{"id":64529,"date":"2009-01-15T16:48:52","date_gmt":"2009-01-15T15:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64529"},"modified":"2017-11-03T15:39:14","modified_gmt":"2017-11-03T14:39:14","slug":"un-mercato-della-difesa-piu-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/01\/un-mercato-della-difesa-piu-europeo\/","title":{"rendered":"Un mercato della difesa pi\u00f9 europeo"},"content":{"rendered":"<p>La direttiva sugli acquisti pubblici di prodotti per la difesa e la sicurezza approvata il 14 gennaio dal Parlamento europeo a larghissima maggioranza (597 favorevoli contro 69 contrari e 37 astenuti) chiude un anno di intenso lavoro sul mercato della difesa da parte delle istituzioni europee. Era stata, infatti, proposta dalla Commissione europea il 5 dicembre 2007 nell\u2019ambito del <i>Defence Package<\/i> che conteneva anche una seconda direttiva sui trasferimenti intra-comunitari<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1028\" target=\"blank\"><b><u> approvata dal Parlamento europeo il 16 dicembre<\/u><\/b><\/a>. Dopo la pubblicazione delle due nuove direttive spetter\u00e0 agli Stati Membri recepirle entro due anni nelle rispettive normative nazionali.<\/p>\n<p><b>Uno strumento pi\u00f9 efficace<\/b><br \/>\nLa nuova direttiva presenta due aspetti di particolare rilevanza:<\/p>\n<p>1. La disponibilit\u00e0 di uno strumento pi\u00f9 adatto a gestire le complesse problematiche degli acquisti di equipaggiamenti militari (definiti come quelli specificatamente designati o adattati per scopi militari, intesi per l\u2019uso come armi, munizioni o materiali da guerra). La procedura preferenziale sar\u00e0 quella della trattativa privata, seppure in un quadro di competizione controllata, perch\u00e9 devono essere particolarmente salvaguardate le esigenze delle forze armate in termini di affidabilit\u00e0 del fornitore. In questa direzione va anche la possibilit\u00e0 di inserire specifiche clausole relative alla tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e delle informazioni. La nuova regolamentazione si applicher\u00e0 anche nel caso gli equipaggiamenti militari che non siano destinati alle forze armate o alle forze di sicurezza militari.<\/p>\n<p>2. Il trasferimento nel campo di applicazione di questa nuova Direttiva degli acquisti di prodotti \u201csensibili\u201d (definiti come quelli destinati a scopi di sicurezza che implicano, richiedono e\/o contengono informazioni classificate, che richiedono protezione contro ogni accesso non autorizzato). In questi casi l\u2019acquirente \u00e8 generalmente una Forza di polizia o di sicurezza e la natura del bene acquistato \u00e8 duale. Fino ad oggi, quindi, tali acquisti rischiavano di ricadere sotto la Direttiva appalti pubblici che, come da tutti riconosciuto, non \u00e8 adatta ad equipaggiamenti di natura cos\u00ec sensibile, come non lo \u00e8 per quelli militari. L\u2019unica alternativa era quella di \u201cforzare\u201d la lista dei prodotti militari associata all\u2019art. 296 1b del Trattato, considerandovi compresi anche questi prodotti duali (ma esponendosi ad eventuali contestazioni da parte della Commissione europea) o di ricorrere alla \u201csegretazione\u201d per evitare di fornire informazioni in base all\u2019art. 296 1a (ma anche in questo caso il rischio era quello di vedersi contestare dalla Commissione che non erano in gioco gli interessi essenziali della sicurezza). In futuro si potr\u00e0, invece, assicurare un\u2019adeguata tutela anche agli acquisti di prodotti non militari, ma \u201csensibili\u201d, divenuti cos\u00ec importanti nel contrasto delle nuove minacce terroristiche e la criminalit\u00e0 organizzata. E, d\u2019altra parte, \u00e8 ormai evidente che il confine fra sicurezza e difesa sta diventando sempre pi\u00f9 labile.<\/p>\n<p><b>Pi\u00f9 possibilit\u00e0 di scelta<\/b><br \/>\nMa il ricorso ad una competizione non \u00e8 sempre possibile, n\u00e9 consigliabile. Ecco perch\u00e9 la nuova direttiva prevede tutta una serie di esclusioni. La nuova direttiva non si applicher\u00e0, in base all\u2019art. 8, ai programmi internazionali militari gestiti da agenzie internazionali (es. Nato, Occar) e a quei programmi che, a seguito di accordi bilaterali o multilaterali (Memorandum of Understandings &#8211; MoU) con Paesi terzi possono essere gestiti da un Paese per conto degli altri partner senza far capo ad un\u2019agenzia internazionale.<\/p>\n<p>Peraltro va sottolineato che la nuova Direttiva consentir\u00e0 di tutelare, comunque, gli acquisti che coinvolgano le capacit\u00e0 tecnologiche e industriali ritenute di interesse strategico. Diverse saranno, infatti, le possibilit\u00e0:<\/p>\n<p>a) La non applicazione della Direttiva stessa ricorrendo all\u2019art. 296 1a nel caso di contratti per i quali lo Stato ritenga di non fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza o 1b nel caso di contratti per i quali lo Stato decida di adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (lista del 1958); tali misure non devono, per\u00f2, alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.<\/p>\n<p>b) Escludendo i contratti dalla direttiva in base all\u2019art. 9 quando la sua applicazione obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni il cui rilascio \u00e8 considerato contrario agli interessi essenziali della sua sicurezza; quando riguardano un programma di cooperazione fra due o pi\u00f9 Stati Membri che comporti un\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo (R&amp;S); quando sono assegnati da un governo ad un altro governo, quando riguardano attivit\u00e0 di R&amp;S (fino allo stadio dei dimostratori tecnologici in grado di evidenziare le prestazioni di un nuovo concetto o una nuova tecnologia in un ambiente significativo o rappresentativo).<\/p>\n<p>c) Utilizzando la procedura negoziata senza pubblicazione prevista dalla direttiva in base all\u2019art. 20, in caso di urgenza risultante da una crisi o conflitto; in caso di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili da parte dell\u2019autorit\u00e0 appaltante; nel caso il contratto debba essere assegnato ad un particolare operatore per ragioni tecniche connesse con la protezione di diritti esclusivi; per attivit\u00e0 di R&amp;S non comprese nell\u2019esclusione di cui all\u2019art. 9 e per prodotti realizzati esclusivamente a scopo di ricerca; per forniture addizionali, entro cinque anni, quando il cambio di fornitore obbligherebbe l\u2019autorit\u00e0 appaltante ad acquisire prodotti con differenti caratteristiche tecniche che creerebbero difficolt\u00e0 tecniche incompatibili o sproporzionate per la gestione operativa e la manutenzione.<\/p>\n<p>Nel campo degli acquisti la nuova direttiva europea imporr\u00e0 di introdurre un po\u2019 di competizione, per lo meno a livello europeo. Fermo restando che i grandi sistemi di difesa sviluppati attraverso la collaborazione intergovernativa (come l\u2019Eurofighter) potranno continuare ad essere decisi e sostenuti dai governi, negli acquisti ordinari si ridurranno le possibilit\u00e0 di favorire l\u2019industria nazionale. Se fino ad ora il grado di libert\u00e0 negli acquisti militari \u00e8 stato molto alto, d\u2019ora in poi i vincoli diventeranno sempre pi\u00f9 stringenti. E se si vorr\u00e0 davvero acquisire un prodotto predeterminato, le motivazioni dovranno essere valide e trasparenti, cos\u00ec come l\u2019iter procedurale.<\/p>\n<p><b>Il positivo ruolo dell\u2019Italia<\/b><br \/>\nL\u2019Italia ha giocato un ruolo di primo piano in questa iniziativa fin dalla sua impostazione, supportando fin dall\u2019inizio le istituzioni europee, sotto il diretto coordinamento della Presidenza del Consiglio. Un impegno che ci ha fatto conquistare il riconoscimento di interlocutore affidabile e importante da parte della Commissione e della Presidenza del Consiglio dell\u2019Ue. Governo e amministrazioni hanno, peraltro, perseguito in modo coerente e trasparente alcuni obiettivi ritenuti di interesse nazionale: l\u2019estensione della direttiva al campo della sicurezza e l\u2019esclusione dei programmi internazionali e di quelli di R&amp;S fino alla loro maturazione tecnologica, cos\u00ec come delle attivit\u00e0 dei servizi di intelligence e dei casi in cui le nuove regole imponessero di rilasciare informazioni in contrasto con gli interessi essenziali della nostra sicurezza. Obiettivi che sono stati conseguiti anche grazie all\u2019impegno dei funzionari italiani che, ai diversi livelli, sono stati coinvolti a Roma come a Bruxelles.<\/p>\n<p>Tutte le decisioni assunte in questi ultimi due mesi (oltre alle direttive \u00e8 stata anche approvata l\u20198 dicembre una Posizione Comune che rende obbligatorio il rispetto del Codice di condotta dell\u2019Ue sull\u2019esportazione di armamenti) sono il risultato della diffusa consapevolezza europea che la frammentazione nazionale del mercato europeo non \u00e8 pi\u00f9 compatibile con il mutato scenario europeo e internazionale. Tutti i soggetti interessati si sono dovuti, prima o poi, arrendere di fronte al cambiamento intervenuto: la Commissione europea ha dovuto riconoscere che la specificit\u00e0 del mercato della difesa richiedeva regole particolari; i governi europei, che le forze armate richiedono equipaggiamenti pi\u00f9 avanzati al minor prezzo possibile e, quindi, un\u2019industria pi\u00f9 efficiente e competitiva; le imprese europee, che \u00e8 necessario avere un mercato di riferimento continentale, anche se devono accettare una maggiore competizione sui mercati domestici.<\/p>\n<p>A partire dal 2011 il mercato europeo della difesa cesser\u00e0 di essere solo un auspicabile obiettivo per cominciare a diventare una realt\u00e0 concreta. Ovviamente ci vorranno anni prima che il processo si espanda e si realizzi completamente, ma la strada \u00e8 stata definitivamente tracciata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La direttiva sugli acquisti pubblici di prodotti per la difesa e la sicurezza approvata il 14 gennaio dal Parlamento europeo a larghissima maggioranza (597 favorevoli contro 69 contrari e 37 astenuti) chiude un anno di intenso lavoro sul mercato della difesa da parte delle istituzioni europee. 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