{"id":7390,"date":"2008-02-21T00:00:00","date_gmt":"2008-02-20T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/kosovo-un-riconoscimento-prematuro\/"},"modified":"2017-11-03T15:40:59","modified_gmt":"2017-11-03T14:40:59","slug":"kosovo-un-riconoscimento-prematuro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/02\/kosovo-un-riconoscimento-prematuro\/","title":{"rendered":"Kosovo, un riconoscimento prematuro"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 legittima la proclamazione d\u2019indipendenza del Kosovo? La questione ha due aspetti. Uno di diritto interno, dal punto di vista della Costituzione della Serbia, l\u2019altro di diritto internazionale.<\/p>\n<p><b>Diritto interno e profilo internazionale<\/b><br \/>Vediamo il primo profilo. Nell\u2019ambito della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, il Kosovo godeva di uno status di autonomia, come provincia. L\u2019autonomia, conferita dalla costituzione del 1974, \u00e8 stata cancellata nel 1989. Una nuova costituzione \u00e8 stata adottata nel 1990. I successivi cambiamenti costituzionali (1992) non menzionano nessun diritto del Kosovo alla secessione, a differenza del Montenegro, che poteva vantare un tale diritto nella costituzione della Federazione Serbia-Montenegro del 2003. Pertanto, mentre la secessione del Montenegro ha un fondamento interno, quella del Kosovo non pu\u00f2 vantare nessuna disposizione costituzionale dell\u2019ordinamento jugoslavo a suo favore. <\/p>\n<p>Ma la legittimit\u00e0 o illegittimit\u00e0 della proclamazione dell\u2019indipendenza sotto il profilo del diritto costituzionale poco conta in diritto internazionale. Qui l\u2019accessione all\u2019indipendenza \u00e8, in linea di principio, una questione di fatto e dipende dalla capacit\u00e0 del nuovo Stato di esercitare il potere di governo sul proprio territorio e la propria popolazione, libero da interferenze esterne. In una parola la nuova struttura deve godere di effettivit\u00e0. Il riconoscimento dei terzi Stati non \u00e8 un elemento costitutivo della personalit\u00e0 internazionale del nuovo Stato, ma \u00e8 solo un indice della stabilit\u00e0 della nuova situazione che si \u00e8 determinata nella comunit\u00e0 internazionale.<\/p>\n<p>Tutto questo in linea di principio, poich\u00e9 nuove regole si sono affermate in diritto internazionale. Una di queste riguarda il divieto di riconoscere come legittime situazioni che si sono determinate a causa dell\u2019uso illecito della forza. Le radici dell\u2019indipendenza kosovara si fondano sull\u2019intervento della Nato nel 1999, la cui liceit\u00e0 non pu\u00f2 essere fondata su un preteso diritto d\u2019intervento per ragioni d\u2019umanit\u00e0, senza l\u2019autorizzazione del Consiglio di sicurezza (Cds). La contrariet\u00e0 dell\u2019intervento alle regole del diritto internazionale \u00e8 stata sanata dalla successiva <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?id=747\"><b><u>risoluzione 1244<\/u><\/b><\/a> del Cds, ma questa, pur nella sua ambiguit\u00e0, ribadisce la sovranit\u00e0 territoriale della Jugoslavia e nello stesso tempo riconosce solo una sostanziale autonomia e autogoverno al Kosovo, ma non l\u2019autodeterminazione o l\u2019indipendenza. Un altro principio, che \u00e8 una specificazione di quello ora descritto, si \u00e8 affermato in Europa nell\u2019ambito della Csce\/Osce ed \u00e8 stato solennemente proclamato a Helsinki nel 1975, come uno dei cardini della sicurezza europea: il divieto di mutare le frontiere ricorrendo all\u2019uso della forza.<\/p>\n<p>Dopo la fine della II guerra mondiale, il Kosovo \u00e8 l\u2019unico esempio di Stato la cui nascita \u00e8 dovuta ad un impiego illecito della forza, a parte lo Stato turco di Cipro del Nord, per cui il Cds ha stabilito, con la risoluzione 541, un dovere di non riconoscimento, essendo la sua creazione frutto dell\u2019intervento turco nel 1974.<\/p>\n<p><b>Riconoscimento prematuro<\/b><br \/>Ma a parte i quarti di legittimit\u00e0 della sua nascita, il Kosovo manca di effettivit\u00e0 per poter essere considerato un nuovo soggetto di diritto internazionale. Dal punto di vista militare la sicurezza della nuova entit\u00e0 \u00e8 affidata alla presenza della Nato e della Kfor; dal punto di vista del governo civile del territorio, il Kosovo \u00e8 amministrato dalle Nazioni Unite e dall\u2019Unmik, cui dovr\u00e0 succedere (e lo sta gi\u00e0 facendo) l\u2019Ue con la missione Eulex. Tra l\u2019altro, il fondamento giuridico di questa missione non \u00e8 ben chiaro, non avendo ricevuto un mandato ad hoc dal Cds, ed \u00e8 con fatica rintracciabile nella risoluzione 1244, come sembra pretendere l\u2019Azione Comune del consiglio Ue che ha disposto l\u2019istituzione della missione.<\/p>\n<p>La mancanza di effettivit\u00e0 del Kosovo ne mette quindi in dubbio la sua esistenza come nuovo Stato e, a differenza di quanto \u00e8 avvenuto con gli altri Stati nati dalla diaspora jugoslava, manca un organismo, quale la Commissione Badinter, che possa certificarne la statualit\u00e0. In assenza di un\u2019entit\u00e0 che possa essere definita uno Stato effettivamente indipendente, il riconoscimento che si apprestano a dare taluni membri Ue, Italia compresa, e gli Stati Uniti \u00e8 prematuro.<\/p>\n<p><b>Il rischio dell\u2019effetto domino<\/b><br \/>Ma quale sar\u00e0 lo status del Kosovo nella comunit\u00e0 internazionale? La sua partecipazione ai trattati multilaterali sar\u00e0 certamente contestata e, quel che pi\u00f9 conta, ne sar\u00e0 ostacolato l\u2019ingresso alle Nazioni Unite. Nessuno ha ancora fatto i conti con lo Statuto dell\u2019organizzazione mondiale, il cui art. 4 richiede per l\u2019ammissione all\u2019organizzazione una delibera dell\u2019Assemblea Generale su raccomandazione del Cds. La Russia porr\u00e0 certamente il veto a una domanda di ammissione. <\/p>\n<p>Dell\u2019effetto domino dell\u2019indipendenza kosovara si \u00e8 ampiamente parlato. Si tratta di un effetto che difficilmente potrebbe prodursi a Ovest, ma che rappresenta un rischio reale a Est. Esistono in Europa numerose entit\u00e0 praticamente indipendenti, ma la cui indipendenza non \u00e8 stata ancora proclamata o comunque riconosciuta. Abkhazia e Ossezia del Sud in Georgia, Transdnistria in Moldavia, Nagorno-Karabakh in Azerbaijan sono entit\u00e0 che mancano di effettivit\u00e0, poich\u00e9 devono il mantenimento della loro esistenza a truppe straniere. Ma perch\u00e9 non potrebbero ora seguire l\u2019esempio del Kosovo? Per non parlare dei serbi di Bosnia e di quelli di Mitrovica. Se quest\u2019ultimi intenderanno riunirsi a Belgrado chi impedir\u00e0 la secessione?<\/p>\n<p>In conclusione, il nuovo Stato non pu\u00f2 definirsi tale poich\u00e9 la situazione \u00e8 instabile e manca di effettivit\u00e0. Il riconoscimento che l\u2019Italia si appresta a effettuare \u00e8 prematuro e costituisce un brutto precedente, poich\u00e9 praticamente si legittima un\u2019entit\u00e0 che deve la sua origine all\u2019uso della forza armata in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite. Almeno l\u2019Italia potrebbe effettuare non un riconoscimento pieno (<i>de iure<\/i>), ma solo un riconoscimento <i>de facto<\/i>. Un espediente tecnico che permetterebbe di scegliere una posizione attendista che pu\u00f2 continuare per qualche anno, in attesa di un chiarimento della situazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 legittima la proclamazione d\u2019indipendenza del Kosovo? La questione ha due aspetti. Uno di diritto interno, dal punto di vista della Costituzione della Serbia, l\u2019altro di diritto internazionale. Diritto interno e profilo internazionaleVediamo il primo profilo. 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