{"id":64662,"date":"2008-07-23T17:46:20","date_gmt":"2008-07-23T15:46:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=64662"},"modified":"2017-11-03T15:40:33","modified_gmt":"2017-11-03T14:40:33","slug":"verra-processato-presidente-del-sudan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/07\/verra-processato-presidente-del-sudan\/","title":{"rendered":"Verr\u00e0 processato il Presidente del Sudan?"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 14 luglio il Procuratore Luis Moreno Ocampo ha chiesto alla Camera preliminare della Corte penale internazionale (Cpi) di emanare un mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, presidente della Repubblica del Sudan, con l\u2019accusa di genocidio, di crimini di guerra e crimini contro l\u2019umanit\u00e0. In tal modo, il Procuratore ha impresso una netta sterzata alla sua azione rispetto alla situazione in Darfur, dal momento che nei tre anni precedenti l\u2019operato di Moreno Ocampo si era invece caratterizzato per una certa prudenza.<\/p>\n<p><b>Il deferimento della situazione in Darfur alla Cpi<\/b><br \/>\nCome noto, a partire dal 2003 \u00e8 in corso un conflitto armato nella regione che vede contrapposti i gruppi ribelli del \u2018Sudanese Liberation Movement\u2019 e del \u2018Justice and Equality Movement\u2019 alle forze armate sudanesi e alle milizie filo-governative dei <i>janjaweed<\/i>: conflitto particolarmente efferato, giacch\u00e9 sin dal 2004 sono emerse notizie circa le atrocit\u00e0 compiute dai miliziani nei confronti della popolazione civile. Si stima che il conflitto abbia causato 300 mila morti, milioni invece i profughi e gli sfollati interni.<\/p>\n<p>Nel marzo del 2005, con la ris. 1593, il Consiglio di sicurezza dell\u2019Onu aveva deferito la situazione in Darfur al Procuratore della Cpi, in base alle risultanze del rapporto redatto dalla Commissione internazionale di inchiesta, presieduta dal Prof. Antonio Cassese. Il Procuratore aveva quindi deciso di aprire le indagini nel giugno 2005. Sino al luglio 2008, l\u2019unico risultato di rilievo a cui era pervenuto era stato il rilascio di un mandato di arresto nei confronti di Ahmad Harun, ministro per gli affari umanitari del governo sudanese, e di Ali Kushayb, uno dei leader delle milizie filo-governative<i> janjaweed<\/i>.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 58 dello Statuto della Cpi, spetta alla Camera preliminare emanare il mandato di arresto nei confronti di Al-Bashir. La decisione non \u00e8 attesa prima di settembre. Va da s\u00e9 che l\u2019importanza del caso \u00e8 legata al fatto che Al-Bashir \u00e8 un presidente in carica, e ci\u00f2 costituisce una novit\u00e0 nella giovane storia della Cpi. \u00c8 bene ricordare che tale qualifica non costituisce un impedimento all\u2019esercizio della giurisdizione da parte della Corte: come sancisce espressamente l\u2019art. 27 dello Statuto, non potr\u00e0 essere avanzata alcuna pretesa di immunit\u00e0 in base alla posizione ufficiale di Capo di Stato o di Governo.<\/p>\n<p>Non si tratta del primo caso di un Capo di Stato dinanzi a un organo giudiziario internazionale. Slobodan Milosevic fu incriminato dalla procura del Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia nel maggio 1999 per i crimini compiuti in Kosovo, e un mandato di arresto fu emanato nei confronti di Charles Taylor da parte della Corte speciale per la Sierra Leone, quando questi era ancora presidente della Liberia nel 2003. Tuttavia in nessuno dei due casi l\u2019accusato fu arrestato e condotto a processo mentre era ancora in carica.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il diritto internazionale penale individua in termini assai precisi la definizione del crimine di genocidio, non sono apparsi finora convincenti gli argomenti addotti dal Procuratore per qualificare in tal modo le violenze delle forze armate e delle milizie filo-governative nei confronti della popolazione delle tre trib\u00f9 Fur, Masalit e Zaghawa, da cui provengono i ribelli. Particolare rigore richiede ad esempio la verifica dello specifico intento del genocidio, ossia di distruggere un certo gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Se anche la Corte non ravvisasse gli estremi del crimine di genocidio, rimane il fatto che gli elementi di prova presentati inducono a ritenere che quelle condotte siano da qualificare come crimini di guerra o come crimini contro l\u2019umanit\u00e0, nelle fattispecie dello sterminio, dello stupro, della tortura e del trasferimento forzato di popolazione.<\/p>\n<p>Quanto infine alla responsabilit\u00e0 penale individuale del Presidente Al-Bashir, l\u2019accusa \u00e8 non tanto, ovviamente, che egli abbia fisicamente e direttamente perpetrato tali crimini, quanto che egli li abbia compiuti per tramite dei membri dell\u2019esercito e delle milizie <i>janjaweed<\/i>, ai sensi dell\u2019art. 25 (3) (a) dello Statuto.<\/p>\n<p><b>La cooperazione degli Stati<\/b><br \/>\n\u00c8 ovvio che l\u2019<i>enforcement <\/i>del mandato d\u2019arresto dipende dalla cooperazione prestata dagli Stati. \u00c8 altrettanto scontato che le autorit\u00e0 sudanesi non procederanno all\u2019arresto e alla consegna del proprio presidente in carica. Vale la pena in ogni caso ricordare che il Sudan, per quanto Stato non parte dello Statuto della Cpi, \u00e8 vincolato al rispetto dell\u2019obbligo di cooperazione e di assistenza alla Corte sancito nella gi\u00e0 citata ris.1593 (2005), adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta dell\u2019Onu.<\/p>\n<p>La concreta possibilit\u00e0 di arrestare Al-Bashir \u00e8 dunque legata all\u2019eventualit\u00e0 che questi lasci il Sudan, e che le autorit\u00e0 dello Stato nel cui territorio si trovi procedano alla cattura. Rileva qui la distinzione tra i 106 Stati parte dello Statuto e Stati terzi. Per i primi vige l\u2019obbligo di cooperare con la Corte, ai sensi degli art. 86 e seg. dello Statuto. Per gli Stati che non hanno ratificato tale strumento (tra i quali Cina, Russia e Stati Uniti), l\u2019unico riferimento \u00e8 quello incluso nella stessa ris. 1593, la quale li esorta a cooperare pienamente.<\/p>\n<p>\u00c8 interessante qui richiamare la Dichiarazione della Presidenza francese dell\u2019Unione europea in occasione del decimo anniversario dell\u2019adozione dello Statuto della Cpi. Tale documento, di due giorni successivo alla data del 14 luglio, esprime l\u2019impegno dell\u2019Ue a sostenere la Corte e a fornire il suo aiuto affinch\u00e9 \u201ctutti i mandati di arresto siano rapidamente eseguiti\u201d.<\/p>\n<p>Critiche all\u2019azione del Procuratore sono invece state espresse, tra gli altri, dall\u2019Unione africana e dalla Cina. In particolare, il portavoce del Ministero degli Affari esteri di Pechino ha dichiarato alla stampa l\u2019intenzione di aprire consultazioni con gli altri membri del Consiglio di sicurezza al fine di bloccare il caso. In effetti, in linea di principio, ai sensi dell\u2019art. 16 dello Statuto, il Consiglio di sicurezza potrebbe chiedere, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta dell\u2019Onu, di rinviare le indagini per un periodo di 12 mesi, richiesta che potrebbe essere rinnovata. Ma ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire solo con il voto favorevole dei cinque membri permanenti, compresi dunque Francia e Regno Unito: circostanza questa che appare quantomeno improbabile. Non si nasconde che in questo momento una decisione in tal senso, dopo la risoluzione del 2005, avrebbe gravi conseguenze per la credibilit\u00e0 e l\u2019autorevolezza della Cpi.<\/p>\n<p><b>Giustizia internazionale e processo di pace<\/b><br \/>\nI rilievi critici alla richiesta di mandato di arresto di Al-Bashir si sono soprattutto concentrati sulle conseguenze negative extra-giudiziali che una tale evento potrebbe generare sulla delicata situazione in Darfur. Secondo questa linea di pensiero, non solo si allontanerebbe la prospettiva di un esito positivo del processo di pace, mediante la delegittimazione di uno degli interlocutori, ma vi sarebbe il rischio concreto di sospensione dell\u2019assistenza umanitaria e di nuove violenze anche nei confronti degli operatori umanitari e della missione congiunta Nazioni Unite\/Unione Africana (Unamid), istituita dalla ris. 1769 (2007). \u00c8\u2019 notizia di appena pochi giorni fa, l\u2019uccisione di 7 <i>peacekeepers <\/i>a seguito di un attacco da parte di milizie nel nord della regione.<\/p>\n<p>Secondo un diverso approccio, non vi sarebbe affatto conflitto tra gli interessi della giustizia e della pace. L\u2019affermazione dell\u2019 <i>accountability <\/i>per i crimini compiuti in luogo dell\u2019impunit\u00e0 porterebbe piuttosto un cambiamento favorevole alle dinamiche del processo di pace. Si sottolineano pure le conseguenze positive dell\u2019effetto di stigmatizzazione e delegittimazione morale del Ppresidente Al-Bashir prodotto dalla richiesta di mandato di arresto, soprattutto nei confronti della popolazione sudanese e in particolare delle elite di Khartoum. Il riferimento \u00e8 alle prossime elezioni politiche previste nel 2009.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 14 luglio il Procuratore Luis Moreno Ocampo ha chiesto alla Camera preliminare della Corte penale internazionale (Cpi) di emanare un mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, presidente della Repubblica del Sudan, con l\u2019accusa di genocidio, di crimini di guerra e crimini contro l\u2019umanit\u00e0. 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