{"id":64612,"date":"2009-07-22T16:32:05","date_gmt":"2009-07-22T14:32:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64612"},"modified":"2017-11-03T15:38:44","modified_gmt":"2017-11-03T14:38:44","slug":"integrazione-europea-al-capolinea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2009\/07\/integrazione-europea-al-capolinea\/","title":{"rendered":"Integrazione europea al capolinea?"},"content":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 ha una portata che va ben oltre la sorte del Trattato di Lisbona. Non ne preclude l\u2019entrata in vigore, ma pu\u00f2 provocare una battuta d\u2019arresto dell&#8217;integrazione europea.<\/p>\n<p><b>Una rivendicazione di sovranit\u00e0 costituzionale<\/b><br \/>\nLa sentenza contiene una riflessione non solo sul Trattato stesso (di cui d\u00e0 interpretazioni in alcuni punti contestabili nella sostanza e in altri sicuramente non in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea), ma pi\u00f9 in generale sul processo di integrazione europea e sui suoi limiti. Per darne una definizione sintetica, si pu\u00f2 dire che essa rappresenta una fiera rivendicazione di sovranit\u00e0 costituzionale. Tale rivendicazione giunge in un momento in cui il progressivo avanzare, di trattato in trattato e di sentenza in sentenza, dell\u2019integrazione europea, unito ad un proliferare di costruzioni dottrinali variegate e fantasiose, sembra in effetti aver reso sempre pi\u00f9 indefinibili i confini fra sovranit\u00e0 nazionale e poteri sovranazionali. Nel bene o nel male, questa sentenza riconduce esplicitamente, con teutonico rigore, il dibattito sull\u2019integrazione europea alle questioni fondamentali, sin qui spesso eluse grazie all\u2019ambiguit\u00e0 delle norme e ad una sorta di tacito accordo fra le Corti costituzionali degli Stati membri e la Corte di Giustizia europea.<\/p>\n<p>Grazie a (ma forse sarebbe meglio dire al prezzo di) un\u2019interpretazione restrittiva delle innovazioni contenute nel Trattato di Lisbona, la Corte conclude che n\u00e9 detto Trattato n\u00e9 la legge di ratifica violano la Costituzione tedesca. Non \u00e8 invece compatibile con la Costituzione la \u201clegge di estensione\u201d, destinata a disciplinare il ruolo delle istituzioni nazionali con riguardo ai poteri (e doveri) alla luce del Trattato di Lisbona. Secondo la Corte tedesca tale legge non ha previsto un adeguato controllo del Parlamento tedesco da un lato sull\u2019operato del Governo e dall\u2019altro sulle istituzioni comunitarie. Le Autorit\u00e0 tedesche hanno assicurato che le due camere del Parlamento tedesco adotteranno la nuova legge entro settembre.<\/p>\n<p><b>I dubbi sulla rappresentativit\u00e0 dell\u2019Ue<\/b><br \/>\nIl giudizio di ammissibilit\u00e0 del Trattato di Lisbona \u00e8 stato in realt\u00e0 un\u2019accettazione condizionata e diffidente di quest\u2019ultimo. In sintesi tre sono gli indirizzi che emergono dalla sentenza in esame.<\/p>\n<p>Innanzitutto si registra una decisa rivendicazione della sovranit\u00e0 statale: la Costituzione tedesca afferma un principio di apertura verso l\u2019integrazione europea, considerata un valore fondamentale, ma vi \u00e8 un nocciolo duro di identit\u00e0 costituzionale a cui i tedeschi non sono disposti a rinunciare. L\u2019esistenza di limiti costituzionali all\u2019integrazione europea e alla portata del diritto dell\u2019Ue non sono certo una novit\u00e0 nella giurisprudenza costituzionale. In questa sentenza tuttavia trapela una delusione e un\u2019insoddisfazione dello Stato membro dell\u2019Ue pi\u00f9 popoloso e pi\u00f9 generoso in termini di contributi. La Germania mette in dubbio la capacit\u00e0 del sistema europeo di rappresentare adeguatamente i propri cittadini e di garantire i propri valori.<\/p>\n<p>Inoltre vi \u00e8 un esplicito rifiuto di una futura evoluzione in senso costituente del processo di integrazione europea o, quantomeno, di una partecipazione ad essa della Germania. Non solo la costituzione di uno stato federale, ma anche future revisioni che consentano progressi \u201ceccessivi\u201d nei settori in cui oggi l\u2019integrazione \u00e8 meno avanzata, sarebbero inaccettabili alla luce della costituzione tedesca. Addirittura sarebbe impossibile una modifica di quest\u2019ultima volta a acconsentire tali sviluppi (e sarebbe probabilmente legittimo il \u201cdiritto di ribellione\u201d verso simili modifiche). Perci\u00f2, ove tali sviluppi si verificassero, la Germania potrebbe ritirarsi dall\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Rimane sullo sfondo un\u2019ipotesi, vista come \u201crivoluzionaria\u201d e ingiustificabile secondo l\u2019attuale Costituzione tedesca di una modifica direttamente decisa dal popolo tedesco che autorizzi ulteriori trasferimenti di sovranit\u00e0, probabilmente (la sentenza non lo precisa) abrogando del tutto la Costituzione attuale.<\/p>\n<p><b>I paletti imposti al governo tedesco<\/b><br \/>\nInfine vi \u00e8 un chiaro restringimento del mandato al governo tedesco per l\u2019azione in seno alle istituzioni europee. Questo avviene in due modi. Innanzitutto la sentenza prescrive un\u2019interpretazione restrittiva delle competenze dell\u2019Unione, tanto di quelle gi\u00e0 attribuite (con particolare riferimento a certe materie ritenute \u201csensibili\u201d, quale ad esempio il commercio internazionale) quanto di quelle che sono state estese con il Trattato di Lisbona, bloccando le potenzialit\u00e0 offerte da quest\u2019ultimo. Ci\u00f2 riguarda in particolare il diritto penale europeo, (ammissibile secondo la Corte solo in un\u2019ottica transfrontaliera), la difesa (no ad un vero esercito europeo con controllo sovranazionale) il bilancio (no ad imposte europee) e lo stato sociale. La Corte menziona anche, sempre in un\u2019ottica restrittiva, alcune competenze legate alla cultura nazionale, che dovranno continuare ad essere riservate principalmente agli Stati membri: l\u2019istruzione, il diritto di famiglia, la lingua, i media, la religione.<\/p>\n<p>Inoltre vi \u00e8 un\u2019interpretazione restrittiva, rigida e diffidente di tutti gli elementi dinamici del sistema. Viene subordinata al consenso del Parlamento tedesco qualunque posizione che il Governo voglia assumere sulle future modifiche di un ordinamento che viene percepito come gi\u00e0 caratterizzato da un \u201ceccesso di competenza\u201d. La Costituzione viene letta in maniera restrittiva, equiparando a modifiche costituzionali, che richiedono dunque la procedura di revisione costituzionale, tutti gli strumenti di integrazione flessibile previsti dal Trattato.<\/p>\n<p>La pronuncia in esame riprende e rafforza alcuni concetti che erano stati espressi in passato, ma che sembravano passati in secondo piano a seguito della precedente giurisprudenza della stessa Corte e delle riforme apportate alla Legge Fondamentale tedesca.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 nella sentenza relativa al Trattato di Maastricht la Corte aveva espresso preoccupazioni sul rispetto del principio democratico e sulla scarsa rappresentativit\u00e0 del Parlamento europeo. Ma all\u2019epoca la Corte tedesca sembrava lasciare aperta la possibilit\u00e0 di un\u2019evoluzione verso uno Stato federale europeo. La riforma costituzionale del 1992, adottata per consentire la ratifica del Trattato di Maastricht, sembrava poi avere contribuito sia al superamento di alcuni timori espressi precedentemente dal BGV sia al consolidamento definitivo della posizione dell\u2019Unione europea in seno all\u2019ordinamento costituzionale tedesco.<\/p>\n<p>La nuova sentenza d\u00e0 invece una lettura della Costituzione tedesca che esclude esplicitamente la possibilit\u00e0 di raggiungere tale traguardo. Inoltre, a differenza di quest\u2019ultima, la Corte sembra ritenere che il problema del deficit democratico non sia affatto quello di aumentare i poteri del PE, ma solo quello della sua composizione: la Corte rileva, provocatoriamente, che un tedesco \u00e8 rappresentato dodici volte di meno di un cittadino maltese.<\/p>\n<p><b>L\u2019impatto sul processo di integrazione<\/b><br \/>\nLa pronuncia provocher\u00e0 innanzitutto un effetto interno all\u2019ordinamento tedesco, in quanto il governo dovr\u00e0 rendere conto al Parlamento, in maniera pi\u00f9 continuativa e sistematica, della sua attivit\u00e0 in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Ci\u00f2 non \u00e8 inusuale, succede gi\u00e0 in Austria e in Danimarca. Ma essa avr\u00e0 anche un effetto pi\u00f9 ampio, sul l processo di integrazione poich\u00e9 il governo tedesco, che sin qui \u00e8 stato uno dei pi\u00f9 importanti \u201cmotori\u201d di tale processo, si ritrova con un mandato politico pi\u00f9 debole per quanto riguarda i rapporti con l\u2019Ue. Nel contempo la pronuncia pone un <i>caveat<\/i>, alquanto minaccioso, alle istituzioni comunitarie: di fronte ad evoluzioni che minaccino la propria sovranit\u00e0 la Germania potrebbe anche recedere dall\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Considerato che ormai nell\u2019ordinamento europeo le aree a minore integrazione sono un numero finito e che proprio su quelle aree la Corte tedesca esprime una perdurante riserva di sovranit\u00e0, anche con riferimento al futuro, si pu\u00f2 immaginare che l\u2019adozione di un nuovo Trattato che cerchi di intensificare ulteriormente il processo di integrazione dopo quello di Lisbona sarebbe assai problematica.<\/p>\n<p><b>Il rischio dell\u2019effetto domino<\/b><br \/>\n\u00c8 questa una posizione definitiva? Non \u00e8 detto: la storia ha dimostrato la capacit\u00e0 di questa e di altre Corti di cambiare idea. Bisogna per\u00f2 sottolineare che in questa sentenza di usano parole chiare, meditate e pesanti, frutto di ragionamenti motivati e lungamente elaborati. D\u2019altra parte riesce difficile immaginare il Trattato di Lisbona come una costruzione definitiva.<\/p>\n<p>A questo punto occorre chiedersi cosa faranno le altre Corti costituzionali o supreme degli altri Stati membri: seguiranno la posizione tedesca, taceranno prudentemente o adotteranno posizioni pi\u00f9 aperte? La Corte costituzionale italiana sembrerebbe diretta in quest\u2019ultima direzione. Vi \u00e8 un effetto risonanza fra le diverse Corti che non \u00e8 trascurabile e che potrebbe a sua volta influenzare future posizioni della Corte tedesca.<\/p>\n<p>Resta infine da vedere cosa far\u00e0 la Corte di Giustizia, perch\u00e9 questa sentenza mette in discussione alcuni principi da questa nettamente affermati in precedenza. Bisogna vedere se i giudici di Lussemburgo ammorbidiranno prudentemente le proprie posizioni per non contrastare quelli di Karlsrhue o se invece, come garanti ultimi della coesione dell\u2019ordinamento dell\u2019Ue, accetteranno la sfida.<\/p>\n<p>In questa incerta fase di transizione sovranazionale dell\u2019ordinamento comunitario, in una terra di mezzo fra la dimensione internazionale e quella statale, il destino dell\u2019integrazione europea sembra essere sempre di pi\u00f9 nelle mani dei giudici.<\/p>\n<p>Vedi anche:<\/p>\n<p>c. Merlini: <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1204\" target=\"blank\"><b><u>La camicia di forza della Corte Costituzionale tedesca<\/u><\/b><\/a><\/p>\n<p>G. Bonvicini: <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=1201\" target=\"blank\"><b><u>Barroso rimandato a settembre<\/u><\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 ha una portata che va ben oltre la sorte del Trattato di Lisbona. Non ne preclude l\u2019entrata in vigore, ma pu\u00f2 provocare una battuta d\u2019arresto dell&#8217;integrazione europea. 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