{"id":67691,"date":"2017-12-22T00:00:58","date_gmt":"2017-12-21T23:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=67691"},"modified":"2017-12-22T00:00:58","modified_gmt":"2017-12-21T23:00:58","slug":"ue-unita-diritto-proposte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/ue-unita-diritto-proposte\/","title":{"rendered":"Ue: unit\u00e0 del diritto tra Trattato Esm e Fiscal Compact"},"content":{"rendered":"<p>Il recente pacchetto di proposte della Commissione europea per l\u2019avanzamento dell\u2019Unione economica e monetaria (Uem) mira tra l\u2019altro a consolidare l\u2019unit\u00e0 del <strong>diritto<\/strong> dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/ue-piano-integrazione-europea\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Unione europea<\/strong><\/a>, riassorbendo nel suo interno gli accordi-extra Ue conclusi durante la crisi. Il tema merita qualche riflessione per le sue implicazioni giuridiche e politiche.<\/p>\n<p><strong>Trasposizione<\/strong><strong> obbliga<\/strong><strong>toria<\/strong><strong> o facoltativa?<br \/>\n<\/strong>La Commissione propone di integrare nel diritto dell&#8217;Ue il <strong><em>Trattato <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/ue-unione-economica-monetaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ESM<\/a><\/em><\/strong> e il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2012\/04\/dal-fiscal-compact-allunione-fiscale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><em>Fiscal Compact<\/em><\/strong>.<\/a> L\u2019operazione \u00e8 considerata obbligatoria nel caso del <em>Fiscal Compact <\/em>per effetto del suo art. 16, dove effettivamente si prevede il suo verificarsi entro i cinque anni dalla entrata in vigore dell\u2019accordo. In mancanza di un\u2019analoga previsione nel <em>Trattato ESM<\/em>, si dovrebbe ritenere che in quest\u2019altro caso la trasposizione all\u2019interno della Ue sia solo facoltativa.<\/p>\n<p>A ben vedere, per\u00f2, non \u00e8 cos\u00ec sicuro che l\u2019art. 16 del <em>Fiscal Compact<\/em> abbia la portata riconosciutagli dalla Commissione. Qualche perplessit\u00e0 pu\u00f2 sorgere perch\u00e9, ai sensi di questa norma, l\u2019incorporazione nel diritto della Ue si deve basare \u201c<em>su di una valutazione dell\u2019esperienza maturata in sede di attuazione<\/em>\u201d dell\u2019accordo; e questa valutazione potrebbe anche fare dubitare della necessit\u00e0 o dell\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019operazione.<\/p>\n<p>In ogni caso, riterrei dirimente l\u2019esistenza di un principio pi\u00f9 generale, che fa obbligo agli Stati membri di perseguire l\u2019obiettivo di \u201cuna unione sempre pi\u00f9 stretta\u201d all\u2019interno dell&#8217;Ue, e di fare ivi rientrare appena possibile iniziative sviluppate inizialmente al di fuori. E\u2019 un obbligo di buona fede applicabile sia al <em>Trattato ESM<\/em> sia al <em>Fiscal Compact<\/em><strong>,<\/strong> indipendentemente da previsioni quale il citato articolo. 16. Si tratta per\u00f2 di un obbligo di buona fede, di <em>best efforts<\/em>, non di un obbligo assoluto e inderogabile.<\/p>\n<p><strong>Quale base legale?<br \/>\n<\/strong>Le operazioni in discorso richiedono di individuare un\u2019idonea base legale a cui ancorarle. Per il <em>Fiscal Compact<\/em> non sorgono problemi: le sue regole di bilancio ricadono sotto le competenze normative attribuite alla Ue da disposizioni del TFUE (artt. 121, 126, 136). La questione \u00e8 invece pi\u00f9 delicata in relazione al <em>Trattato ESM<\/em>, dove mancano competenze apposite da invocare. La Commissione ritiene tuttavia legittimo utilizzare il potere residuale <em>ex<\/em> art. 352 TFUE, in combinazione con il gi\u00e0 ricordato art. 136 TFUE.<\/p>\n<p>L\u2019idea \u00e8 interessante: la si trova gi\u00e0 accennata nella sentenza <em>Pringle<\/em> e nella letteratura in materia (<em>sottoscritto compreso<\/em>). Richiamo per\u00f2 una difficolt\u00e0 che deriva dalla revisione dell\u2019art. 136 intervenuta nel 2011. Il nuovo paragrafo 3 dell\u2019art. 136 autorizza s\u00ec la creazione di un meccanismo di assistenza finanziaria per i Paesi euro in crisi, ma riferisce specificamente questa facolt\u00e0 agli Stati membri. Potrebbe dunque interpretarsi nel senso di riconoscere a quest\u2019ultimi una competenza esclusiva; e se cos\u00ec fosse, il ricorso all\u2019art. 352 risulterebbe precluso.<\/p>\n<p>Per rendere utilizzabile la base legale dell\u2019art. 352, bisogna dunque previamente stabilire che ci troviamo di fronte a una competenza non esclusiva degli Stati bens\u00ec concorrente con la Ue. Senza inoltrarci in particolari approfondimenti sul tema, basti qui accennare che il problema \u00e8 superabile, anche se non privo di complessit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Trasposizione necessaria e utile?<\/strong><em><br \/>\n<\/em>Occorre peraltro chiedersi se le operazioni proposte dalla Commissione rispondano ad una effettiva esigenza del diritto Ue. Nel caso del Trattato ESM la risposta \u00e8 senz\u2019altro affermativa: la Commissione propone la creazione di un Fondo monetario europeo (Fme) all\u2019interno dell&#8217;Ue, destinato a subentrare nel patrimonio, diritti e obblighi dell\u2019ESM. Il che richiede evidentemente di recepire, con gli adattamenti del caso, il <em>Trattato ESM<\/em> nel diritto dell\u2019Unione. Come accennato, un regolamento <em>ex<\/em> art. 352 TFUE dovrebbe provvedere a questo fine.<\/p>\n<p>La Commissione ritiene tuttavia che, per il trasferimento dei fondi dall\u2019ESM all&#8217;Fme, si renda necessario anche un accordo intergovernativo. E\u2019 una soluzione discutibile, che fa ricordare quanto discusso al tempo della creazione del Fondo per la risoluzione delle crisi bancarie. Anche allora si fin\u00ec per integrare un atto legislativo dell&#8217;Ue (un regolamento <em>ex<\/em> art. 114 TFUE) con un accordo intergovernativo fra gli Stati euro. Ma il Parlamento europeo non manc\u00f2 di far sentire il suo forte dissenso, che potrebbe riproporsi in relazione all\u2019ipotizzata istituzione del Fme.<\/p>\n<p>Passando al <em>Fiscal Compact<\/em>, l\u2019esigenza di una sua trasposizione nel diritto Ue appare quanto mai dubbia. Le regole di bilancio ivi contenute si trovano gi\u00e0 inserite in atti legislativi dell\u2019Unione (<em>Six Pack<\/em> e <em>Two Pack<\/em>). Una piccola differenza (il limite dello 0,5% invece dell\u20191% per il disavanzo strutturale degli Stati euro) pu\u00f2 essere facilmente sistemata, sempre se condivisa. L\u2019unica vera novit\u00e0 del <em>Fiscal Compact<\/em> (l\u2019obbligo di inserire le regole di bilancio nel diritto interno degli Stati a livello preferibilmente costituzionale) \u00e8 ormai superata, perch\u00e9 i destinatari hanno gi\u00e0 provveduto a darvi attuazione.<\/p>\n<p>La progettata trasposizione del <em>Fiscal Compact<\/em> non appare dunque necessaria sul piano giuridico; pu\u00f2 anzi creare duplicazioni e confusioni all\u2019interno dell\u2019ordinamento dell&#8217;Ue. E\u2019 destinata altres\u00ec a innestare accesi dibattiti su di un tema politicamente assai controverso.<\/p>\n<p><strong>In conclusione<br \/>\n<\/strong>L\u2019esistenza di sistemi giuridici al di fuori dell&#8217;Ue, ma ad essa funzionalmente collegati, costituisce un indubbio fattore di squilibrio giuridico e istituzionale. L\u2019idea di integrare questi sistemi nel diritto dell&#8217;Ue \u00e8 quindi da approvare in via generale e di principio.<\/p>\n<p>Contribuisce a semplificare e razionalizzare il diritto dell&#8217;Ue, ne facilita l\u2019efficienza operativa, consente alle istituzioni sovranazionali e ai giudici dell\u2019Unione di svolgere in pieno le loro funzioni. Si comprende quindi che se ne faccia portatrice la Commissione nelle sue recenti proposte sul completamento dell\u2019Uem (anche il Parlamento europeo non ha mancato di far sentire la sua voce).<\/p>\n<p>Per queste ragioni, la trasposizione del <em>Trattato ESM<\/em> all\u2019interno dell&#8217;Ue \u00e8 senz\u2019altro auspicabile e giustificata, pur con le difficolt\u00e0 segnalate. Non altrettanto pu\u00f2 dirsi invece per il <em>Fiscal Compact<\/em>. Si badi bene: non perch\u00e9 sia opportuno mantenere un complesso di regole di bilancio in un sistema intergovernativo extra Ue; ma per il semplice motivo che la sua trasposizione non \u00e8 necessaria e produrrebbe gli inconvenienti di cui si \u00e8 detto. Nel caso del <em>Fiscal Compact<\/em>, baster\u00e0 prendere atto che ha esaurito la sua funzione e che si pu\u00f2 procedere ad estinguerlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il recente pacchetto di proposte della Commissione europea per l\u2019avanzamento dell\u2019Unione economica e monetaria (Uem) mira tra l\u2019altro a consolidare l\u2019unit\u00e0 del diritto dell\u2019Unione europea, riassorbendo nel suo interno gli accordi-extra Ue conclusi durante la crisi. Il tema merita qualche riflessione per le sue implicazioni giuridiche e politiche. Trasposizione obbligatoria o facoltativa? 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