{"id":7260,"date":"2008-02-04T00:00:00","date_gmt":"2008-02-03T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/il-ricorso-alla-forza-armata-nel-rapporto-dei-cinque-generali\/"},"modified":"2017-11-03T15:41:02","modified_gmt":"2017-11-03T14:41:02","slug":"il-ricorso-alla-forza-armata-nel-rapporto-dei-cinque-generali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/02\/il-ricorso-alla-forza-armata-nel-rapporto-dei-cinque-generali\/","title":{"rendered":"Il ricorso alla forza armata nel rapporto dei cinque generali"},"content":{"rendered":"<p>Il rapporto su &#8220;Towards a Grand Strategy for an Uncertain World, Renewing transatlantic Partnership&#8221;, di cui sono autori cinque alti ufficiali che hanno ricoperto posizioni di primo piano nella Nato e nei rispettivi paesi (Usa, Germania, Francia, Regno Unito e Olanda), merita un ulteriore commento oltre a quello gi\u00e0 presentato sulla nostra rivista da <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?ID=723\"><b><u>Stefano Silvestri<\/u><\/b><\/a>. Nella stampa italiana il rapporto ha avuto solo un\u2019eco sensazionale centrata sul primo uso dell\u2019arma atomica e sul suo eventuale impiego contro gli Stati canaglia. In realt\u00e0, il rapporto \u00e8 ben pi\u00f9 ricco di spunti e non \u00e8 stato letto con la dovuta attenzione. <\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019analisi che occupa circa 150 pagine ed \u00e8 quindi comprensibile, ma non giustificabile, che esso sia stato oggetto di letture frettolose che probabilmente non hanno neppure investito l\u2019intero documento. Tra i cinque estensori, tutti di nazionalit\u00e0 straniera (Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti) non compare nessun ufficiale di nazionalit\u00e0 italiana. Gli italiani sono stati snobbati e il motivo non \u00e8 da ricercare n\u00e9 in difficolt\u00e0 linguistiche o nella mancanza di competenze specifiche, ma altrove.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il rapporto ha innestato un dibattito in importanti giornali stranieri come <i>Le Monde<\/i> e l\u2019<i>International Herald Tribune<\/i>, \u00e8 opportuno metterne in luce i molteplici aspetti. Qui intendiamo esaminare come il rapporto affronta la problematica dell\u2019uso della forza e le modalit\u00e0 del suo esercizio. Ma esso \u00e8 molto pi\u00f9 complesso, affrontando tra l\u2019altro lo stato del sistema internazionale, considerato sotto l\u2019angolo visuale delle organizzazioni internazionali che lo compongono, le modalit\u00e0 del <i>decison-making<\/i> nella Nato e il finanziamento delle operazioni multinazionali.<\/p>\n<p><b>Il ricorso alla forza armata<\/b><br \/>Nel rapporto si parte dalla premessa secondo cui il ricorso alla forza armata deve rispettare il diritto internazionale. Pertanto la legittima difesa (l.d.), individuale o collettiva, contro un attacco armato resta il fondamento di ogni azione coercitiva intrapresa individualmente o collettivamente dagli Stati, senza necessit\u00e0 di essere autorizzata dal Consiglio di Sicurezza (Cds). Fin qui niente di nuovo. Si tratta di un diritto naturale consacrato dalla Carta delle Nazioni Unite. I problemi sorgono in relazione alle modalit\u00e0 dell\u2019esercizio di tale diritto. Si prefigura la possibilit\u00e0 di ricorso alla l.d. non solo in caso di un attacco tradizionale, ma anche quando questo abbia luogo mediante strumenti informatici (un <i>cyber attack<\/i>). Il rapporto ha infatti cura di precisare che occorre tener conto dell\u2019evoluzione del diritto internazionale.<\/p>\n<p>Il documento dei cinque generali poi distingue tra \u201c<i>pre-emption<\/i>\u201d e \u201c<i>prevention<\/i>\u201d. Qui la confusione terminologica e le differenze concettuali tra la lingua inglese e quella italiana la fanno da padrone ed \u00e8 meglio descrivere il fenomeno. Secondo il rapporto, si pu\u00f2 reagire in legittima difesa quando l\u2019attacco \u00e8 imminente, anche se non sia stato ancora sferrato (pre-emption). In questo caso il ricorso alla forza armata sarebbe legittimo secondo il diritto internazionale. L\u2019affermazione \u00e8 condivisibile, ma non mancano opinioni nettamente contrarie, specialmente in Europa, che subordinano la legittima difesa all\u2019esistenza di un attacco armato (devo attendere che i missili abbiano colpito il mio territorio, prima di poter reagire!). <\/p>\n<p>La \u201cprevention\u201d, invece, \u00e8 l\u2019uso della forza contro una minaccia che non \u00e8 ancora imminente, ma \u00e8 pi\u00f9 che latente, poich\u00e9 \u00e8 inevitabile che diventi attuale. In questo secondo caso, il rapporto ammette che il diritto internazionale non fornisce ancora una risposta sulla legittimit\u00e0 del ricorso alla forza. Dovrebbe spettare al Cds autorizzare l\u2019uso della forza.<\/p>\n<p>Ma cosa accade se il Cds \u00e8 paralizzato dal veto o comunque non prende una decisione? Sul punto non viene presa una posizione netta. Si prenda il caso delle armi di distruzione di massa. Il Cds difficilmente autorizzerebbe un\u2019azione \u201cpreventiva\u201d contro uno Stato che tentasse di acquisirle. Il rapporto afferma che un\u2019azione intrapresa senza l\u2019autorizzazione del Consiglio sarebbe di dubbia legalit\u00e0, tranne che non si dimostri che esistono gli estremi della l.d. <\/p>\n<p>Il rapporto invece giustifica \u201cl\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0\u201d, cio\u00e8 un\u2019azione in territorio altrui volta a impedire il genocidio, senza l\u2019autorizzazione del Cds. Il diritto internazionale avrebbe subito una svolta in tal senso dopo l\u2019operazione della Nato in Kosovo nel 1999. Si suggerisce, peraltro, di ottenere l\u2019autorizzazione del Cds, una volta che le operazioni siano iniziate.<\/p>\n<p>A parte l\u2019intervento d\u2019umanit\u00e0 senza l\u2019autorizzazione del Cds, che personalmente non trovo giuridicamente giustificabile, le conclusioni del rapporto sull\u2019uso della forza appaiono ragionevoli. Vi sono, per\u00f2, zone d\u2019ombra e ambiguit\u00e0 che meriterebbero una pi\u00f9 ampia disamina critica.<\/p>\n<p><b>Le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio della forza armata<\/b><br \/>Il rapporto \u00e8 invece carente in merito al c.d.<i> ius in bello<\/i>: una volta che il conflitto \u00e8 scoppiato quali regole sono applicabili? Il ricorso alla forza armata deve essere contenuto nei limiti della proporzionalit\u00e0 e deve rispettare il principio secondo cui occorre limitare i danni nella condotta delle operazioni militari. Secondo i cinque generali questi due principi sono compatibili con la strategia del primo uso dell\u2019arma nucleare, che deve restare lo strumento ultimo per impedire danni veramente esistenziali. Qui si dimentica il Parere del 1996 della Corte internazionale di giustizia che, pur nella sua ambiguit\u00e0, si \u00e8 pronunciato per la sostanziale illegalit\u00e0 dell\u2019arma nucleare, lasciando uno spiraglio aperto solo quando la stessa esistenza dello Stato venga messa in gioco dall\u2019attacco altrui. <\/p>\n<p>Secondo il rapporto, le armi nucleari sarebbero lo strumento ultimo per una risposta asimmetrica che porta l\u2019escalation del conflitto al suo ultimo stadio. Di qui la necessit\u00e0 del possesso dell\u2019arma nucleare (per la Nato) e l\u2019impossibilit\u00e0 di un mondo privo di armi nucleari. Ma anche qui vi sono omissioni poco giustificabili, quali l\u2019art. VI del Trattato di Non Proliferazione Nucleare e l\u2019obbligo per le potenze nucleari di intraprendere negoziati per pervenire a un disarmo nucleare generalizzato. <\/p>\n<p>Altro punto toccato nel rapporto \u00e8 quello delle \u201cguerre asimmetriche\u201d combattute tra un esercito regolare e gruppi di terroristi e guerriglieri appartenenti ad attori non statali. Ci si limita a dire che mentre gli eserciti regolari osservano le convenzioni di diritto umanitario (il che non \u00e8 sempre vero!), guerriglieri e terroristi sono responsabili di crimini di guerra e adottano metodi di combattimento che mettono costantemente in pericolo la popolazione civile. Il fenomeno \u00e8 troppo complesso per liquidarlo in poche righe.<\/p>\n<p>Vi sono poi fenomeni assolutamente trascurati, come quello delle \u201ccompagnie militari di sicurezza\u201d che, come dimostra l\u2019Iraq, sono ormai comunemente impiegate dagli Stati Uniti e hanno sollevato non pochi problemi e critiche quanto al loro modo di operare.<\/p>\n<p>Con il coinvolgimento della Nato in operazioni fuori area (le c.d. missioni non Articolo V), il diritto applicabile alle operazioni militari all\u2019estero \u00e8 diventato una questione non di poco conto. Le forze Nato, che sono forze multinazionali, si trovano sempre pi\u00f9 coinvolte in azioni di combattimento sia in occasione di conflitti armati tradizionali, sia per l\u2019esecuzione di compiti connessi al <i>post conflict peace building<\/i>. Le azioni belliche debbono essere conformi al diritto umanitario, ma ciascun contingente deve obbedire anche alle regole dettate dalla costituzione dello Stato di appartenenza. Di qui l\u2019importanza dei <i>caveat<\/i> nazionali che il rapporto critica, in quanto limiti all\u2019azione militare, ma che non possono essere assolutamente trascurati.<\/p>\n<p><b>Conclusione<\/b><br \/>Il rapporto dei cinque generali (che, giova ripeterlo, tratta di una molteplicit\u00e0 di argomenti su cui ci riserviamo di ritornare) perviene a conclusioni ragionevoli per quanto riguarda i casi in cui sia possibile, secondo il diritto internazionale, fare ricorso alla forza armata. Restano tuttavia zone d\u2019ombra e d\u2019ambiguit\u00e0. Il rapporto trascura invece quasi del tutto la problematica del diritto umanitario e delle regole applicabili ai conflitti armati. Si tratta di una grave lacuna, poich\u00e9 la questione delle regole applicabili alle operazioni multinazionali all\u2019estero \u00e8 diventata centrale nella pianificazione politica e militare di qualsiasi operazione che, \u00e8 bene ricordarlo, resta sempre soggetta al controllo parlamentare nazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il rapporto su &#8220;Towards a Grand Strategy for an Uncertain World, Renewing transatlantic Partnership&#8221;, di cui sono autori cinque alti ufficiali che hanno ricoperto posizioni di primo piano nella Nato e nei rispettivi paesi (Usa, Germania, Francia, Regno Unito e Olanda), merita un ulteriore commento oltre a quello gi\u00e0 presentato sulla nostra rivista da Stefano [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[82,84],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7260"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7260"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61745,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7260\/revisions\/61745"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}