{"id":70770,"date":"2018-08-30T23:19:19","date_gmt":"2018-08-30T21:19:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=70770"},"modified":"2018-09-04T13:23:24","modified_gmt":"2018-09-04T11:23:24","slug":"nave-diciotti-diritto-emergenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/08\/nave-diciotti-diritto-emergenze\/","title":{"rendered":"Nave Diciotti: il diritto alla prova delle emergenze"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 ormai conclusa la vicenda in mare che ha visto 177 naufraghi, soccorsi dal pattugliatore d\u2019altura Ubaldo <strong>Diciotti<\/strong> della Guardia Costiera italiana, divenire parte di una battaglia politica che si \u00e8 giocata e si sta giocando ancora fra il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/governo-conte-ue-politica-estera\/\"><strong>Governo italiano<\/strong><\/a> e l\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/06\/migranti-ue-vertice-italia\/\"><strong>Unione europea<\/strong><\/a>. L\u2019oggetto di discussione riguarda la questione dei ricollocamenti dei <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/07\/migranti-conflitto-diritto\/\"><strong>migranti<\/strong><\/a> (intesi nel senso da comprendere sia richiedenti asilo che migranti economici) provenienti per la maggior parte dal Nord Africa che, il pi\u00f9 delle volte, vengono soccorsi in acque internazionali e fatti sbarcare sul territorio italiano.<\/p>\n<p>Il caso, che si \u00e8 protratto per giorni, ha gi\u00e0 portato ad un\u2019indagine della magistratura italiana che vede indagato l\u2019attuale ministro dell\u2019Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, abuso d&#8217;ufficio, arresto illegale, sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Al di l\u00e0 dell\u2019inchiesta penale che sta seguendo ormai il suo corso, \u00e8 appena il caso di rilevare come un\u2019azione del genere violi potenzialmente ed in maniera non trascurabile pi\u00f9 di una norma derivante dall&#8217;ordinamento internazionale.<\/p>\n<p><strong>Non rispettate le linee guida dell\u2019Organizzazione marittima internazionale<br \/>\n<\/strong>In primo luogo va evidenziato come l\u2019avere vietato per giorni lo sbarco nel porto di Catania delle persone soccorse dalla Diciotti abbia comportato un eccessivo aggravio di tempo nella conclusione del soccorso effettuato dalla nave militare italiana in acque internazionali.<\/p>\n<p>Infatti, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Sar e Solas nonch\u00e9 dalle linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare dell\u2019Imo, lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco al pi\u00f9 presto fornendo un luogo sicuro (in questo caso trattavasi del porto di Catania) in cui terminare le operazioni di soccorso, stabilendo altres\u00ec che \u201csebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilit\u00e0 non appena possano essere intraprese soluzioni alternative\u201d.<\/p>\n<p><strong>Una potenziale condanna della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo<br \/>\n<\/strong>Ulteriore violazione \u00e8 desumibile dalla circostanza di aver trattenuto a bordo della Diciotti 177 persone sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano senza una decisione formale e non sottoponibile a revisione giudiziale e, inoltre, senza aver fornito alcuna informazione relativa ai motivi del trattenimento.<\/p>\n<p>In tal senso pu\u00f2 parlarsi di una privazione arbitraria della libert\u00e0 personale come sostenuto in pi\u00f9 occasioni dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo. E&#8217; emblematico in questo senso come l\u2019Italia sia stata gi\u00e0 condannata dalla Corte per violazione dell\u2019art. 5 (diritto alla libert\u00e0 e alla sicurezza) della Cedu ed anche dell\u2019art. 13 della stessa Carta in relazione all&#8217;assenza di ricorsi effettivi contro le condizioni di detenzione (<em>Khlaifia e altri c. Italia [GC] ricorso n.16483, sent. Del 15 dicembre 2016<\/em>), in relazione a un caso in cui dei cittadini tunisini erano stati trattenuti per giorni nel porto di Palermo a bordo del cacciatorpediniere Audace della Marina Militare italiana e del traghetto Moby Vincent.<\/p>\n<p>Va inoltre sottolineato che una ipotetica condanna nei confronti dell\u2019Italia per violazione dell\u2019art. 5 ne comporterebbe l\u2019obbligo a corrispondere una riparazione nei confronti dei ricorrenti, come stabilito dall&#8217;ultimo paragrafo dello stesso articolo.<\/p>\n<p><strong>Illegittimo un trasferimento dei migranti in Albania<br \/>\n<\/strong>Non \u00e8 privo di rilievo l\u2019accordo raggiunto dall&#8217;esecutivo sul ricollocamento di una parte dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti: la maggior parte delle 177 persone resteranno sul territorio italiano (ospitati dalla Conferenza episcopale italiana) mentre l\u2019<strong>Irlanda<\/strong> e l\u2019<strong>Albania<\/strong> si sono fatte carico di accogliere 20 migranti ciascuna.<\/p>\n<p>Secondo quanto disposto all\u2019art. 13 del Regolamento Dublino III, \u201cquando \u00e8 accertato &#8230; che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione \u00e8 competente per l\u2019esame della domanda di protezione internazionale\u201d. Pertanto, dal momento in cui i migranti sono stati soccorsi dall&#8217;imbarcazione della Guardia Costiera italiana, si \u00e8 incardinata per lo Stato italiano la competenza a esaminare le domande di protezione.<\/p>\n<p>Non si pongono dubbi in relazione alla parte di richiedenti ospitati dalla Cei che, quindi, resteranno in territorio italiano, potendo presentare domanda di asilo in Italia, e nemmeno in relazione alla parte di richiedenti di cui si \u00e8 fatta carico l\u2019Irlanda che, in qualit\u00e0 di Stato membro dell\u2019Ue, pu\u00f2 assumere la qualit\u00e0 di Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, nel caso di specie in base a quanto stabilito dalle clausole discrezionali di cui all\u2019art. 17 del Regolamento e in deroga al criterio previsto dal citato art. 13.<\/p>\n<p>Una potenziale violazione della normativa europea relativa alla protezione internazionale pu\u00f2, invece, derivare dal ricollocamento di parte dei richiedenti in Albania: Paese non facente parte dell\u2019Unione europea e con un sistema normativo in materia di protezione internazionale non conforme al Sistema comune europeo di asilo. In tal senso si andrebbe a violare il diritto di presentare domanda di asilo allo Stato italiano, sancito anche dalla Costituzione italiana all&#8217;art. 10 comma 3, a quella parte di potenziali richiedenti che andrebbero a essere ricollocati in Albania.<\/p>\n<p>In conclusione sembra il caso di sottolineare come un tale approccio al fenomeno migratorio, che da anni interessa l\u2019area del Mediterraneo e che non si arrester\u00e0 in tempi brevi, sembra non essere la scelta pi\u00f9 oculata nell&#8217;ottica del rispetto dei diritti umani di chi cerca protezione o semplicemente condizioni di vita migliori. Prendendo in prestito le parole dell\u2019Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi: \u201cQuanto \u00e8 successo deve essere un campanello d\u2019allarme. La situazione della nave\u00a0Diciotti \u00e8 ora risolta, ma cosa succeder\u00e0 la prossima volta?\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 ormai conclusa la vicenda in mare che ha visto 177 naufraghi, soccorsi dal pattugliatore d\u2019altura Ubaldo Diciotti della Guardia Costiera italiana, divenire parte di una battaglia politica che si \u00e8 giocata e si sta giocando ancora fra il Governo italiano e l\u2019Unione europea. 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