{"id":65004,"date":"2017-06-22T17:07:41","date_gmt":"2017-06-22T15:07:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=65004"},"modified":"2017-11-03T15:11:25","modified_gmt":"2017-11-03T14:11:25","slug":"migranti-verso-norme-internazionali-valide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/06\/migranti-verso-norme-internazionali-valide\/","title":{"rendered":"Migranti: verso norme internazionali valide"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019indagine del procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, su presunti accordi esistenti fra trafficanti e Ong nel Mar Mediterraneo e la successiva commissione d\u2019inchiesta parlamentare, hanno portato alla luce non solo un fenomeno che per numero di imbarcazioni civili impiegate non ha precedenti ma anche una problematica ben pi\u00f9 complessa: le diverse normative internazionali relative al soccorso in mare mal si adeguano all\u2019esigenza di fare fronte alle numerose richieste di soccorso relative ai flussi migratori via mare compiuti utilizzando imbarcazioni non sicure; e, inoltre, esse nulla statuiscono nel caso in cui imbarcazioni civili formano, di fatto, un corridoio umanitario in acque internazionali.<\/p>\n<p><b>Il confine tra lecito e illecito<\/b><br \/>\nIn primis l\u2019attivit\u00e0 posta in essere da tali imbarcazioni \u00e8 lecita e perfettamente conforme al diritto internazionale laddove si tratti di soccorsi portati a imbarcazioni in stato di pericolo (<i>distress<\/i>) e, preferibilmente, sotto il coordinamento costante del centro di coordinamento SaR (<i>Search and Rescue<\/i>) competente. Nel caso in cui, invece, non vi sia una vera e propria situazione di pericolo o essa venga simulata da soccorritori e trafficanti, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 che tale condotta vada a configurare il reato di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina.<\/p>\n<p>Le Ong si muovono all\u2019interno di una normativa internazionale che genericamente impone ad ogni comandante di nave di prestare soccorso a imbarcazioni che ne facciano richiesta o che siano in pericolo. Normativa che nulla dispone, nello specifico, relativamente a una ipotetica attivit\u00e0 di soccorso umanitario compiuta mediante imbarcazioni civili equipaggiate esclusivamente a tale compito.<\/p>\n<p>Si consideri anche chel\u2019intenzione originariadel legislatore internazionale, che diede vita alla Convenzione SaR del 1979,era quella di distribuire le competenze e le responsabilit\u00e0 al fine di fronteggiare al meglio episodi sporadici di soccorso (esempio, la tragedia del Titanic) e non flussi migratori come quelli che ormai da anni interessano il Mediterraneo tutto.<\/p>\n<p><b>I progetti Una Vis e ShadeMed<\/b><br \/>\nPer far fronte a tali esigenze e per meglio chiarire il confuso scenario che caratterizza l\u2019area di mare che separa l\u2019Italia, e quindi l\u2019Europa, dall\u2019Africa, una prima soluzione potrebbe essere rappresentata dalla conclusione di accordi fra gli attori istituzionali che operano nell\u2019area e le organizzazioni non governative che posseggono imbarcazioni da utilizzare ai fini del soccorso umanitario in mare. Tali accordi potrebbero disciplinare specificamente i rapporti fra autorit\u00e0 e Ong, eliminando i potenziali dubbi sulla liceit\u00e0 di tali operazioni.<\/p>\n<p>In questa direzione sembrano muoversi due progetti: Una Vis e ShadeMed (sorti rispettivamente in seno alla Guardia Costiera italiana e all\u2019operazione militare europea EuNavforMed). Entrambi rappresentano infatti una fase embrionale di dialogo fra attori istituzionali e civili, fra cui figurano varie ONG, che operano nel Mediterraneo.<\/p>\n<p><b>Un ruolo per l\u2019Organizzazione Internazionale Marittima\u00a0<\/b><br \/>\nUn\u2019azione pi\u00f9 incisiva nei confronti delle carenze di disciplina evidenziate potrebbe essere quella d\u2019agire su di un piano giuridico internazionale adendo l\u2019Organizzazione Internazionale Marittima (Imo), al fine di ottenere delle\u00a0<i>Rules And Guidelines<\/i>\u00a0che disciplinino la specifica ipotesi dell\u2019intervento in mare a scopo umanitario e diano una dimensione normativa chiara al fenomeno dell\u2019impegno delle Ong con proprie imbarcazioni in operazioni di tale natura.<\/p>\n<p>Non solo i rappresentanti degli Stati interessati potrebbero sollecitare un tale intervento, ma anche le stesse Ong. Infatti, l\u2019Organizzazione Internazionale Marittima \u00e8 compresa fra le varie Agenzie specializzate dell\u2019Onu che hanno seguito il modello dell\u2019Ecosoc nel disciplinare le relazioni con le organizzazioni non governative.<\/p>\n<p>Nello specifico, la concessione dello statuto consultivo presso tale Agenzia \u00e8 regolata dalle \u201c<i>Rules and Guidelines for Consultative Status df Non-Governmental International Organizations with the International Maritime Organization\u201d<\/i>. Va evidenziato per\u00f2 come esclusivamente le Ong a cui \u00e8 riconosciuta una reputazione internazionale nel proprio campo di attivit\u00e0 abbiano la possibilit\u00e0 di essere ammesse all\u2019interno dell\u2019Imo con tale statuto; e, dunque, solo esse possono accedere ai lavori dell\u2019Organizzazione (tali Ong sono dette \u201cinternazionali\u201d).<\/p>\n<p><b>Il possibile tramite dell\u2019Imrf<\/b><br \/>\nA ben vederevi \u00e8 gi\u00e0 una organizzazione non governativa internazionale con status consultivo presso l\u2019Imo all\u2019interno della quale sono rappresentate quasi tutte leOng presenti con proprie imbarcazioni nel Mar Mediterraneo: la\u00a0<i>International Maritime Rescue Federation\u00a0<\/i>(Imrf).L\u2019auspicio \u00e8 che le restanti Ong non rappresentate entrino a far parte dell\u2019Imrf.<\/p>\n<p>In questo modo la suddetta Ong internazionale potrebbe farsi ancora pi\u00f9 portavoce di quella parte di societ\u00e0 civile impegnata a far fronte, insieme alle autorit\u00e0, a una crisi che ha assunto dimensioni pi\u00f9 che allarmanti.<\/p>\n<p>In conclusione, che si tratti di un intervento regionale, determinato dalla conclusione di accordi di collaborazione fra i vari attori istituzionali e non, o che si tratti di un\u2019attivit\u00e0 svolta su di un piano internazionale e indirizzata alla definizione di una normativa di settore, in grado di colmare le lacune gi\u00e0 citate, \u00e8 ormai chiaro come muoversi in una direzione volta alla collaborazione e alla definizione dei ruoli fra i vari attori interessati sia l\u2019unica alternativa possibile e finalizzata al miglioramento di una situazione tragica, all\u2019interno della quale non ci si pu\u00f2 permettere di agire in ordine sparso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019indagine del procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, su presunti accordi esistenti fra trafficanti e Ong nel Mar Mediterraneo e la successiva commissione d\u2019inchiesta parlamentare, hanno portato alla luce non solo un fenomeno che per numero di imbarcazioni civili impiegate non ha precedenti ma anche una problematica ben pi\u00f9 complessa: le diverse normative internazionali [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":65654,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[69,84,91,125,140],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65004"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65004"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65004\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65010,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65004\/revisions\/65010"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}