{"id":64608,"date":"2008-07-23T16:28:49","date_gmt":"2008-07-23T14:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64608"},"modified":"2017-11-03T15:40:34","modified_gmt":"2017-11-03T14:40:34","slug":"visioni-opposte-frattini-giudici-italiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/07\/visioni-opposte-frattini-giudici-italiani\/","title":{"rendered":"Visioni opposte tra Frattini e i giudici italiani?"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 passato quasi inosservato un passo dell\u2019intervista data dal ministro degli Affari esteri Frattini alla <i>Sueddeutsche Zeitung <\/i>del 20 giugno, in cui il ministro qualificava come \u201cpericolosa\u201d una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha negato l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione alla Germania, citata in giudizio di fronte ai nostri tribunali. Ha poi aggiunto &#8211; ma su questo punto, probabilmente, deve essere stato mal consigliato dai propri esperti &#8211; che \u201cse i tribunali decidessero caso per caso se ad uno Stato spetta l\u2019immunit\u00e0, il principio dell\u2019immunit\u00e0 degli Stati diventerebbe imprevedibile\u201d. Il fatto \u00e8 che i tribunali debbono proprio decidere caso per caso, poich\u00e9 il principio dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione non \u00e8 assoluto.<\/p>\n<p><b>Implicazioni politiche<\/b><br \/>\nSi tratta di un problema tecnico-giuridico, ma che implica conseguenze politiche. Qual \u00e8 l\u2019oggetto del contendere? Sono state avanzate delle richieste di risarcimento da parte di ex deportati in Germania durante la seconda guerra mondiale e gli aventi diritto hanno citato in giudizio la Germania. Senza entrare nel merito, cio\u00e8 senza decidere se effettivamente un diritto al risarcimento esistesse nel caso concreto, si doveva preliminarmente accertare se la Germania potesse essere convenuta in giudizio dinanzi ai nostri tribunali. &lt;br&lt;<br \/>\nSecondo il diritto internazionale consuetudinario, che il nostro giudice \u00e8 obbligato ad applicare a norma dell\u2019art. 10 della Costituzione, esiste il principio dell\u2019immunit\u00e0 degli Stati esteri dalla giurisdizione. Ma tale principio non \u00e8 assoluto. Lo Stato \u00e8 immune per atti che rientrano nelle sue funzioni sovrane, ad es. le attivit\u00e0 belliche; non lo \u00e8 pi\u00f9 quando pone in essere atti che possono essere compiuti anche da privati, come ad es. l\u2019acquisto di derrate alimentari.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 (e le atrocit\u00e0) di cui la Germania \u00e8 responsabile, essendo state commesse nel corso degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, rientrano nella prima categoria di atti, per cui lo Stato sarebbe esente da giurisdizione. Ma la nostra Corte di Cassazione, con la sentenza Ferrini (un ex deportato in Germania) del 2004 ha stabilito che la Germania non aveva diritto all\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione. La Corte, con una sentenza di alto valore morale e giuridico, di cui la dottrina italiana deve andare fiera, ha stabilito che quando uno Stato viola norme fondamentali dell\u2019ordinamento internazionale, consentendo la commissione di crimini contro l\u2019umanit\u00e0, non possa pi\u00f9 invocare l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione. Ci\u00f2 perch\u00e9 si tratta di divieti stabiliti da norme imperative del diritto internazionale che prevalgono sulle altre norme internazionali, incluso il principio dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione. La giurisprudenza Ferrini \u00e8 stata seguita dal Tribunale militare di La Spezia e confermata dalla Corte militare di appello di Roma in relazione a stragi compiute dai militari tedeschi dopo l\u20198 settembre 1943: la Germania \u00e8 stata condannata al risarcimento dei danni in solido con gli autori del crimine.<\/p>\n<p><b>\u201cForum shopping\u201d<\/b><br \/>\nMa vi \u00e8 di pi\u00f9. Di fronte alle aperture dei tribunali italiani si assiste ad un vero e proprio \u201cforum shopping\u201d. Una sentenza greca, che aveva condannato la Germania al risarcimento di danni per stragi compiute durante l\u2019occupazione tedesca in Grecia, \u00e8 stata resa esecutiva in Italia, dove \u00e8 stato chiesto il sequestro di propriet\u00e0 tedesche non adibite a funzioni pubbliche.<\/p>\n<p>A fronte di queste aperture giurisprudenziali, la Germania minaccia di istituire un procedimento dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, sempre che ne sussista la competenza. L\u2019intervistatore della <i>Sueddeutsche Zeitung <\/i>ha chiesto al ministro Frattini se Italia e Germania non farebbero meglio a chiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia. Domanda evidentemente irricevibile, poich\u00e9 gli Stati non possono chiedere pareri alla Corte, ma solo essere parti di un procedimento contenzioso! Un delicato problema politico e di opportunit\u00e0 potrebbe insorgere se la Germania, ove volesse aprire un procedimento contenzioso dinanzi alla Corte, citasse anche le opinioni espresse dal ministro nella sua intervista, per corroborare l\u2019esattezza delle sue pretese, secondo cui le pronunce dei nostri giudici costituiscono una violazione del diritto internazionale.<\/p>\n<p>In conclusione, \u00e8 comprensibile la preoccupazione di non esacerbare le relazioni con la Germania. \u00c8 comprensibile anche, come lascia trasparire lo stesso ministro Frattini, che casi simili potrebbero ritorcersi contro l\u2019Italia, per la condotta tenuta nei Balcani, durante la seconda guerra mondiale, o nelle nostre ex colonie. Ma questo non pu\u00f2 mettere in dubbio un principio fondamentale quale quello affermato con una giurisprudenza innovativa, esempio di civilt\u00e0 giuridica, secondo cui l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione viene meno di fronte alle esigenze rappresentate da superiori norme internazionali. Il problema \u00e8 attualmente allo studio dell\u2019<i>International Law Association<\/i>, che ne discuter\u00e0 nell\u2019imminente sessione di Rio de Janeiro.<\/p>\n<p>Piuttosto andrebbe aperto un dibattito, tra gli addetti ai lavori, primi fra tutti gli esperti del ministero degli Affari esteri e quelli del ministero della Giustizia, sull\u2019opportunit\u00e0 di una disciplina legislativa delle immunit\u00e0 giurisdizionali, come esiste in altri Stati occidentali, e sull\u2019opportunit\u00e0 di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla immunit\u00e0 degli Stati aperta alla firma a New York il 17 gennaio 2005.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 passato quasi inosservato un passo dell\u2019intervista data dal ministro degli Affari esteri Frattini alla Sueddeutsche Zeitung del 20 giugno, in cui il ministro qualificava come \u201cpericolosa\u201d una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha negato l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione alla Germania, citata in giudizio di fronte ai nostri tribunali. 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