{"id":67697,"date":"2017-12-22T01:29:20","date_gmt":"2017-12-22T00:29:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=67697"},"modified":"2017-12-31T12:02:43","modified_gmt":"2017-12-31T11:02:43","slug":"austria-alto-adige-doppia-cittadinanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/austria-alto-adige-doppia-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Austria-Alto Adige: minoranza tedesca e doppia cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>Ha suscitato scalpore la proposta del nuovo governo d\u2019<strong><a href=\"mailto:https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/austria-accordo-kurz-strache\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Austria<\/a><\/strong> di attribuire (su richiesta) la cittadinanza austriaca agli appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di <strong>Bolzano,<\/strong> che si troverebbero ad essere titolari di una <strong>doppia cittadinanza<\/strong>: austriaca ed italiana. La questione dell\u2019<strong>Alto Adige <\/strong>sembrava ormai sopita con l\u2019attuazione dell\u2019<strong>Accordo De Gasperi-Gruber <\/strong>(dai nomi degli allora ministri degli Esteri di Roma e Vienna) del 1946 e le intese di Copenaghen del 1969, con cui venne approvato il calendario operativo delle misure che l\u2019Italia avrebbe dovuto prendere per dare attuazione allo statuto di autonomia. Nel 1992 l\u2019Austria rilasci\u00f2 la cosiddetta quietanza liberatoria, con cui dava atto della conformit\u00e0 delle misure adottate alle intese precedentemente raggiunte.<\/p>\n<p>Il &#8216;Pacchetto Alto Adige&#8217;, celebrato anche in occasione del decennale della chiusura della vertenza dagli allora presidente della repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi e austriaca Thomas Klestil nel 2002, \u00a0costituisce un insieme di disposizioni che configurano l\u2019autonomia altoatesina \u00a0come uno degli strumenti pi\u00f9 avanzati di tutela delle minoranze nazionali, spesso portato ad esempio nei vari fori internazionali e che potrebbe servire da modello per la soluzione di annose controversie attualmente esistenti, come quella tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno Karabakh.<\/p>\n<p><strong>Inquadramento giuridico internazionale<\/strong><br \/>\n\u00c8 per\u00f2 da chiedersi se la pretesa di conferire la cittadinanza austriaca (a richiesta degli appartenenti alla minoranza di lingua tedesca) avanzata dalla destra del nuovo governo di Vienna faccia correre il rischio di rimettere tutto in discussione e di far rinascere pulsioni nazionalistiche, quali l\u2019autodeterminazione del Sudtirolo e il ricongiungimento con l\u2019Austria.<\/p>\n<p>L\u2019attribuzione della cittadinanza dello Stato di origine etnica non fa parte del diritto tradizionale di protezione delle minoranze nazionali. Esse hanno la cittadinanza dello Stato di insediamento e godono, senza discriminazione, dei diritti che l\u2019ordinamento giuridico accorda a tutti i cittadini, ma devono anche condividerne i doveri. Ovviamente le minoranze dovrebbero godere di un <em>plus<\/em>, che consenta loro di preservare le caratteristiche etniche e nazionali. Questo <em>plus<\/em> pu\u00f2 dipendere da strumenti multilaterali (a livello Nazioni Unite o a livello regionale, come Osce e Consiglio d\u2019Europa) e da accordi bilaterali come quello De Gasperi-Gruber. Le minoranze godono di un <strong>diritto di autonomia<\/strong> (o di autodeterminazione interna), ma non del diritto all\u2019autodeterminazione esterna, cio\u00e8 la <strong>secessione<\/strong> o il ricongiungimento territoriale con lo Stato di origine. La loro tutela deve rispettare il principio dell\u2019integrit\u00e0 territoriale dello Stato d\u2019insediamento, come \u00e8 precisato nelle Raccomandazioni di Bolzano\/Bozen dell\u2019Osce sulla tutela delle minoranze nazionali nelle relazioni tra Stati del 2008.<\/p>\n<p>Gli altoatesini godono, al pari di tutti i cittadini degli Stati membri dell\u2019Unione europea, di una seconda cittadinanza: quella dell\u2019Ue. Ma la cittadinanza europea, che \u00e8 disciplinata dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, non sostituisce la cittadinanza nazionale; non crea vincoli di appartenenza e di fedelt\u00e0 ad un sistema politico nazionale, vincoli che rimangono ancorati alla cittadinanza nazionale. Pertanto, i cittadini europei possono votare per le elezioni europee e per quelle municipali degli Stati membri in cui risiedono, anche se stranieri. Non \u00e8 invece contemplato il voto per le elezioni politiche nazionali. La cittadinanza europea \u00e8 un complemento di quella nazionale, che resta un cardine fondamentale, essendo l\u2019Unione ancora composta da Stati e non esistendo un popolo europeo.<\/p>\n<p><strong>Italia e duplice cittadinanza<\/strong><br \/>\nMolti ordinamenti giuridici consentono ormai la doppia cittadinanza. Essa era in passato considerata con sfavore, tanto da concludere, nel 1963, la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di pluralit\u00e0 di nazionalit\u00e0. L\u2019Italia aveva ratificato la Convenzione. Ma ha dovuto denunciarla in parte, dopo che con la nuova legge sulla cittadinanza del 1992 ha ammesso la doppia cittadinanza. Essa pu\u00f2 essere conservata dai nostri connazionali emigrati in altri Stati, quantunque acquistino quella dello Stato di residenza, e viene conferita anche ai loro discendenti in base al principio dell\u2019acquisto della cittadinanza per nascita (<em>iure sanguinis<\/em>). Ma vi \u00e8 di pi\u00f9.<\/p>\n<p>La nostra Costituzione, all\u2019articolo 51, parifica, ai fini dell\u2019ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cio\u00e8 a quegli italiani residenti in territori ceduti dopo il Trattato di pace del 1947 o comunque a cittadini emigrati che avevano perso la nazionalit\u00e0 italiana (per\u00f2 la disposizione non \u00e8 priva di ambiguit\u00e0, essendo una norma chiaramente programmatica).<\/p>\n<p>Inoltre la legge 124\/2006 detta disposizioni per il riconoscimento, a richiesta, della cittadinanza italiana ai connazionali dell\u2019<strong>Istria<\/strong>, di <strong>Fiume<\/strong> e della <strong>Dalmazia<\/strong> e ai loro discendenti. Si tratta di qualche migliaio di italiani che tuttora vivono in Croazia e Slovenia e che godono sia della nazionalit\u00e0 italiana sia di quella croata o slovena.<\/p>\n<p><strong>Timori di politiche irredentiste<\/strong><br \/>\nMentre la doppia cittadinanza degli emigranti non solleva grandi problemi politici, diverso \u00e8 il caso della doppia cittadinanza conferita dallo Stato di origine etnica ad individui residenti in territori un tempo appartenenti allo Stato di origine. Vi \u00e8 il sospetto che sia un meccanismo per incoraggiare politiche irredentiste. Sospetto non imputabile all\u2019Italia, che non ha avanzato alcuna rivendicazione sull\u2019Istria, quantunque dopo la dissoluzione dell\u2019ex-Jugoslavia qualcuno volesse rimettere in discussione il Trattato di Osimo. Ma non sempre \u00e8 cos\u00ec. Ne sono prova le proteste sollevate da una legge dell\u2019Ungheria del 2010, con cui \u00e8 stato possibile a cittadini residenti in Slovacchia, Romania e Serbia di acquistare la cittadinanza ungherese. Si tratta di oltre 2 milioni di persone.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 l\u2019Austria invocare il precedente istriano e dalmata del 2006 ed affermare che con il conferimento della cittadinanza austriaca alla minoranza tedesca dell&#8217;Alto Adige non fa altro che comportarsi come l\u2019Italia? Da un punto di vista formale s\u00ec; da un punto di vista politico-sostanziale no. Infatti, le due situazioni sono incommensurabili. Mentre il caso italiano riguarda poche migliaia di persone, quello altoatesino riguarderebbe centinaia di migliaia di persone (circa 350.000 persone, compresi i ladini).<\/p>\n<p>Si rischia di far nascere <strong>pretese irredentiste<\/strong>, tenendo conto che i parlamentari\u00a0dell&#8217;Alto Adige eletti nel Parlamento austriaco avrebbero un vincolo di fedelt\u00e0 nei confronti dell\u2019Austria e non dell\u2019Italia (o quantomeno un vincolo forte per l\u2019Austria e attenuato per l\u2019Italia). L\u2019irredentismo non farebbe altro che complicare ulteriormente il processo d\u2019<strong>integrazione europea<\/strong>, gi\u00e0 messo in discussione da <a href=\"mailto:https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/ue-europa-stagione-indipendentismi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">rivendicazioni nazionaliste<\/a>. Occorre quindi che l\u2019Austria si astenga da ogni atto unilaterale: ogni soluzione deve essere concordata nel quadro dell\u2019Accordo De Gasperi-Gruber e delle misure di attuazione che sono state negoziate. Quello di cui non si sente proprio il bisogno \u00e8 la nascita di una nuova controversia sull\u2019Alto Adige.<\/p>\n<p><em>Foto di copertina \u00a9 Reinhard Kaufhold\/DPA via ZUMA Press<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ha suscitato scalpore la proposta del nuovo governo d\u2019Austria di attribuire (su richiesta) la cittadinanza austriaca agli appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano, che si troverebbero ad essere titolari di una doppia cittadinanza: austriaca ed italiana. 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