{"id":71832,"date":"2018-11-29T16:28:02","date_gmt":"2018-11-29T15:28:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=71832"},"modified":"2018-11-29T16:28:02","modified_gmt":"2018-11-29T15:28:02","slug":"migranti-accoglienza-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/11\/migranti-accoglienza-sicurezza\/","title":{"rendered":"Migranti: meno accoglienza per loro meno sicurezza per tutti"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/governo-conte-ue-politica-estera\/\"><strong>Italia<\/strong> <\/a>era il Paese dell&#8217;<strong>Unione europea<\/strong>\u00a0che prevedeva per i <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/mover-migration-in-europe\/\"><strong>migranti<\/strong><\/a>\u00a0il sistema di accoglienza diffusa pi\u00f9 ampio ed era uno dei pochi a concedere la protezione umanitaria. Il nuovo <em>Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica<\/em>, appena tradotto in legge, ridimensiona il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), riduce i diritti dei richiedenti asilo e cancella la protezione umanitaria.<\/p>\n<p>Il Csm lo ha bocciato: si creano &#8211; dice l&#8217;organo di autogoverno della magistratura &#8211; situazioni d&#8217;incertezza che non garantiscono il rispetto degli obblighi costituzionali previsti dall\u2019articolo 10. Analoga tesi sostiene l&#8217;Anci, che rappresenta i sindaci e che teme per una riduzione della sicurezza nelle citt\u00e0. Cosa era prima e cosa sar\u00e0 ora l&#8217;Italia, dal punto di vista dell&#8217;accoglienza e dell&#8217;integrazione dei migranti?,\u00a0 che cos&#8217;\u00e8 la protezione umanitaria?, che cosa fanno gli altri Stati Ue?, che cosa propone il Parlamento europeo?<\/p>\n<p>Qui di seguito le risposte a queste domande, mentre, in Italia, si accende il dibattito sull&#8217;adesione, o meno, al <strong><a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/11\/migranti-global-compact-onu-italia\/\">Global Compact<\/a> <\/strong>sulle migrazioni delle Nazioni Unite, di cui si discuter\u00e0 a Marrakech in Marocco dall&#8217;11 dicembre.<\/p>\n<p><strong>Accoglienza diffusa, l&#8217;eccezione italiana<br \/>\n<\/strong><strong>Prima del Decreto<\/strong>, l\u2019accoglienza in Italia si articolava in due fasi. L&#8217;identificazione del richiedente e la formalizzazione della domanda di asilo avvenivano all&#8217;interno di centri, appaltati a privati, dipendenti dal Ministero dell\u2019Interno, quali Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo), Cda (centri di accoglienza) o Cas (centri di accoglienza straordinaria).<\/p>\n<p>Successivamente, l&#8217;accoglienza veniva gestita nella rete Sprar, coordinata dal Ministero dell\u2019Interno e affidata all\u2019Anci: gli enti locali vi aderiscono volontariamente attuando progetti con il supporto del terzo settore. Ad oggi gli Sprar ospitano 23 mila rifugiati e richiedenti asilo in 400 comuni . Gi\u00e0 nel 2015 l\u2019UnHcr raccomandava il superamento dei grandi centri collettivi come i Cara o i Cas, suggerendo di potenziare il sistema diffuso di Sprar: centri di piccole dimensioni secondo quote regionali.<\/p>\n<p><strong>Con il Decreto<\/strong>, il sistema duale viene rivisto e ridotto: alla rete Sprar potranno accedere solo i gi\u00e0 titolari di protezione internazionale; coloro che sono in attesa dell&#8217;esito della loro domanda verranno esclusi e la protezione umanitaria non sar\u00e0 loro pi\u00f9 concessa.<\/p>\n<p>I titolari di protezione umanitaria o i richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione (Sprar) alla data di entrata in vigore del provvedimento rimarranno fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, poi saranno abbandonati a se stessi. Oltre ai 18 mila posti di lavoro italiani a rischio all&#8217;interno degli Sprar, si stima un aumento degli irregolari &#8211; Open Migration ne stima 60 mila in pi\u00f9 entro il 2020 &#8211; e, quindi, si paventa un impatto sulla sicurezza.<\/p>\n<p><strong>Cosa era la protezione umanitaria in Italia<br \/>\n<\/strong>La protezione umanitaria \u00e8 una forma di tutela in pi\u00f9, non prevista a livello europeo ma disciplinata solo in alcuni ordinamenti nazionali.<\/p>\n<p><strong>In Italia <\/strong>\u00e8 contenuta nel Testo Unico sull&#8217;immigrazione. Si distingue in \u201cesterna\u201d ed \u201cinterna\u201d alla procedura di asilo. Quella esterna non \u00e8 rifiutabile n\u00e9 revocabile poich\u00e9 sussistono <em>seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano<\/em>. Quella interna si ha quando <em>possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario,\u00a0<\/em>ma la richiesta di protezione internazionale non pu\u00f2 essere accolta.<\/p>\n<p>Il permesso di soggiorno connesso alla protezione umanitaria pu\u00f2 durare da sei mesi a due anni e consente di accedere all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, alla formazione, al servizio sanitario nazionale, ai centri di accoglienza e a misure di assistenza sociale.<\/p>\n<p>Dati del Ministero dell\u2019Interno alla mano, nel 2017 la protezione umanitaria ha riguardato pi\u00f9 di 20 mila richiedenti asilo, cio\u00e8 un quarto del totale.<\/p>\n<p>Il Decreto abroga l\u2019istituto, sostituendovi dei permessi di soggiorno speciali della durata di un anno enumerati e tipizzati in sei categorie: vittime di\u00a0grave sfruttamento, motivi di salute,\u00a0violenza domestica, calamit\u00e0 nel Paese d\u2019origine, cure mediche e atti di particolare\u00a0valore civile.<\/p>\n<p><strong>Protezione umanitaria negli altri Stati membri<br \/>\n<\/strong>In Francia la protezione umanitaria non \u00e8 prevista. Eccezionalmente, si rilascia una Carta di un anno per ragioni umanitarie. La Francia, nel 2017 ha accolto oltre 40 mila richiedenti asilo.<\/p>\n<p>In Germania, invece, il migrante pu\u00f2 beneficiare di permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari, slegati dalla richiesta d\u2019asilo: nel 2017, ce ne sono stati oltre 50 mila i casi, a fronte di 325 mila richieste d&#8217;asilo accolte.<\/p>\n<p>Dal territorio tedesco, ai migranti non conviene andare verso il Belgio, dove richiedere il visto umanitario non \u00e8 un diritto, ma una procedura amministrativa discrezionale. Strano ma vero, meglio dirigersi verso l\u2019Austria, che nel 2017 ha concesso protezione umanitaria a 805 dei 33 mila richiedenti asilo.<\/p>\n<p>A riconoscere protezione umanitaria, oltre alla Spagna e alla Grecia, sono anche tre dei quattro Paesi del Gruppo di Vis\u00e9grad: Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Va per\u00f2 specificato che le percentuali di concessione del diritto d\u2019asilo sul totale dei richiedenti sono, in questi Paesi, estremamente basse, rispettivamente 31%, 25% e 12%.<\/p>\n<p><strong>Cosa offre l\u2019Unione europea e cosa propone il Parlamento europeo<br \/>\n<\/strong>L\u2019Unione europea prevede un sistema comune di asilo per i cittadini non comunitari che necessitano di protezione internazionale (art 78 TFUE) e provvede a metterlo in atto tramite quattro direttive &#8211; due particolarmente rilevanti &#8211; e due regolamenti, offrendo tre tipologie di protezione: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.<\/p>\n<p>Le prime due forme di protezione sono definite dalla &#8216;direttiva qualifiche&#8217; 2011\/95\/UE: rifugiato \u00e8 il cittadino di uno Stato terzo, esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali; beneficiario di protezione sussidiaria \u00e8 chi correrebbe il rischio di subire grave danno se ritornasse nel proprio Paese. La protezione temporanea \u00e8 regolata, invece, dalla &#8216;direttiva sfollati&#8217; 2001\/55\/CE: \u00e8 simile alla sussidiaria ma ha carattere collettivo e transitorio; cessa al cessare della situazione gravosa nello Stato terzo.<\/p>\n<p>I regolamenti menzionati sono il 603\/2013 che istituisce l\u2019Eurodac e il 604\/2013, noto come Dublino III. Il regolamento di Dublino \u00e8 fondamentale per capire come, dove, quando e perch\u00e9 richiedere la protezione internazionale.<\/p>\n<p>Il regolamento di Dublino \u00e8 criticato per il criterio di primo ingresso e in generale per gli automatismi, che creano alcuni problemi: il sovraccarico di domande per i Paesi frontalieri; il fenomeno dei &#8216;Dublinanti&#8217;, migranti identificati in un Paese che si trasferiscono in altri Stati membri e che, se rintracciati, devono tornare al Paese di primo ingresso; e l\u2019incentivo a varcare illegalmente i confini del Paese d&#8217;ingresso evitando l\u2019 identificazione, in modo da raggiungere lo Stato membro dove si desidera ottenere protezione.<\/p>\n<p>Proprio per l\u2019enorme, ma poco quantificabile, numero di migranti irregolari, il Parlamento europeo dopo due anni di contrattazioni sprona ora la Commissione a introdurre\u00a0<strong>visti umanitari<\/strong>: chi cerca protezione in un Paese europeo, prima di imbarcarsi in viaggi della speranza, pu\u00f2 farne richiesta tramite l\u2019ambasciata dello Stato membro in questione. Entro 15 giorni ricever\u00e0 una risposta: se positiva potr\u00e0 entrare nell&#8217;Unione regolarmente. Nella seduta plenaria del 14 novembre, su questo tema \u00e8 mancato il quorum: i tempi stringono, le elezioni incombono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Italia era il Paese dell&#8217;Unione europea\u00a0che prevedeva per i migranti\u00a0il sistema di accoglienza diffusa pi\u00f9 ampio ed era uno dei pochi a concedere la protezione umanitaria. 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