e0 internazionale. Proprio perch\u00e9 si fa riferimento ad una \u201cCommissione Indipendente\u201d, si dovr\u00e0 provvedere di conseguenza.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In un articolo pubblicato su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; il 17 aprile scorso, Guido Gentili accenna polemicamente alla proposta di far nascere una nuova authority, a dispetto dei richiami alla parsimonia che vengono puntualmente disattesi. 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