{"id":71924,"date":"2018-12-26T23:15:23","date_gmt":"2018-12-26T22:15:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=71924"},"modified":"2018-12-27T21:56:25","modified_gmt":"2018-12-27T20:56:25","slug":"migration-partnership-framework-normalizzazione-emergenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2018\/12\/migration-partnership-framework-normalizzazione-emergenza\/","title":{"rendered":"Migranti: Ue e normalizzazione logica emergenza"},"content":{"rendered":"<p>La questione migratoria che l\u2019Europa sta attualmente affrontando si svilupp\u00f2 a partire dal 2011, quando, in conseguenza al divampare delle primavere arabe, un numero sempre maggiore di individui inizi\u00f2 a muoversi verso l\u2019Europa. L\u2019incapacit\u00e0 degli Stati membri di far fronte ai flussi, dividendosi e ricorrendo a risposte unilaterali piuttosto che cercare una risposta comune, comport\u00f2 un aggravarsi della situazione a partire dal 2015, anno in cui i flussi diretti verso l\u2019Europa raggiunsero il loro apice, come esemplificato nel grafico sottostante.<\/p>\n<p><img \/><br \/>\n<em><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-71956 size-full\" src=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic1.png\" alt=\"\" width=\"546\" height=\"362\" srcset=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic1.png 546w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic1-300x199.png 300w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic1-125x83.png 125w\" sizes=\"(max-width: 546px) 100vw, 546px\" \/><\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Un&#8217;Unione divisa: i limiti dell&#8217;accordo di Dublino<\/strong><br \/>\nL\u2019incapacit\u00e0 di affrontare i flussi non fu determinata solamente dalla mancanza di solidariet\u00e0 tra i Paesi membri, ma anche dai limiti che caratterizzano gli strumenti di cui l\u2019Unione si \u00e8 dotata in ambito migratorio, come esemplificato dal caso del <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/11\/dublino-riforma-necessaria-europa\/\"><strong>regolamento di Dublino<\/strong><\/a>. Il regolamento ruota attorno al principio secondo cui lo Stato che permette l\u2019ingresso di un richiedente asilo nel suo territorio \u00e8 responsabile dell\u2019esame della sua richiesta. Inoltre, nel caso in cui si verifichino movimenti secondari verso un altro Stato membro, la convenzione prevede il trasferimento di questi individui al Paese di primo ingresso.<\/p>\n<p>Questa logica contribu\u00ec a scaricare il peso dei flussi migratori su pochi Paesi che, per una mera questione geografica, si trovarono soli a gestire l\u2019elevato numero di arrivi: basti pensare che nel 2014 cinque stati membri gestirono il 72% delle richieste d\u2019asilo in Europa. L\u2019Unione europea fu messa davanti ai limiti dei propri strumenti, all\u2019impossibilit\u00e0 di trovare una risposta comune basata sul principio di solidariet\u00e0 e alle conseguenze che questa situazione stava avendo sull\u2019<strong>opinione pubblica<\/strong>, che cominci\u00f2 a percepire l\u2019<a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/commfrontoffice\/publicopinion\/index.cfm\/Chart\/getChart\/themeKy\/31\/groupKy\/188\"><strong>immigrazione come una delle principali minacce per l\u2019Ue<\/strong><\/a>. Per questo decise di iniziare a guardare a Stati terzi, nel tentativo di muoversi verso un processo di esternalizzazione del fenomeno migratorio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-71959 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_Graphic2.png\" alt=\"\" width=\"683\" height=\"368\" srcset=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_Graphic2.png 683w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_Graphic2-300x162.png 300w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_Graphic2-125x67.png 125w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><\/p>\n<p><strong>L\u2019esternalizzazione come possibile soluzione al problema migranti<\/strong><br \/>\nNel 2015 l\u2019Unione europea comprese l\u2019importanza di trovare una soluzione per limitare i flussi diretti verso il suo territorio. La prima azione fu presa durante il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/11\/a-la-valletta-per-recuperare-il-tempo-perduto\/\"><strong>vertice di La Valletta<\/strong><\/a>, dove il Consiglio europeo present\u00f2 l\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52015DC0240&amp;qid=1466963302843&amp;from=FR\"><strong>Agenda europea sulla migrazione<\/strong><\/a>. L\u2019Unione ammise di fatto il suo fallimento nella gestione interna della questione migratoria e annunci\u00f2 una nuova strategia incentrata sull\u2019azione esterna, basata su un approccio ibrido tra sviluppo e controllo delle frontiere. La prima azione messa in campo dall\u2019Unione al fine di esternalizzare il problema, ossia bloccare i flussi migratori in modo da prevenire il subentrare della responsabilit\u00e0 nei confronti dei migranti, fu l\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2016\/04\/accordo-ue-turchia-rinuncia-ai-valori-europei\/\"><strong>accordo tra Unione europea e Turchia<\/strong><\/a> del 2016.<\/p>\n<p>L&#8217;accordo fu presentato dalla Commissione e dal Consiglio europeo come un importante strumento che trovava la sua origine nella difficolt\u00e0 del momento che l\u2019Unione stava attraversando e nella necessit\u00e0 di ricorrere a strumenti emergenziali per farvi fronte. L\u2019accordo suscit\u00f2 diverse critiche, soprattutto inerenti le condizioni dei richiedenti asilo in Turchia e la possibile violazione del principio di non respingimento (non-refoulement), ossia l&#8217;impossibilit\u00e0 di espellere individui aventi diritto allo status di rifugiato cos\u00ec come sancito nella <strong><a href=\"https:\/\/www.unhcr.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Convenzione_Ginevra_1951.pdf\">Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiat<\/a>i<\/strong> del 1954. Nonostante questo, l&#8217;accordo con la Turchia port\u00f2 a una forte riduzione dei flussi, come mostra il grafico sottostante,\u00a0divenendo cos\u00ec un modello di riferimento.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-71971 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic3.png\" alt=\"\" width=\"1014\" height=\"669\" srcset=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic3.png 1014w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic3-300x198.png 300w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic3-768x507.png 768w, https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/181205_graphic3-125x82.png 125w\" sizes=\"(max-width: 1014px) 100vw, 1014px\" \/><\/p>\n<p><strong>La creazione del Migration Partnership Framework<\/strong><br \/>\nLa Commissione, preso atto del successo dell\u2019accordo Ue-Turchia, decise di istituzionalizzarne il modello e cos\u00ec, nel quadro dell\u2019Agenda europea sulla migrazione, present\u00f2 il <a href=\"https:\/\/eeas.europa.eu\/sites\/eeas\/files\/factsheet_ec_format_migration_partnership_framework_update_2.pdf\"><strong>Migration Partnership Framework<\/strong><\/a>\u00a0(Mpf), ottenendo l\u2019appoggio del Consiglio europeo, riunitosi in un vertice informale il 28 giugno 2016. Questo nuovo strumento si pone due principali obiettivi: il primo, da perseguirsi nel breve periodo, \u00e8 quello di salvare il maggior numero possibile di vite nel Mediterraneo e di incrementare il numero dei rimpatri verso i paesi di origine e transito. Il secondo, da raggiungersi nel lungo periodo, si concentra invece sull\u2019affrontare le cause scatenanti dei fenomeni migratori e sul miglioramento delle condizioni nei Paesi di origine. Dunque, uno strumento che tramite dei partenariati con i Paesi di origine e transito cerca di diminuire i flussi diretti verso l\u2019Europa.<\/p>\n<p>Tuttavia, la sua implementazione ha sollevato molti dubbi. Trattandosi di uno strumento inerente all\u2019azione esterna dell\u2019Unione, il Mpf dovrebbe essere regolato dall\u2019articolo 21 del <strong>Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea<\/strong> (Tfue), il quale sancisce l\u2019importanza che l\u2019azione dell\u2019Unione sulla scena internazionale venga perseguita secondo i principi che ne hanno ispirato la creazione, tra cui la protezione dei diritti fondamentali. Ma\u00a0andando ad analizzare la comunicazione ufficiale con cui la Commissione annunciava il Mpf, vi possiamo rintracciare una forte enfasi sul cosiddetto &#8216;<strong>principio di condizionalit\u00e0<\/strong>&#8216;, ovvero l\u2019idea secondo cui sia necessario legare gli aiuti allo sviluppo ad incentivi positivi o negativi (come un aumento o una riduzione dei fondi allo sviluppo) a seconda che lo Stato partner collabori o meno nel rimpatrio dei migranti illegali e nel contenimento dei flussi.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo corso dell&#8217;azione esterna dell&#8217;Ue<\/strong><br \/>\nInoltre, nel documento sopracitato la Commissione evidenzia come nessun\u2019area di azione dell\u2019Unione dovrebbe essere esentata da questo approccio al fine di dare massima rilevanza alla cooperazione in ambito migratorio. Quello a cui assistiamo \u00e8 dunque la normalizzazione di un approccio inizialmente presentato come necessario a front<span style=\"color: #333333;\">eggiare una situazione emergenziale e che viene ora ricondotto nella normale azione dell\u2019Unione. Il Mpf rappresenta dunque un importante capovolgimento per l\u2019azione esterna dell\u2019Ue, p<\/span>recedentemente mirata ad utilizzare i fondi allo sviluppo al fine di far rispettare e rafforzare i diritti fondamentali nei Paesi partner e ora focalizzata quasi esclusivamente sulla riduzione dei flussi, andando in questo modo a subordinare il rispetto dei diritti fondamentali alla riduzione dei flussi migratori.<\/p>\n<p>Un mutamento che pu\u00f2 essere ricondotto all\u2019impatto della crisi migratoria sull\u2019Unione Europea, la quale sembra ora disposta a chiudere un occhio sulla situazione dei diritti fondamentali in alcuni dei paesi partner interessati dal Mpf come Niger, Etiopia, Senegal, Nigeria e Mali. In questo modo, l&#8217;Ue rischia per\u00f2 di perpetuare le violazioni e gli abusi che spingono le persone a migrare e di compromettere la sua immagine di promotrice e protettrice dei diritti umani.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione migratoria che l\u2019Europa sta attualmente affrontando si svilupp\u00f2 a partire dal 2011, quando, in conseguenza al divampare delle primavere arabe, un numero sempre maggiore di individui inizi\u00f2 a muoversi verso l\u2019Europa. 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