{"id":64598,"date":"2009-04-27T15:58:14","date_gmt":"2009-04-27T13:58:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64598"},"modified":"2017-11-03T15:38:57","modified_gmt":"2017-11-03T14:38:57","slug":"durban-ii-perche-importante-partecipare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/04\/durban-ii-perche-importante-partecipare\/","title":{"rendered":"Durban II, perch\u00e9 era importante partecipare"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 21 aprile \u00e8 stata adottato a Ginevra il documento conclusivo della Conferenza di riesame della Dichiarazione sul razzismo approvata a Durban l\u20198 settembre 2001. La Conferenza di Ginevra viene inesattamente indicata come Durban II. In effetti si tratta di una mera conferenza di riesame (<i>review conference<\/i>) dove gli stati partecipanti fanno un bilancio dello stato di attuazione della Dichiarazione. Non si tratta quindi di una conferenza di revisione (come \u00e8 inesattamente indicato nel sito elettronico dello stesso Ministero degli Esteri): alla conferenza di riesame, infatti, \u00e8 inibito riaprire il testo originariamente adottato a Durban. Coloro che temevano una rinegoziazione di quanto concordato nel 2001 hanno avuto buon gioco nel contrastare tale proposito.<\/p>\n<p>La Dichiarazione di Durban, che si compone di 219 paragrafi, fu adottata per consensus, ma \u00e8 zeppa di dichiarazioni e riserve espresse specialmente dagli stati occidentali al momento dell\u2019adozione per consenso. Israele non vi ha partecipato. In effetti Israele \u00e8 il solo Stato menzionato nella dichiarazione di Durban e gli occidentali chiedevano l\u2019omissione di tale riferimento nel testo della conferenza di riesame.<\/p>\n<p><b>Diffamazione delle religioni e intolleranza religiosa<\/b><br \/>\nLa Dichiarazione adottata dalla Conferenza di riesame non menziona Israele, ma lo fa implicitamente, poich\u00e9 nel par. 1 \u201criafferma\u201d il testo della Dichiarazione di Durban. Gli altri due punti controversi del documento negoziato a Ginevra hanno riguardato la questione della \u201cdiffamazione delle religioni\u201d e quella delle riparazioni per le sofferenze arrecate ai popoli africani dallo schiavismo e dalla tratta degli schiavi.<\/p>\n<p>La diffamazione delle religioni ha costituito l\u2019oggetto di due recenti risoluzioni, adottate rispettivamente dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite (63\/171 del 18 dicembre 2008) e dal Consiglio dei diritti umani (10\/22). Gli occidentali hanno votato contro, poich\u00e9 il testo potrebbe essere inteso come limitativo della libert\u00e0 di pensiero, che comprende la libert\u00e0 di religione, ma anche di qualsiasi convinzione filosofica, incluso l\u2019ateismo. Nella Dichiarazione di Ginevra si fa solo riferimento all\u2019intolleranza razziale e religiosa, inclusa l\u2019islamofobia, l\u2019antisemitismo e la cristianofobia. Stona nella esemplificazione il riferimento anche all\u2019antiarabismo. Perch\u00e9, allora, non inserire un riferimento all\u2019antioccidentalismo? Per quanto riguarda la schiavit\u00f9 e la tratta \u00e8 stato omesso un riferimento a concrete forme risarcitorie. Ma si singolarizza (elogia) il comportamento di quegli stati, che hanno offerto scuse, istituito commissioni di verit\u00e0 e riconciliazione e hanno restituito gli oggetti culturali. Inoltre si menzionano le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla tratta transatlantica.<\/p>\n<p><b>Scarsi progressi e assenza di meccanismi di attuazione<\/b><br \/>\nPer il resto la Dichiarazione \u00e8 un documento molto lungo, che si compone di 143 paragrafi, e, tutto sommato, noioso. Essa consta di cinque sezioni: 1) esame dei progressi compiuti dopo l\u2019adozione della Dichiarazione di Durban; 2) esame dell\u2019efficacia dei meccanismi di attuazione; 3) promozione della Convenzione internazionale sull\u2019eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; 4) identificazione delle \u201cbest practices\u201d; 5) identificazione di ulteriori misure ed iniziative. Nella Dichiarazione non viene identificato nessun paese.<\/p>\n<p>Sul primo punto, quello relativo ai progressi registrati dopo la conferenza del 2001, la Dichiarazione d\u00e0 una valutazione a chiaroscuro, dove anzi ci sono pi\u00f9 ombre che luci. Si registra qualche progresso, ma si lamentano anche aree problematiche, come la situazione precaria dei difensori dei diritti umani o delle organizzazioni non governative.<\/p>\n<p>Estremamente povera \u00e8 la sezione 2, relativa ai meccanismi di attuazione, di cui si auspica un potenziamento. Il problema della protezione dei diritti umani non \u00e8 solo la loro proclamazione, ma anche e soprattutto la loro attuazione. Significativo \u00e8 peraltro il richiamo al Consigliere speciale del Segretario Generale in materia di prevenzione del genocidio, che pu\u00f2 agire come meccanismo di preallarme per prevenire potenziali situazioni criminose.<\/p>\n<p>Nella sezione 3 \u00e8 fondamentale il richiamo alla Convenzione sulla discriminazione razziale, che \u00e8 uno strumento giuridicamente vincolante a differenza della Dichiarazione, e al relativo Comitato di sorveglianza. Si lamenta che la Convenzione non sia stata universalmente ratificata e si invitano gli stati a ritirare le riserve, specialmente quelle contrarie al suo oggetto e scopo.<\/p>\n<p>Anche la sezione 4, relativa all\u2019identificazione delle <i>best practices<\/i>, \u00e8 piuttosto laconica. Esse non sono identificate, come non sono identificati gli stati che le hanno messe in opera. Si raccomanda comunque che un elenco di <i>best practices <\/i>sia inserito sul sito elettronico dell\u2019Ufficio dell\u2019Alto Commissario per i Diritti Umani.<\/p>\n<p>La sezione pi\u00f9 lunga ed importante \u00e8 la 5, intesa ad identificare ulteriori misure concrete ed iniziative. \u00c8 qui che il rischio di una modifica della Dichiarazione di Durban era pi\u00f9 che reale. Tale sezione &#8211; oltre a ribadire diritti umani fondamentali, come quello relativo alla libert\u00e0 di opinione e alla libert\u00e0 di ricevere e diramare informazioni ed a stabilire che la libert\u00e0 di opinione \u00e8 il fondamento di una societ\u00e0 pluralistica e democratica &#8211; rammenta come la schiavit\u00f9, il colonialismo e il genocidio non debbano mai essere dimenticati. La memoria dell\u2019Olocausto e la risoluzione dell\u2019Assemblea Generale che lo concerne sono oggetto di un paragrafo ad hoc. Si ricorda anche che la lotta al terrorismo deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti dell\u2019uomo e gli stati sono invitati a cooperare con i tribunali penali internazionali nella lotta contro il genocidio. Viene ricordata la necessit\u00e0 di proibire ogni violenza contro le donne.<\/p>\n<p><b>La tutela dei migranti<\/b><br \/>\nUn numero cospicuo di paragrafi, che riguardano da vicino l\u2019Italia, sono dedicati ai migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Si chiede agli stati di prevenire ogni manifestazione di razzismo e di intolleranza. Si sollecita inoltre l\u2019adozione di misure legislative volte a proteggere i lavoratori migranti ed a punire eventuali abusi da parte dei datori di lavoro. Tali misure dovrebbero essere prese nei confronti di tutti i migranti, \u201cqualunque sia il loro status di immigrazione\u201d, e quindi anche nei confronti dei migranti irregolari al fine di vietare pratiche discriminatorie. Sono inoltre ribadite misure concrete, quali la protezione dei difensori dei diritti umani e l\u2019istituzione di entit\u00e0 indipendenti cui le vittime della discriminazione razziale possano indirizzare un reclamo. Si invitano infine l\u2019Ufficio dell\u2019Alto Commissario per i Diritti Umani e il Consiglio dei Diritti Umani a tener conto della Dichiarazione di Durban.<\/p>\n<p><b>L\u2019importanza di esserci <\/b><br \/>\nQual \u00e8 il valore effettivo della Dichiarazione di Durban contro il razzismo? La Dichiarazione non \u00e8 un trattato, ma pu\u00f2 ispirare il contenuto di trattati in materia di razzismo e xenofobia. La Dichiarazione pu\u00f2 inoltre essere richiamata da trattati bilaterali e multilaterali e, per questa via, acquistare un certo valore giuridico. Essa pu\u00f2 contribuire anche allo sviluppo progressivo del diritto consuetudinario, fermo restando che l\u2019atto giuridico vincolante resta la Convenzione sull\u2019eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965. Inoltre la Dichiarazione pu\u00f2 essere presa in considerazione dagli strumenti di tutela dei diritti umani, come il Consiglio dei Diritti Umani, per accertare se gli stati si conformino alle relative prescrizioni e indirizzare raccomandazioni ad hoc. Infine la Dichiarazione, mediante il meccanismo delle conferenze di riesame, \u00e8 un testo di riferimento per la comunit\u00e0 internazionale che pu\u00f2 servire per promuovere il dibattito sulle questioni relative al razzismo e alla discriminazione razziale e sullo stato di attuazione delle relative prescrizioni.<\/p>\n<p>Purtroppo la Conferenza di Ginevra si \u00e8 trasformata in una tribuna per stati come l\u2019Iran, che non possono essere definiti campioni in materia di protezione dei diritti umani, o per altri che non si sono fatti sfuggire l\u2019occasione per dichiarazioni propagandistiche contro l\u2019Occidente. Dimenticando, questi ultimi, che in casa loro il record di rispetto dei diritti umani \u00e8 basso o inesistente, o peggio, che sono i primi trasgressori dei principi che la Dichiarazione di Durban ha solennemente affermato.<\/p>\n<p>Ma valeva la pena di non partecipare? <a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Sala_Stampa\/ArchivioNotizie\/Approfondimenti\/2009\/03\/20090311_ConferenzaDurban.htm\" target=\"blank\"><b><u>L\u2019Italia si \u00e8 appiattita <\/u><\/b><\/a>sulla posizione degli Stati Uniti, il cui comportamento \u00e8 spiegabile alla luce di un disegno politico pi\u00f9 grande, come ha scritto Marta Dass\u00f9 su questa rivista qualche giorno fa. Invece, di seguire l\u2019illuminato esempio della Santa Sede, che ha partecipato ai lavori e addirittura non ha abbandonato l\u2019aula neppure quando Ahmadinejad ha pronunciato il suo discorso offensivo, stigmatizzato dallo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, si \u00e8 preferita la politica della sedia vuota, in compagnia di altri paesi occidentali. L\u2019Ue, ancora una volta si \u00e8 trovata divisa (Germania, Italia, Olanda e Polonia non hanno partecipato, mentre la Repubblica Ceca ha lasciato la Conferenza senza pi\u00f9 rientrarvi dopo il discorso del Presidente iraniano), e non ha saputo impostare una politica coerente ed unitaria, nonostante che il tasso di coesione fra i paesi membri in materia di voto su questioni relative ai diritti umani sia in genere particolarmente alto.<\/p>\n<p>I principali strumenti in materia di tutela dei diritti umani furono conclusi durante la guerra fredda (Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo, Convenzione sul genocidio, i due Patti universali sui diritti dell\u2019uomo, la stessa Convenzione contro la discriminazione razziale, tanto per fare qualche esempio) e la loro negoziazione \u00e8 avvenuta in mezzo ad accese diatribe, che non hanno niente da invidiare a quanto \u00e8 accaduto a Ginevra. Con il completamento della decolonizzazione, gli Occidentali sono divenuti una minoranza e tali restano in un\u2019assise che conta attualmente 192 Stati. Tranne che non si voglia cercare rifugio in istituzioni parziali, come la Comunit\u00e0 delle Democrazie di cui ormai non si sente pi\u00f9 parlare, l\u2019universalit\u00e0 dei diritti dell\u2019uomo impone che gli strumenti di protezione siano stipulati in consessi multilaterali cui partecipa l\u2019intera comunit\u00e0 internazionale. Il processo negoziale consente sempre di registrare il proprio dissenso, sia mediante l\u2019adozione di emendamenti che sminuiscono la portata delle affermazioni pi\u00f9 radicali, sia, quando questo non sia possibile, mediante la formulazione di riserve. \u00c8 quanto \u00e8 accaduto con la Dichiarazione di Durban del 2001, adottata per consensus, ma oggetto, come si \u00e8 detto, di numerose riserve e dichiarazioni integrative.<\/p>\n<p>Si veda anche:<\/p>\n<p>M. Dass\u00f9: <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1120\" target=\"blank\"><b><u>Obama e Durban II <\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.un.org\/durbanreview2009\/pdf\/Durban_Review_outcome_document_En.pdf\" target=\"blank\"><b><u>Durban Review Conference outcome document<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 21 aprile \u00e8 stata adottato a Ginevra il documento conclusivo della Conferenza di riesame della Dichiarazione sul razzismo approvata a Durban l\u20198 settembre 2001. La Conferenza di Ginevra viene inesattamente indicata come Durban II. In effetti si tratta di una mera conferenza di riesame (review conference) dove gli stati partecipanti fanno un bilancio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[83,91,93,96,103],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64598"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64598"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64598\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64599,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64598\/revisions\/64599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}