{"id":69137,"date":"2018-04-16T17:14:35","date_gmt":"2018-04-16T15:14:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=69137"},"modified":"2018-04-19T23:41:57","modified_gmt":"2018-04-19T21:41:57","slug":"siria-diritto-intervento-missili-armi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/04\/siria-diritto-intervento-missili-armi\/","title":{"rendered":"Siria: diritto d&#8217;intervento, missili &#8216;umanitari&#8217; e armi chimiche"},"content":{"rendered":"<p>Il bombardamento missilistico della <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/04\/siria-attacco-interrogativi-conseguenze\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Siria<\/strong><\/a> del 14 aprile non \u00e8 una novit\u00e0 e segue analogo copione gi\u00e0 sperimentato il 4 aprile dell\u2019anno scorso con il raid su Khan Shaykhun. Questa volta, per\u00f2, gli <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/04\/siria-attacco-paralisi-usa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Stati Uniti<\/strong><\/a> non hanno agito da soli, ma hanno effettuato il raid insieme a Francia e Regno Unito. Al solito gli Stati Uniti non hanno dato alcuna giustificazione pertinente sotto il profilo del<strong> diritto internazionale<\/strong>, ma si sono limitati a dire che l\u2019uso della forza era legittimo e proporzionato.<\/p>\n<p>Si trattava di impedire che Assad ricorresse di nuovo all&#8217;arma chimica, facendo scempio di civili. Una sorta di deterrenza, gi\u00e0 attuata con il raid di \u00a0Khan Shaykhun, che tuttavia \u00a0non ha funzionato, ammesso e non concesso che a Duma, il 7 aprile, fossero effettivamente state usate <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/04\/siria-armi-chimiche-arsenale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>armi chimiche<\/strong><\/a>. La problematica giuridica, negli Stati Uniti, investe piuttosto il rapporto presidente- Congresso e la discussione concerne il punto se Trump possa agire autonomamente o debba invece ricevere un\u2019autorizzazione parlamentare.<\/p>\n<p><strong>Le motivazioni del Regno Unito<br \/>\n<\/strong>Una precisa\u00a0 motivazione sotto il profilo del diritto internazionale \u00e8 stata invece data dal Regno Unito, che il 14 aprile ha pubblicato il documento \u201cSyria action &#8211; Uk government legal position\u201d. Si tratta di una dichiarazione accurata, ma non condivisibile nella parte relativa al fondamento giuridico del ricorso alla forza armata.<\/p>\n<p>Secondo il documento, al Regno Unito sarebbe consentito, \u201cin circostanze eccezionali\u201d, di usare la forza in territorio altrui a titolo di intervento umanitario allo scopo di alleviare le sofferenze della popolazione, purch\u00e9 siano riscontrabili le seguenti tre condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019esistenza di un\u2019emergenza umanitaria riconosciuta dalla comunit\u00e0 internazionale nel suo insieme;<\/li>\n<li>L\u2018inesistenza di mezzi alternativi all\u2019uso della forza per salvare vite umane;<\/li>\n<li>Il ricorso a un uso proporzionato della forza, finalizzato al solo obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Senza ok CdS Onu non c&#8217;\u00e8\u00a0<\/strong><strong>diritto d\u2019intervento umanitario<br \/>\n<\/strong>Sul punto <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/04\/lintervento-usa-la-legalita-internazionale\/\">ci siamo gi\u00e0 espressi a proposito del raid su Khan Shaykhun<\/a> e non rileva il fatto che il 14 aprile si sia trattato di un intervento collettivo e non di un singolo Stato. Di regola l\u2019intervento umanitario comporta una prolungata presenza in territorio altrui allo scopo di cambiare la struttura del governo al potere, che sottopone a trattamenti disumani e degradanti la propria popolazione o una minoranza etnica. L\u2019intervento pu\u00f2 avvenire anche in soccorso degli insorti che combattono il governo costituito, che ha agito e agisce in violazione dei pi\u00f9 elementari diritti umani.<\/p>\n<p>Nel caso del bombardamento del 14 aprile niente di tutto questo ha avuto luogo. Si \u00e8 trattato di un intervento pi\u00f9 limitato allo scopo di impedire l\u2019uso di armi di distruzione di massa, ma che niente aggiunge in termini di legalit\u00e0\/illegalit\u00e0 dell\u2019intervento. L\u2019uso della forza \u00e8 vietato dalla Carta dell&#8217;Onu. E\u2019 ammesso solo in legittima difesa individuale o collettiva\u00a0 o se autorizzato dal <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/01\/siria-exit-strategy-guerra-continua\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<\/strong><\/a> (CdS). Nel caso concreto nessuno dei tre Stati intervenienti aveva subito un attacco armato e il CdS non aveva autorizzato niente.<\/p>\n<p>Non rileva, in proposito, che il Consiglio possa essere bloccato dal veto di un membro permanente. Non rileva neppure il fatto che la forza sia stata usata per impedire l\u2019uso di armi di distruzione di massa. Nel 1981 Israele attacc\u00f2 il reattore nucleare Osirak in Iraq, ma fu condannata dal CdS.<\/p>\n<p>Il raid missilistico del 14 aprile \u00e8 stato approvato, in termini pi\u00f9 o meno calorosi, dagli occidentali. Per quanto riguarda l\u2019Italia, il Governo dimissionario si \u00e8 espresso in termini pi\u00f9 cauti e meno entusiastici\u00a0 rispetto alle dichiarazioni rilasciate in occasione del raid di Khan Shaykhun. Tra l\u2019altro \u00e8 stato sollevato il problema delle basi italiane e il premier Gentiloni ha affermato che non ne sarebbe stato consentito l\u2019uso per raid in partenza dal territorio italiano. Il punto merita un approfondimento non possibile in questa sede, poich\u00e9 \u00e8 stata comunque concessa un\u2019assistenza logistica.<\/p>\n<p><strong>Una responsabilit\u00e0 dell\u2019Opac?<br \/>\n<\/strong>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/01\/siria-astana-certezze-incertezze-sul-futuro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Opac<\/strong><\/a> (l&#8217;Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) ha condotto una missione d\u2019inchiesta sul terreno a <strong>\u00a0<\/strong>Khan Shaykhun, accertando che erano state usate armi chimiche. Attualmente gli ispettori dell\u2019Opac sono a Duma. La missione d\u2019inchiesta verifica solo se siano state usate armi chimiche, senza attribuirne la responsabilit\u00e0. Dopo l\u2019adesione della Siria alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (2013), la maggior parte di questi ordigni \u00e8 stata distrutta, cos\u00ec come gli impianti per la loro produzione: un processo che si \u00e8 prolungato fino al 2017.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile che esistano ancora armi chimiche e\/o che se ne continui ancora la produzione? Un\u2019ipotesi \u00e8 che le armi chimiche siano un residuo di quelle non dichiarate o site nel territorio che era in mano all\u2019Isis, il sedicente Stato islamico. L\u2019altra, pi\u00f9 inquietante, \u00e8 che siano ancora in funzione impianti per la loro produzione. Le armi chimiche sono difficile a distruggere, ma facili a produrre.<\/p>\n<p>La Convenzione sul disarmo chimico vieta la produzione di armi chimiche e nello stesso tempo consente la produzione di materiali chimici usati per scopi pacifici (ad esempio in agricoltura). Per evitare che tali prodotti siano convertiti in armi chimiche, la Convenzione prevede rapporti dettagliati da parte dell\u2019industria chimica e appropriate ispezioni. Tutto questo \u00e8 stato fatto nel caso siriano? Il 14 aprile missili hanno colpito supposti siti di produzione di armi chimiche nella zona di Damasco e dintorni. Si trattava effettivamente di impianti per la produzione di armi chimiche o di stabilimenti per l\u2019industria chimica? Tutto questo dovrebbe essere accertato con ispezioni ad hoc, senza limitarsi alla missione in corso a Duma.<\/p>\n<p><strong>Conclusione<br \/>\n<\/strong>Non esiste un diritto d\u2019intervento umanitario esercitato dagli Stati singolarmente o collettivamente considerati, senza l\u2019autorizzazione del CdS. Tale diritto non pu\u00f2 essere esercitato neppure quando il CdS sia paralizzato dal veto di uno dei membri permanenti. E\u2019 vero che una parte della comunit\u00e0 internazionale si \u00e8 dichiarata a favore. Ma \u00e8 altrettanto vero che una parte pi\u00f9 numerosa \u00e8 contraria. Quanto affermato vale anche in caso di ricorso a \u201cmissili umanitari\u201d, che non comportano la dislocazione di truppe in territorio altrui, usati al solo scopo di impedire che uno Stato faccia di nuovo ricorso all&#8217;uso di armi di distruzione di massa.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, occorre ribadire:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019uso di armi di distruzione di massa costituisce, come si legge nel documento britannico, un crimine internazionale, la cui repressione dovrebbe essere affidata alla Corte penale internazionale. Nel caso concreto l\u2019impresa si rivela difficile se non impossibile: la Siria non ha ratificato lo statuto della Corte; n\u00e9 sarebbe possibile un deferimento della situazione alla Corte da parte del CdS, poich\u00e9 una risoluzione in tal senso sarebbe bloccata dal veto russo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il ricorso alle armi chimiche costituisce una violazione nei confronti di tutti i membri della comunit\u00e0 internazionale. Essi hanno il diritto di reagire singolarmente e collettivamente con misure non implicanti l\u2019uso della forza contro lo stato responsabile e i suoi sostenitori. L\u2019impiego di misure restrittive (sanzioni) ne costituisce l\u2019esempio pi\u00f9 pertinente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il bombardamento missilistico della Siria del 14 aprile non \u00e8 una novit\u00e0 e segue analogo copione gi\u00e0 sperimentato il 4 aprile dell\u2019anno scorso con il raid su Khan Shaykhun. 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