{"id":74268,"date":"2019-06-04T00:45:47","date_gmt":"2019-06-03T22:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=74268"},"modified":"2019-06-04T00:45:47","modified_gmt":"2019-06-03T22:45:47","slug":"isole-chagos-tappe-di-un-tentato-epilogo-coloniale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/06\/isole-chagos-tappe-di-un-tentato-epilogo-coloniale\/","title":{"rendered":"Isole Chagos: tappe di un tentato epilogo coloniale"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 22 maggio, l\u2019<strong>Assemblea Generale delle Nazioni <\/strong>Unite ha adottato una <a href=\"https:\/\/www.un.org\/press\/en\/2019\/ga12146.doc.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">risoluzione<\/a> che invita il Regno Unito a cessare l\u2019occupazione delle <strong>Isole Chagos<\/strong> entro sei mesi. Le isole costituiscono un <strong>residuo coloniale<\/strong> che Londra amministra come <strong>Territorio Britannico nell\u2019Oceano Indiano<\/strong>, avendone <strong>deportato l\u2019intera popolazione<\/strong> fra il 1967 e il 1973 per poter ospitare una <strong>base aerea statunitense<\/strong> sull\u2019atollo principale, quello denominato \u201cDiego Garcia\u201d.<\/p>\n<p>La risoluzione dell\u2019Assemblea generale Onu \u2013 approvata con 116 voti favorevoli, 56 astensioni e soltanto 6 voti contrari, fra cui quelli di Stati Uniti e Gran Bretagna \u2013 \u00e8 l\u2019ultimo episodio di una <strong>disputa decennale<\/strong> a proposito della sovranit\u00e0 sulle isole, che soltanto di recente ha infiammato le aule della giustizia internazionale. Il 25 febbraio di quest\u2019anno, infatti, \u00e8 stata la Corte internazionale di giustizia a rilasciare un autorevole parere consultivo sulla questione. Ma prima di giungere di fronte ai giudici dell\u2019Aia, il caso delle Chagos era gi\u00e0 stato parzialmente affrontato da un tribunale arbitrale costituito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.<\/p>\n<p><strong>La contesa con Mauritius<\/strong><br \/>\nPer poter analizzare brevemente queste due pronunce, \u00e8 bene innanzitutto fare un accenno al contesto storico che fa da sfondo alla contesa. Nel 1965, emissari di <strong>Mauritius<\/strong> e Regno Unito si riunirono a Londra per negoziare la decolonizzazione del piccolo Stato africano. Le trattative sfociarono nei cosiddetti Accordi di Lancaster House, con i quali, da un lato, la Gran Bretagna separava le Isole Chagos dalla Repubblica di Mauritius, malgrado le due entit\u00e0 territoriali avessero fatto parte di un\u2019unica amministrazione nel periodo coloniale. La separazione avvenne con il consenso di un Consiglio dei ministri formalmente rappresentativo di Mauritius, ma sottoposto in realt\u00e0 al controllo di un governatore britannico. Dall\u2019altro lato, il Regno Unito riconosceva a Mauritius taluni diritti di sfruttamento delle acque che bagnano le Isole Chagos, e si impegnava altres\u00ec a restituire queste ultime a Mauritius una volta venuta meno la necessit\u00e0 di utilizzare l\u2019arcipelago per scopi militari.<\/p>\n<p>Quando, nel 2010, la Gran Bretagna annunci\u00f2 la creazione di un\u2019enorme area marina protetta proprio intorno all\u2019arcipelago Chagos, Mauritius si oppose instaurando un <a href=\"https:\/\/pca-cpa.org\/en\/cases\/11\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">procedimento arbitrale<\/a> in base alla Convenzione sul diritto del mare. L\u2019area marina protetta, secondo i legali di Port Louis, violava i termini degli Accordi di Lancaster House, e di conseguenza anche importanti disposizioni della Convenzione sul diritto del mare rispetto all\u2019utilizzo delle zone marine. Su questi punti, nel lodo dell\u2019aprile 2015, i cinque arbitri si espressero in favore di Mauritius. Il collegio, tuttavia, ritenne di non avere giurisdizione su un\u2019altra rivendicazione avanzata dallo Stato ricorrente, secondo la quale il Regno Unito difettava dell\u2019autorit\u00e0 per stabilire un\u2019area marina protetta. Ai sensi della Convenzione sul diritto del mare, infatti, tale autorit\u00e0 spetta solamente allo Stato costiero.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, Mauritius rivendica per s\u00e9 tale prerogativa, ritenendo che il controllo esercitato dalla Gran Bretagna avvenga in virt\u00f9 di meri poteri di amministrazione. Per il tribunale (che sul punto deliber\u00f2 a maggioranza, visto il dissenso di due arbitri), la questione non riguardava l\u2019interpretazione di norme della Convenzione sul diritto del mare, bens\u00ec l\u2019attribuzione della sovranit\u00e0 sull\u2019arcipelago, ed eccedeva quindi le competenze giurisdizionali del collegio.<\/p>\n<p><strong>La trafila giudiziaria<\/strong><br \/>\nLa discussione sviluppatasi in seno alle Nazioni Unite all\u2019esito del lodo arbitrale spinse l\u2019Assemblea generale a richiedere, nel 2017, un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia. Due i quesiti sottoposti ai giudici de L\u2019Aia: in primis se nel 1968, quando a Mauritius fu riconosciuta l\u2019indipendenza a seguito della separazione delle Isole Chagos, il processo di decolonizzazione poteva considerarsi legittimamente compiuto. In secondo luogo \u2013 e come conseguenza al primo quesito -, quali provvedimenti fossero richiesti dalle norme di diritto internazionale in relazione al permanente controllo esercitato dal Regno Unito sull\u2019arcipelago, con particolare riferimento all\u2019impossibilit\u00e0, per la Repubblica di Mauritius, di permettere agli abitanti originali di fare ritorno sulle isole.<\/p>\n<p>Nel <a href=\"https:\/\/www.icj-cij.org\/en\/case\/169\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">parere<\/a> rilasciato lo scorso febbraio, la Corte ha affrontato, in primo luogo, il nodo giurisdizionale che aveva impedito al tribunale arbitrale di esprimersi in materia di diritti costieri. Sul punto, i giudici hanno chiarito che le domande poste dall\u2019Assemblea generale riguardavano il processo di decolonizzazione, e non incidevano quindi sulla disputa bilaterale fra Mauritius e Regno Unito in materia di sovranit\u00e0 sull\u2019arcipelago. Sul merito, poi, la Corte si \u00e8 espressa in maniera sorprendentemente univoca: quanto al primo punto, i giudici hanno ritenuto che, nel 1968, il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/10\/catalogna-indipendenza-assenza-diritto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>diritto all\u2019autodeterminazione dei popoli<\/strong><\/a> avesse ottenuto il rango di norma di diritto consuetudinario internazionale. Come spesso accade nei giudizi della Corte internazionale di giustizia, e salvo qualche riferimento a risoluzioni dell\u2019Assemblea generale, il parere asserisce la conclusione, pi\u00f9 che supportarla per mezzo di argomentazioni giuridiche.<\/p>\n<p>Tant\u2019\u00e8: stabilita l\u2019obbligatoriet\u00e0 della norma in questione, la Corte deduce che il Regno Unito si \u00e8 reso colpevole di una sua violazione, perch\u00e9 <strong>Mauritius non fu messa in condizione di esprimere liberamente il suo consenso alla separazione delle Isole Chagos dal territorio nazionale<\/strong>. Di conseguenza, la Corte risponde negativamente al primo quesito: quando la separazione avvenne, il processo di decolonizzazione non era stato completato in maniera legittima. Avendo cos\u00ec risolto il primo nodo della controversia, alla Corte bastano sei paragrafi per liquidare il secondo: la protratta amministrazione delle Isole Chagos da parte del Regno Unito rappresenta un atto illecito di carattere continuativo, e comporta l\u2019insorgere di responsabilit\u00e0 internazionale. Pertanto, su Londra incombe l\u2019obbligo di portare a termine l\u2019amministrazione dell\u2019arcipelago nel pi\u00f9 breve tempo possibile, cos\u00ec da <strong>permettere a Mauritius di completare la decolonizzazione<\/strong> del suo territorio in conformit\u00e0 al diritto dei popoli all\u2019autodeterminazione.<\/p>\n<p><strong>Il dato politico<\/strong><br \/>\n\u00c8 sulla base del parere della Corte, dunque, che l\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione del 22 maggio. Ed \u00e8 con quello stesso parere che le Nazioni Unite paiono aver finalmente scoperto le problematiche giuridiche legate al mantenimento di avamposti coloniali. \u00c8 difficile prevedere se, e soprattutto quando, il Regno Unito decider\u00e0 di conformarsi alle raccomandazioni non vincolanti della Corte e dell\u2019Onu: nel 2016, il governo britannico ha esteso la concessione dell\u2019utilizzo di Diego Garcia agli Stati Uniti fino al 2036.<\/p>\n<p>Resta da vedere, inoltre, se altre situazioni analoghe saranno sottoposte al vaglio della giustizia internazionale. Viene da pensare, ad esempio, all\u2019isola di <strong>Mayotte<\/strong>, territorio d\u2019oltremare francese rivendicato dall\u2019Unione delle Comore: e forse non \u00e8 un caso che, nel voto sulla risoluzione a proposito delle Isole Chagos, gli emissari di Parigi abbiano scelto di astenersi.<\/p>\n<p><em>Foto di copertina \u00a9 Alberto Pezzali\/Pacific Press via ZUMA Wire<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 22 maggio, l\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che invita il Regno Unito a cessare l\u2019occupazione delle Isole Chagos entro sei mesi. 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