{"id":71427,"date":"2018-10-26T00:55:44","date_gmt":"2018-10-25T22:55:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=71427"},"modified":"2018-11-01T09:17:28","modified_gmt":"2018-11-01T08:17:28","slug":"italia-ue-regole-procedure","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/10\/italia-ue-regole-procedure\/","title":{"rendered":"Italia\/Ue: regole di bilancio e procedure sanzionatorie"},"content":{"rendered":"<p>Gli elettori\u00a0 del nostro Paese possono sentirsi in qualche modo confusi e perplessi di fronte alla prospettiva di una procedura <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/10\/italia-ue-def-scommessa-politica\/\"><strong>Ue<\/strong><\/a> di <strong>debito<\/strong> eccessivo nei confronti dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/newsletter\/ue-sviluppo-sostenibile-def-allitaliana-moon-italia-spagna-fermento\/\"><strong>Italia<\/strong><\/a>. Come \u00e8 possibile che questo avvenga \u2013 ci si pu\u00f2 chiedere &#8211; con un <strong>deficit<\/strong> di bilancio per il 2019 fissato al 2,4 % del <strong>Pil<\/strong>,\u00a0 ben inferiore al noto limite del 3 %? Un chiarimento \u00e8 quindi opportuno, non tanto per gli addetti ai lavori, ma per quanti hanno minore familiarit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione e le sue procedure.<\/p>\n<p><strong>Il quadro giuridico<br \/>\n<\/strong>In effetti, le procedure avviabili nei confronti di uno Stato membro per violazione delle regole di bilancio sono pi\u00f9 di una: variano a seconda delle regole violate e sfociano in esiti sanzionatori diversi, attraverso iter procedurali non coincidenti.<\/p>\n<p>Semplificando al massimo, le regole da tenere in conto sono di tre tipi: quella del deficit nominale annuale, che si traduce nel gi\u00e0 ricordato limite del 3 % del Pil; quella relativa al debito accumulato, ed \u00e8 il tetto del 60 % del Pil; infine quella del deficit strutturale (e cio\u00e8 deficit nominale depurato dagli effetti del ciclo economico e da misure <em>una tantum<\/em>), che mira al raggiungimento del pareggio di bilancio.<\/p>\n<p>La violazione delle prime due regole \u00e8 suscettibile di far scattare la procedura definita di debito eccessivo, che pu\u00f2 riguardare sia il deficit in senso proprio (disavanzo nominale annuale) sia il debito accumulato. Non \u00e8 detto che le due violazioni sempre coesistano: il rispetto del limite del deficit non esclude che venga disatteso quello sul debito e viceversa. Pu\u00f2 dunque essere necessario distinguere una procedura di deficit eccessivo da una di debito eccessivo.<\/p>\n<p>La violazione della regola sul deficit strutturale d\u00e0 luogo ad una procedura separata ed autonoma. Questa svolge una funzione preventiva: si propone di evitare che si arrivi ad uno sforamento dei limiti del deficit nominale e del debito. In altre parole, dovrebbe\u00a0 impedire che si renda necessario il ricorso alle procedure pi\u00f9 gravi di deficit e debito eccessivo.<\/p>\n<p>Le basi giuridiche delle procedure ora delineate e delle sanzioni applicabili sono diverse: quelle in tema di deficit e debito eccessivo si fondano direttamente sul Trattato e possono comportare ammende per gli Stati dell&#8217;eurozona fino allo 0,2 % del Pil; quelle relative al deficit strutturale sono previste dalla legislazione secondaria dell\u2019Unione (il cosiddetto Patto di stabilit\u00e0 e crescita) e le sanzioni non vanno al di l\u00e0 di un deposito fruttifero dello 0,2 % del Pil.<\/p>\n<p>Diverso \u00e8 anche il ruolo rispettivo della Commissione e del Consiglio in queste procedure. La decisione sulle sanzioni spetta sempre al Consiglio su proposta della Commissione. Ma per il deficit strutturale la proposta\u00a0 della Commissione si intende adottata se il Consiglio non vi si oppone (cosiddetta\u00a0<em>reverse majority voting<\/em>): ci vuole dunque una maggioranza qualificata del Consiglio per respingerla. Nel caso invece del deficit e debito eccessivo occorre una vera e propria approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata, altrimenti la proposta della Commissione resta priva di effetti. Il ruolo del Consiglio (e dunque dei governi nazionali) \u00e8 pi\u00f9 forte in questo caso.<\/p>\n<p><strong>Il caso Italia<br \/>\n<\/strong>Veniamo al progetto di bilancio italiano per il 2019. Nella sua lettera del 23 ottobre scorso la Commissione contesta al nostro governo\u00a0 tre violazioni delle regole Ue: una certa, una molto probabile (se non quasi certa) \u00a0e una possibile.<\/p>\n<p>Certa (e del resto ammessa dal nostro stesso governo) \u00e8 quella sul deficit strutturale, che in base a quanto convenuto avrebbe dovuto ridursi di uno 0,6 % del Pil e invece aumenta dello 0,8 %. Molto probabile \u00e8 la violazione della regola sul debito, che per il 2019 rimane praticamente invariato, mentre per gli Stati con debito superiore al 60 % del Pil (l\u2019Italia \u00e8 al 131 %) dovrebbe ridursi in maniera continua e adeguata. Infine, possibile \u00e8 la violazione del limite del 3% stabilito per il deficit nominale: \u00a0bench\u00e9 fissato al 2,4% nel progetto di bilancio, il deficit nominale potrebbe anche eccedere il 3% se non si realizzassero le previsioni governative di sviluppo del Pil (da molti giudicate ottimistiche).<\/p>\n<p>In definitiva, il nostro Paese \u00e8 esposto al rischio di una procedura sanzionatoria sotto il profilo del deficit strutturale e del debito eccessivo; non invece, per il momento, per quel che riguarda il deficit nominale.<\/p>\n<p>Si badi bene che la Commissione ha la facolt\u00e0 di aprire le procedure in discorso, ma non \u00e8 tenuta a farlo. Potrebbe considerare esistenti circostanze eccezionali che giustificano il mancato rispetto delle prescrizioni europee. Inoltre, quelle procedure, anche se avviate, non si esauriscono in tempi brevi (verosimilmente sono destinate a protrarsi ben oltre l\u2019inizio del nuovo anno) e non portano necessariamente \u00a0all&#8217;applicazione di sanzioni (che richiedono \u00a0il consenso della Commissione e del Consiglio).<\/p>\n<p>Le sanzioni potrebbero per\u00f2 venire nel frattempo dai mercati, sotto forma di un innalzamento a livelli intollerabili dello spread sui titoli del nostro debito pubblico. Anche a prescindere dalle procedure europee, l\u2019Italia potrebbe trovarsi \u00a0quindi di fronte all&#8217;alternativa di uniformarsi alle regole Ue di bilancio o di lasciare l\u2019euro e l\u2019Unione: un evento quest\u2019ultimo che il nostro governo afferma peraltro di volere fermamente escludere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli elettori\u00a0 del nostro Paese possono sentirsi in qualche modo confusi e perplessi di fronte alla prospettiva di una procedura Ue di debito eccessivo nei confronti dell\u2019Italia. 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