{"id":64502,"date":"2009-07-21T16:19:58","date_gmt":"2009-07-21T14:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64502"},"modified":"2017-11-03T15:38:44","modified_gmt":"2017-11-03T14:38:44","slug":"la-camicia-di-forza-della-corte-costituzionale-tedesca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/07\/la-camicia-di-forza-della-corte-costituzionale-tedesca\/","title":{"rendered":"La camicia di forza della Corte Costituzionale tedesca"},"content":{"rendered":"<table cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<div><span class=\"testo_articoli\">La sentenza con cui la Corte Costituzionale tedesca ha recentemente affermato che il Trattato di Lisbona \u00e8 compatibile con la Legge Base della Repubblica Federale contiene valutazioni e clausole che potrebbero essere gravide di conseguenze. A ben vedere, la sentenza \u00e8 la risposta tedesca, con cinque anni di ritardo, al referendum con cui i francesi hanno sepolto il Trattato Costituzionale nel maggio 2005. O, se si preferisce, \u00e8 un avvertimento.<\/p>\n<p><b>Effetti di breve termine\u2026<\/b><br \/>\nLa sentenza autorizza la ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania, rimuovendo cos\u00ec uno degli ultimi ostacoli sul tormentato cammino di un testo di riforma dell\u2019UE, che a sua volta gi\u00e0 ridimensionava quello approvato dalla Convenzione Europa nel 2003. Ma nell\u2019esprimere il suo parere vincolante la Corte fa considerazioni, pone limiti e condizioni che investono l\u2019intero edificio comune (il Parlamento Europeo in primo luogo) e la filosofia integrativa che gli sottost\u00e0. Con piglio britannico la sentenza dice infatti, in sostanza, che una cessione di ulteriore di sovranit\u00e0 non \u00e8 consentita, a meno che non si riscrivano le regole costituzionali degli stati membri, a partire da quelle tedesche. Per la Corte tedesca, infatti ulteriori cessioni di sovranit\u00e0 finirebbero per configurare l\u2019Unione come stato federale, mentre essa, afferma la sentenza, costituisce un istituto delegato dagli stati membri sovrani.<\/p>\n<p>Lascio ai costituzionalisti stabilire la validit\u00e0 di questa affermazione e in generale delle molte contenute nelle 147 pagine della sentenza. E suscita non poche perplessit\u00e0 l\u2019apparente tentativo di porre un limite al processo di integrazione in alcune materie piuttosto che in altre. Perch\u00e9, per esempio, cedere poteri in materia fiscale, penale, militare e quant\u2019altri indicati nel dispositivo, richiederebbe procedure diverse da quelle seguite in materia monetaria, o commerciale? Forse che agli occhi di almeno alcuni fra i componenti della Corte, l\u2019euro appare come l\u2019ultimo pesce sfuggito alla rete della sovranit\u00e0 in epoca di eccessiva disponibilit\u00e0 tedesca, a cui \u00e8 tempo di porre termine?<\/p>\n<p><b>\u2026e implicazioni di lungo periodo<\/b><br \/>\nEcco il significato di lungo periodo. Nella misura in cui la sentenza dell\u2019alto consesso corrisponde al sentire del popolo \u2013 e questa misura merita analisi approfondita \u2013 essa potrebbe segnare la fine di un periodo storico, quello durante il quale la Germania sconfitta e colpevole dell\u2019Olocausto ha comprato, per dirla con gli economisti, tutta o quasi l\u2019integrazione che c\u2019era sul mercato: atlantica certo, ma soprattutto europea. Era la Francia vincitrice, seguita poi dalla Gran Bretagna, a dosare le cessioni di sovranit\u00e0 e a pronunciare dei <i>non possumus<\/i>, pi\u00f9 o meno presuntuosi o pretestuosi.<\/p>\n<p>Il Trattato Costituzionale, venuto dopo l\u2019euro, era presumibilmente un altro pesce grosso che avrebbe fatto alzare le sopracciglia alla Corte tedesca. Ma la maggioranza dei francesi ha eliminato l\u2019imbarazzo, pronunciando il suo No referendario e facendo perdere al proprio Paese, magari per motivi interni e contingenti, o pensando alla Turchia, un treno della storia che non si presenter\u00e0 pi\u00f9, visto che il tempo non passa ininfluente nelle percezioni del loro vicino, riconciliato dopo secoli di guerre.<\/p>\n<p>E non \u00e8 stato certo il primo treno perso, quello del 2004. Vi si pu\u00f2 infatti vedere un parallelo con quanto successo esattamente mezzo secolo prima. Nel 1954 l\u2019<i>Assembl\u00e9e Nationale <\/i>disse No al Trattato istitutivo della Comunit\u00e0 Europea di Difesa, per il motivo che questa avrebbe restituito pari dignit\u00e0 alla Germania e ne avrebbe consentito il riarmo, peraltro con la benedizione degli Stati Uniti. Abort\u00ec cos\u00ec un\u2019istituzione di concezione francese, a dominanza francese, che avrebbe parlato francese. E che presumibilmente avrebbe segnato il cammino successivo dell\u2019integrazione. Invece la Germania si riarm\u00f2 nel quadro della Nato, riconquist\u00f2 dignit\u00e0 senza debiti con la Francia, divenne co-gestore delle istituzioni di Bruxelles \u2013 l\u2019asse Parigi-Bonn \u2013 e infine, malgrado le riserve francesi e britanniche, ebbe l\u2019unificazione nazionale \u2013 l\u2019asse diventa Berlino-Parigi \u2013 che ne ha fatto il paese pi\u00f9 grande dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>\u00c8 da questo paese, da questo nuovo paese, che viene nel 2009 la sentenza dell\u2019Alta Corte. Forse nessuno ne aveva avvertito gli elettori francesi \u2013 e olandesi \u2013 che affossarono un riforma istituzionale \u2013 non ancora una costituzione \u2013 che spostava di un po\u2019 l\u2019equilibrio dell\u2019ibrido federale\/intergovernativo verso la sovranazionalit\u00e0. Che \u00e8 quello che sembra preoccupare i giudici tedeschi. Ora anche in Germania si sono poste le premesse per futuri <i>non possumus<\/i>.<\/p>\n<p>Non \u00e8 detto che i tedeschi \u2013 la maggioranza di essi \u2013 ne far\u00e0 un uso altrettanto miope ed autolesionista. Ma ogni progetto europeo a venire dovr\u00e0 tenere conto di questo nuovo stato di cose. Non si tratta di abbassare ulteriormente gli obiettivi, ch\u00e9 si rischia ormai di spararsi nei piedi, bens\u00ec di raccogliere intorno a questo progetto gli interessi di lungo periodo di un numero sufficiente di elettori tedeschi, meglio di quanto si \u00e8 fatto con i loro colleghi di oltre Reno.<\/p>\n<p>Sul tema vedi anche:<\/p>\n<p>L.S. Rossi: <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1206\" target=\"blank\"><b><u>Integrazione europea al capolinea?<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>G. Bonvicini: <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1201\" target=\"blank\"><b><u>Barroso rimandato a settembre<\/u><\/b><\/a><\/span><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza con cui la Corte Costituzionale tedesca ha recentemente affermato che il Trattato di Lisbona \u00e8 compatibile con la Legge Base della Repubblica Federale contiene valutazioni e clausole che potrebbero essere gravide di conseguenze. A ben vedere, la sentenza \u00e8 la risposta tedesca, con cinque anni di ritardo, al referendum con cui i francesi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64502"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64503,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64502\/revisions\/64503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}