{"id":65844,"date":"2017-07-30T12:20:19","date_gmt":"2017-07-30T10:20:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=65844"},"modified":"2017-11-03T15:11:06","modified_gmt":"2017-11-03T14:11:06","slug":"tortura-legge-passo-avanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/07\/tortura-legge-passo-avanti\/","title":{"rendered":"Tortura: legge insoddisfacente, ma un passo avanti"},"content":{"rendered":"<p>La nuova <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/04\/la-tortura-non-va-in-prescrizione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>legge<\/strong><\/a> sulla <strong>tortura<\/strong>, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 5 luglio, \u00e8 il punto di arrivo, quantomeno provvisorio, di un cammino durato quasi tre decenni: da quando, nel novembre del 1988, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della <strong>Convenzione<\/strong> delle Nazioni Unite contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti. Un cammino caratterizzato da tentativi numerosi di adeguare la legislazione italiana agli obblighi, soprattutto di punizione, imposti da quella Convenzione.<\/p>\n<p>In particolare, nel corso degli anni si \u00e8 tentato &#8211; inutilmente, a causa dei contrasti apparentemente insanabili sulla sua definizione &#8211; di introdurre una fattispecie specifica di tortura nel codice penale ordinario. Ci si sarebbe potuti attendere che ci\u00f2 avvenisse dopo i \u201cfatti di Genova\u201d del 2001 &#8211; come era avvenuto per il codice militare di guerra sulla scia dei \u201cfatti di Somalia\u201d -, ma cos\u00ec non \u00e8 stato.<\/p>\n<p><strong>Giudici e Governo che dovevano \u2018arrangiarsi\u2019<br \/>\n<\/strong>Nel frattempo, di fronte a episodi di tortura accertati, i giudici italiani hanno dovuto \u2013 per cos\u00ec dire \u2013 arrangiarsi, incriminando per reati generici, punibili con pene lievi, con il risultato quasi inevitabile che la brevit\u00e0 dei termini di prescrizione, talvolta in combinazione con la lunga durata dei procedimenti, ha determinato l\u2019impossibilit\u00e0 di punire.<\/p>\n<p>E nel frattempo, i rappresentanti del Governo italiano, di fronte al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e a diversi altri organi internazionali di controllo, hanno dovuto anch\u2019essi arrangiarsi, sostenendo da un lato un\u2019interpretazione restrittiva dell\u2019obbligo convenzionale di punire (che testualmente \u2013 ma solo testualmente &#8211; renderebbe compatibile con quell\u2019obbligo la \u201ccopertura\u201d della tortura mediante reati generici) e, dall\u2019altro, ripetendo con credibilit\u00e0 decrescente con il passare degli anni che il Parlamento era \u201cin procinto\u201d di introdurre il reato di tortura.<\/p>\n<p><strong>Mancato rispetto delle Convenzioni internazionali<br \/>\n<\/strong>Negli ultimi tempi, alla questione del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite si \u00e8 affiancata quella del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall\u2019art. 3 della Convenzione Europea. Quest\u2019ultimo, che riconosce il diritto assoluto a non subire torture o trattamenti o punizioni inumani o degradanti, \u00e8 stato interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso di imporre sia obblighi sostanziali (di astensione dalla pratica della tortura) sia obblighi procedurali (di svolgere, a fronte denunce di tortura, un&#8217;inchiesta &#8220;effettiva&#8221;, idonea all&#8217;accertamento dei fatti, all&#8217;identificazione dei responsabili e alla punizione adeguata di questi ultimi).<\/p>\n<p>La sentenza nel caso <em>Cestaro<\/em> contro <strong>Italia<\/strong> del 2015 ricostruisce, con chiarezza esemplare, le conseguenze che ha avuto l\u2019assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina statale adeguata a punire efficacemente la tortura.<\/p>\n<p><strong>Insoddisfazione dei contrari e dei favorevoli<br \/>\n<\/strong>Se questo, in estrema sintesi, \u00e8 il contesto, la nuova legge, frutto di un compromesso, ha lasciato insoddisfatti molti: non soltanto i contrari \u201csenza se n\u00e9 ma\u201d alla previsione di un reato specifico di tortura, visto come una forma di criminalizzazione delle forze di polizia. Anche sul fronte opposto, quello dei sostenitori della necessit\u00e0 di una legge contro la tortura &#8211; nell\u2019interesse specifico delle stesse forze di polizia oltre che nell\u2019interesse generale -, vi \u00e8 chi si battuto per la non approvazione del testo, giudicato \u201cpeggio di niente\u201d.<\/p>\n<p><strong>Almeno c\u2019\u00e8 il reato di tortura, ma la legge poteva essere\u00a0migliore<br \/>\n<\/strong>Amnesty International \u00e8 stata, invece, tra coloro che, pur criticando la definizione accolta, hanno ritenuto prevalente la necessit\u00e0 di introdurre comunque il reato di tortura nell\u2019ordinamento italiano. Che la legge approvata avrebbe potuto essere migliore, molto migliore, \u00e8 certo. La definizione della fattispecie \u00e8 lunga e contorta &#8211; apparentemente al fine di escludere, di lasciare fuori, piuttosto che di includere tutte le forme di tortura che si riscontrano nella prassi contemporanea. E presenta almeno due difetti specifici.<\/p>\n<p>In primo luogo, l\u2019espressione \u201cverificabile trauma psichico\u201d fa emergere una diffidenza, fuori luogo e antistorica, rispetto alla sofferenza mentale quale elemento costitutivo della nozione di tortura. In secondo luogo, da certe espressioni incluse nella definizione si ricava l\u2019impressione che la tortura possa essere intesa come tale solo se \u00e8 frutto di pi\u00f9 condotte ripetute.<\/p>\n<p>Entrambi questi aspetti fanno sorgere il dubbio legittimo che il nuovo reato non sia idoneo a comprendere tutte le ipotesi di tortura nel senso del diritto internazionale. Ed \u00e8 altres\u00ec deludente la scelta di non allungare i termini di prescrizione del reato di tortura oltre quanto previsto dalle regole generali. Tempi di prescrizione pi\u00f9 lunghi (o addirittura l\u2019imprescrittibilit\u00e0, prevista in alcuni ordinamenti statali) avrebbero costituito una garanzia pi\u00f9 certa contro l\u2019impunit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Passo avanti verso l\u2019adempimento degli obblighi internazionali<br \/>\n<\/strong>Nonostante tutto ci\u00f2, e senza voler in alcun modo sottovalutare questi limiti, l\u2019introduzione di un reato specifico di tortura nel nostro ordinamento rappresenta un passo avanti verso l\u2019adempimento degli obblighi di punire la tortura previsti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. La rimozione del silenzio del codice sulla tortura, il fatto di chiamarla con il suo nome, la circostanza che sia possibile &#8211; sia pure, probabilmente, con qualche difficolt\u00e0 &#8211; discutere di \u201ctortura\u201d nelle aule dei tribunali italiani, senza doverla camuffare da abusi o lesioni o altri reati generici, e che vi sia la speranza (anche se non la certezza) di riuscire a punirne i responsabili, sono un progresso rispetto alla situazione precedente.<\/p>\n<p>Per un\u2019organizzazione come <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/07\/turchia-disobbedienza-civile-vs-autoritarismo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Amnesty<\/strong> <\/a>International, che da sempre persegue obiettivi ambiziosi in modo pragmatico, avvicinandosi alla meta un passo dopo l\u2019altro, cogliendo le possibilit\u00e0 esistenti per ottenere risultati concreti anche piccoli, piuttosto che limitarsi a testimoniare ci\u00f2 che sarebbe giusto (se solo fosse possibile), una previsione legislativa non del tutto soddisfacente \u00e8 \u2026 meglio, e non peggio, di niente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nuova legge sulla tortura, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 5 luglio, \u00e8 il punto di arrivo, quantomeno provvisorio, di un cammino durato quasi tre decenni: da quando, nel novembre del 1988, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e gli altri trattamenti o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":65845,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[448,447,96,449,446],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65844"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65844"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65857,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65844\/revisions\/65857"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}