{"id":66165,"date":"2017-09-07T14:28:13","date_gmt":"2017-09-07T12:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=66165"},"modified":"2017-11-03T15:10:54","modified_gmt":"2017-11-03T14:10:54","slug":"migranti-corte-giustizia-quote-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/09\/migranti-corte-giustizia-quote-italia\/","title":{"rendered":"Migranti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia"},"content":{"rendered":"<p>Con <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d686eb830cb64e4f008c37f37a62c323b8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&amp;docid=194081&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1016818\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza<\/a> del 6 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ha respinto integralmente i ricorsi di <strong>Slovacchia<\/strong> e <strong>Ungheria<\/strong> contro il sistema di ricollocazione obbligatoria per quote di richiedenti asilo.<\/p>\n<p>Secondo la Corte, il meccanismo di <strong><a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/06\/migranti-quote-braccio-ferro-ue-stati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ricollocazione<\/a><\/strong> &#8211; istituito nel 2015 e fortemente osteggiato da alcuni Stati membri \u2013 risulta pienamente legittimo, ponendosi, inoltre, come risposta adeguata, necessaria e proporzionata alla crisi migratoria in corso.<\/p>\n<p>Questa decisione \u00e8 rilevante in quanto, oltre ad affrontare interessanti ed inediti profili giuridici, presenta una natura politicamente sensibile, occupandosi della crisi dei <strong>migranti<\/strong>, ma anche di un\u2019altra \u201ccrisi\u201d che, in realt\u00e0, vi si nasconde dietro: quella del progetto stesso di <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/08\/visegrad-nucleo-duro-europa-contro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">integrazione<\/a> europea e dei valori e principi che ne stanno alla base, come quello di <strong>solidariet\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>All\u2019origine della controversia vi \u00e8 la <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decisione<\/a> del Consiglio di istituire quote obbligatorie di richiedenti asilo da distribuire tra tutti gli Stati, cos\u00ec da alleviare la pressione migratoria su <strong>Italia<\/strong> e <strong>Grecia<\/strong>.<\/p>\n<p>Slovacchia e Ungheria &#8211; unici Paesi, con Repubblica Ceca e Romania, ad aver votato contro tale misura \u2013 si sono rifiutati di procedere alla ricollocazione e hanno adito la Corte di Giustizia per ottenerne l\u2019annullamento. Al loro fianco, una volta instaurata la causa, \u00e8 intervenuta la Polonia; a sostegno del Consiglio, invece, si sono schierati, oltre a Commissione europea, Italia e Grecia, anche Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Svezia.<\/p>\n<p><strong>Le argomentazioni di Slovacchia e Ungheria <\/strong><br \/>\nNumerosi i motivi di ricorso proposti, tanto di natura prettamente giuridica, quanto di coerenza e opportunit\u00e0 politica della misura adottata dall\u2019Ue.<\/p>\n<p>Sotto il primo profilo, l\u2019iter decisionale seguito dalle istituzioni Ue sarebbe stato affetto da varie irregolarit\u00e0 procedurali (contestato, addirittura, il fatto che il testo finale del provvedimento fosse stato reso noto esclusivamente in lingua inglese e non anche in quelle dei singoli Stati).<\/p>\n<p>Ma gli aspetti pi\u00f9 interessanti riguardano\u00a0soprattutto l\u2019interpretazione dell\u2019art. 78, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Ue (Tfue), norma che prevede la possibilit\u00e0 di adottare misure emergenziali in risposta a crisi migratorie e sulla cui base la ricollocazione \u00e8 stata istituita.<\/p>\n<p>Tale norma, in un\u2019ottica di solidariet\u00e0 europea, stabilisce che in caso di \u201cuna situazione di emergenza\u201d caratterizzata da un \u201cafflusso improvviso\u201d di migranti, le istituzioni Ue sono abilitate ad intervenire adottando \u201cmisure temporanee\u201d a favore di uno o pi\u00f9 Stati.<\/p>\n<p>Ma quando, di fatto, sussiste una \u201csituazione di emergenza\u201d? E quando l\u2019afflusso di migranti pu\u00f2 dirsi \u201cimprovviso\u201d? Fino a che punto le istituzioni Ue possono spingersi nell\u2019imporre \u201cmisure temporanee\u201d agli Stati? La norma, introdotta dieci anni fa dal Trattato di Lisbona, non era finora mai stata utilizzata: di qui le incertezze sulla sua applicazione che la Corte ha dovuto chiarire.<\/p>\n<p><strong>Una diversa lettura della realt\u00e0 dei fatti<\/strong><br \/>\nUngheria e Slovacchia negano la sussistenza dei presupposti per applicare il meccanismo solidale in ambito migratorio: non pu\u00f2 parlarsi di una \u201csituazione di emergenza\u201d; le statistiche indicano chiaramente un aumento continuo degli sbarchi nel corso degli anni, dovuto a un fenomeno preesistente, stabile e dunque a questo punto quasi \u201cnormale\u201d. Analogamente, l\u2019afflusso di migranti non pu\u00f2 qualificarsi come \u201cimprovviso\u201d, essendo noto da tempo e pienamente prevedibile.<\/p>\n<p>Anche ammettendo l\u2019esistenza di un\u2019emergenza &#8211; proseguono i ricorrenti -, questa non va ricollegata al massiccio afflusso di migranti, circostanza ormai costante da anni, quanto alle carenze strutturali dei sistemi di asilo di Grecia e Italia, incapaci di gestire la situazione con efficacia.<\/p>\n<p>Completamente di diverso avviso la Corte che parla di \u201ccatastrofica situazione umanitaria\u201d e di una pressione migratoria di entit\u00e0 tale che, sebbene inserita nel solco di arrivi gi\u00e0 consistenti, avrebbe posto in crisi qualsiasi sistema di asilo, anche se solido e non affetto da debolezze strutturali.<\/p>\n<p>Sussistono pienamente, quindi, le condizioni per la ricollocazione e per un intervento solidale in sostegno di Grecia e Italia.<\/p>\n<p><strong>Presunti effetti negativi e solidariet\u00e0 necessaria<\/strong><br \/>\nPer Slovacchia e Ungheria, la ricollocazione rappresenta anche un provvedimento non necessario, sproporzionato ed eccessivamente invasivo delle prerogative statali.<\/p>\n<p>La redistribuzione dei migranti \u00e8 misura inadeguata a porre rimedio ai problemi di Grecia e Italia le quali, anzi, vengono pure accusate di una certa inerzia: avrebbero dovuto attivarsi prima, chiedendo forme alternative di sostegno come aiuti finanziari o l\u2019intervento di <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/08\/migranti-regionalizzare-ue-concorde\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Frontex<\/a>.<\/p>\n<p>In ogni caso &#8211; si sottolinea &#8211; l\u2019assistenza agli Stati in difficolt\u00e0 dovrebbe avvenire su base volontaria. Invece l\u2019imposizione di quote vincolanti lede frontalmente la <strong>sovranit\u00e0<\/strong> degli Stati, gravandoli inoltre di sproporzionati oneri finanziari e amministrativi.<\/p>\n<p>La Polonia, intervenuta nel giudizio, ha addotto\u00a0anche argomenti di ordine pubblico e sicurezza interna: l\u2019arrivo di migranti turberebbe l\u2019insieme dei cittadini che, come quelli polacchi, sono \u201cpressoch\u00e9 omogenei etnicamente\u201d \u2013 e con ci\u00f2, sembra suggerirsi, incompatibili con i richiedenti asilo -.<\/p>\n<p>La Corte respinge fermamente questi argomenti, chiarendo che \u201cconsiderazioni connesse all\u2019origine etnica\u201d sono \u201ccon tutta evidenza, contrarie al diritto dell\u2019Unione\u201d e contrastano con gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali.<\/p>\n<p>La ricollocazione viene giudicata misura corretta e proporzionata e pi\u00f9 che mai doverosa, date le circostanze. Di fronte a una tale crisi migratoria, si afferma, \u00e8 essenziale \u201cdar prova di solidariet\u00e0\u201d e, a tal fine, il carattere di obbligatoriet\u00e0 delle quote garantisce un fondamentale elemento di concretezza.<\/p>\n<p>Dunque, la solidariet\u00e0 finora tanto invocata ma rimasta solo teorica, ponendosi quale valore esistenziale dell\u2019Ue, impone a tutti di dare il proprio contributo nella gestione della crisi migratoria, sostenendo gli Stati maggiormente in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Un messaggio, quello della Corte, chiaro, forte e diretto. Ma baster\u00e0 a ricomporre lo scontro?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sentenza del 6 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ha respinto integralmente i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro il sistema di ricollocazione obbligatoria per quote di richiedenti asilo. 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