{"id":73495,"date":"2019-03-29T07:42:07","date_gmt":"2019-03-29T06:42:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=73495"},"modified":"2019-04-01T16:28:47","modified_gmt":"2019-04-01T14:28:47","slug":"isis-califfato-foreign-fighters","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/03\/isis-califfato-foreign-fighters\/","title":{"rendered":"Isis: la fine del Califfato del terrore e i &#8216;foreign fighters&#8217;"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\">L\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/03\/isis-foreign-fighters-ritorno\/\"><strong>Isis<\/strong><\/a> ha perso la sua ultima roccaforte in <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/01\/siria-turchia-trappola-curdi\/\"><strong>Siria<\/strong><\/a>, stando a quanto riportano vari documenti. Tuttavia, le sue fonti finanziarie non sono esaurite e questo consentirebbe all\u2019organizzazione terroristica di operare in varie parti del globo, senza bisogno di avere uno stabile dominio territoriale. Nell\u2019immediato si pone il problema di cosa fare nei confronti degli jihadisti sconfitti e, in particolare, di coloro che sono andati a combattere nel Califfato, i cosiddetti <strong>foreign fighters<\/strong>, i combattenti stranieri, provenienti da varie aree del mondo, tra cui l\u2019Europa.<\/p>\n<p class=\"p1\">Il 16 febbraio scorso il presidente Usa Donald <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/blogpost\/bullo-ok-corral-alla-casa-bianca\/\"><strong>Trump<\/strong> <\/a>ha sollecitato gli europei a riprendersi 800 jihadisti catturati dagli<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>americani. Le forze di opposizione siriane (Sfd) hanno dichiarato di avere 57.000 jihadisti prigionieri provenienti da 48 Paesi. Gli europei sono restii a consentire il ritorno degli jihadisti partiti dai loro territori. Il Regno Unito ha privato della cittadinanza britannica una jihadista di 15 anni che si era trasferita in Siria. La revoca della cittadinanza per motivi di terrorismo, a individui cui sia stata attribuita la cittadinanza per naturalizzazione, \u00e8 ormai ammissibile anche secondo la nostra legge, in virt\u00f9 di una modifica operata nel 2018.<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La questione dei foreign fighters e della sconfitta dell\u2019Isis solleva tre ordini di problemi. Il primo di natura umanitaria: il secondo di carattere repressivo; il terzo di ordine distintivo tra foreign fighters arruolati dall\u2019Isis e foreign fighters che hanno combattuto l\u2019Isis.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Il profilo umanitario<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">Tale profilo concerne in primo luogo le donne (spose o \u201cschiave\u201d) che hanno raggiunto il Califfato e l\u00ec partorito i loro figli. E\u2019 ammissibile che a queste persone sia impedito il ritorno ai luoghi di origine? Il discorso vale a maggior ragione per i bambini, tutti in tenera et\u00e0 e privi di documenti. Tra l\u2019altro, taluni di questi potrebbero aver assunto automaticamente la nazionalit\u00e0 del genitore per nascita e la revoca della cittadinanza sarebbe inammissibile nei loro confronti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Oltre a un profilo umanitario, ve n&#8217;\u00e8 anche uno utilitaristico. I bambini pi\u00f9 grandi hanno ricevuto un\u2019educazione radicale e possono esportate l\u2019ideologia cui sono stati indottrinati, qualora non siano recuperati. Taluni Paesi hanno allo studio programmi ad hoc. Della questione si \u00e8 occupato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il 21 dicembre 2017 \u00e8 stata adottata la risoluzione 2396 che contiene un\u2019intera sezione dedicata non solo alla repressione, ma anche alla riabilitazione delle donne e dei fanciulli, da considerare non tanto come fiancheggiatori dei terroristi, quanto loro vittime.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Una politica di totale respingimento dei foreign fighters (e in particolare delle loro famiglie), nel timore che questi possano contribuire alla radicalizzazione delle nostre societ\u00e0, \u00e8 quindi inammissibile o, quanto meno, inopportuna. Occorre trovare strumenti adeguati.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>I foreign fighters e la repressione delle attivit\u00e0 terroristiche<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">Esistono una serie di convenzioni internazionali settoriali, ma non esiste una definizione condivisa di terrorismo internazionale di natura generale. Occorre quindi muovere dalla risoluzione del CdS 2178 (2014) avente di mira proprio il fenomeno dell\u2019Isis e la prassi di combattenti stranieri che raggiungevano le formazioni jihadiste, prassi gi\u00e0 consolidata nel 2014. La risoluzione non proibisce un trasferimento qualsiasi di persone per combattere in un conflitto armato, ma proibisce il trasferimento di persone che vanno a combattere per un\u2019organizzazione terroristica.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Cio\u00e8 la risoluzione non proibisce il trasferimento di foreign fighters, bens\u00ec quello di foreign <i>terrorist<\/i> fighters. Alla risoluzione, che contiene obblighi giuridicamente vincolanti, gli Stati devono dare esecuzione con disposizioni ad hoc. L\u2019Italia lo ha fatto<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>con adeguate modifiche del codice penale. I \u201cviaggi a fini terroristici\u201d sono altres\u00ec proibiti dalla direttiva dell\u2019 Unione Europea 2017\/541. Deve essere impedito il semplice trasferimento del foreign<em> terrorist<\/em> fighter, il quale potr\u00e0 poi commettere crimini pi\u00f9 efferati, quali i crimini di guerra e\/o contro l\u2019umanit\u00e0. La loro prova e l\u2019attribuzione della condotta resta pi\u00f9 difficile. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Il discorso si potrebbe allargare a tutte le attivit\u00e0 criminose commesse in Siria, comprese quelle attribuibili al regime. Ma qui si apre un discorso particolarmente complesso . La Siria non \u00e8 parte dello Statuto della Corte penale internazionale e il tentativo, nel 2014, di adottare una risoluzione del CdS per attribuire competenza alla Corte and\u00f2 a vuoto per il veto di Cina e Russia.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">D\u2019altra parte, il Procuratore della Corte ha pi\u00f9 volte dichiarato che questa non pu\u00f2 interessarsi dei singoli crimini commessi da foreign fighters<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>cittadini di uno Stato parte dello Statuto della Corte, data la scarsa rilevanza sotto il profilo penale internazionale. Sono quindi stati istituiti una serie di meccanismi che dovrebbero promuovere la repressione dei crimini commessi in Siria. L\u2019ultimo nato, grazie ad una risoluzione dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite (dicembre 2016), \u00e8 il Meccanismo internazionale<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e messa in stato d\u2019accusa delle persone responsabili dei pi\u00f9 gravi crimini internazionali commessi in Siria dal 2011. Ma al personale del Meccanismo \u00e8 inibito l\u2019ingresso in Siria.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Foreign Fighters e Foreign Terrorist Fighters<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">La distinzione \u00e8 tornata rilevante, ma non so quanto sia stata percepita, avendo riguardo a noti fatti di cronaca relativi a volontari che combattevano a favore dei curdi contro l\u2019Isis. La risoluzione del CdS 2178, cos\u00ec come la successiva 2322<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>del 2016, ha per oggetto i foreign terrorist fighters e non i foreign fighters che hanno impugnato le armi a favore di un\u2019entit\u00e0 oggetto di un attacco armato.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Lo stesso dicasi per quanto riguarda sia la Direttiva dell\u2019Ue, sopra citata, sia le norme del codice penale che reprimono le attivit\u00e0 di sostegno al terrorismo internazionale. Tra l\u2019altro, il mero arruolamento a favore di un movimento che si batte contro un\u2019entit\u00e0 terroristica non pu\u00f2 definirsi come attivit\u00e0 di mercenariato, poich\u00e9 il mercenario \u00e8 motivato da fini di lucro e non da scopi ideali (art. 47, I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949). E\u2019 possibile che il foreign fighter, nel partecipare alle ostilit\u00e0, commetta un crimine internazionale. In tal caso egli dovr\u00e0 essere punito per quella specifica azione.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Conclusione<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">Sbarrare la strada al ritorno di coloro che sono partiti dai nostri territori per raggiungere lo stato islamico \u00e8 ingiusto e pericoloso. E\u2019 ingiusto nei confronti delle donne e soprattutto dei fanciulli che non hanno ovviamente operato una scelta volontaria. Essi, come precisato dal CdS, devono essere reintegrati. Pericoloso, poich\u00e9 lasciare allo sbando coloro che hanno combattuto per l\u2019Isis significa consentire la possibilit\u00e0 di continuare a svolgere l\u2019attivit\u00e0 criminale. Quanto all\u2019assunzione di prove, \u00e8 da ricordare che il semplice arruolamento \u00e8 di per s\u00e9 criminoso: un fatto non difficile da provare.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Occorre poi distinguere tra foreign fighters e foreign terrorist fighters, poich\u00e9 il CdS impone la repressione dell\u2019attivit\u00e0 dei secondi e non dei primi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Infine, un discorso pi\u00f9 ampio meriterebbe la questione della punizione di tutti coloro che abbiano commesso dei crimini in Siria e l\u2019individuazione di meccanismi appropriati, inclusa l\u2019istituzione di un tribunale ad hoc. Ma qui si entra in un terreno politicamente scivoloso! <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Isis ha perso la sua ultima roccaforte in Siria, stando a quanto riportano vari documenti. 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