{"id":74727,"date":"2019-07-11T08:59:14","date_gmt":"2019-07-11T06:59:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=74727"},"modified":"2019-07-12T09:29:32","modified_gmt":"2019-07-12T07:29:32","slug":"migranti-decreto-sicurezza-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/07\/migranti-decreto-sicurezza-bis\/","title":{"rendered":"Migranti: sovranit\u00e0 del mare e Decreto Sicurezza-bis"},"content":{"rendered":"<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">Nelle settimane scorse il governo italiano <a href=\"http:\/\/www.affaritaliani.it\/cronache\/ecco-il-testo-integrale-del-decreto-sicurezza-bis-approvato-dal-cdm-609941.html\">ha adottato<\/a> il <strong>Decreto Sicurezza-bis<\/strong> \u201crecante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica\u201d. Il Ministero dell\u2019Interno potr\u00e0 emanare, di concerto con i Ministeri dei Trasporti e della Difesa, provvedimenti atti a \u201climitare o vietare l\u2019ingresso, il transito o la sosta di navi private nel mare territoriale &#8230; per motivi di ordine e sicurezza pubblica\u201d.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">In sostanza, il Viminale dispone ora di un adeguato strumento per impedire l\u2019accesso nelle acque territoriali italiane a navi responsabili di attivit\u00e0 di<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/07\/migranti-soccorso-mare-italia\/\"><strong> soccorso<\/strong><\/a> in zone di competenza di altri Stati. Apparentemente tale normativa va a colmare quel vuoto che aveva animato molte discussioni circa la questione dei &#8216;porti chiusi&#8217; alle navi <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/blogpost\/contro-massacro-ong-fatti-opinione\/\"><strong>Ong<\/strong><\/a> che abbiano agito nella zona Sar libica e quindi violando le competenze di Tripoli riconosciute sia dalle autorit\u00e0 italiane che dall\u2019Unione europea.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>Dubbi sul Decreto Sicurezza-bis<\/strong><br \/>\nTuttavia, il testo del Decreto,\u00a0secondo molti esperti in materia, solleva alcuni dubbi e, tra questi, assume rilievo la questione della legalit\u00e0 delle misure nei confronti di navi che intendano entrare nel territorio nazionale, anche alla luce delle vicende degli ultimi giorni, come il caso della Sea Watch 3 o del veliero Alex appartenente alla Ong Mediterranea.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">Le disposizioni rilevanti le incontriamo nei primi due articoli. Sinteticamente, si prevede il potere per il ministro dell&#8217;Interno di \u201climitare o vietare l\u2019ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale\u201d e una sanzione per il comandante<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>che non dovesse<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>rispettare<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>tale divieto. Alcuni hanno fatto notare che tali misure sono contrastanti con gli obblighi derivanti per l\u2019Italia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Cnudm).<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">La questione principale \u00e8 quella relativa alla possibilit\u00e0 di vietare l\u2019ingresso nelle acque territoriali. In base alla Convenzione Onu ogni Stato ha delle acque territoriali, che si estendono per 12 miglia marine. All\u2019interno di tale aerea, lo Stato costiero gode di sovranit\u00e0, limitata per\u00f2 al diritto di passaggio inoffensivo<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>attribuito alle navi di altri Stati; di conseguenza, non si potrebbe<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>impedire il passaggio di navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo, mentre si possono adottare misure necessarie negli altri casi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>La questione del passaggio inoffensivo<\/strong><br \/>\nOccorre, tuttavia, considerare due aspetti. In primo luogo, cosa si intende per passaggio inoffensivo e in quali casi<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>il passaggio di una nave non \u00e8 pi\u00f9 tale, autorizzando il governo di uno Stato ad adottare<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>misure nei suoi confronti. In secondo luogo, in quali casi lo Stato costiero pu\u00f2 adottare misure nei confronti di navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">Il passaggio consiste nella navigazione con il fine di attraversare semplicemente il mare territoriale, in maniera rapida e continua, tranne alcune eccezioni previste dalla Cnudm, come situazioni di forza maggiore, pericolo o necessit\u00e0 di prestare soccorso o assistenza ad altre navi in pericolo. Di conseguenza, l\u2019ingresso, transito o sosta in acque territoriali di uno Stato al fine di prestare soccorso o assistenza a chi \u00e8 in pericolo, o l\u2019ingresso di una nave in situazione essa stessa di pericolo, non autorizza lo Stato costiero ad adottare misure contro tale nave.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">Mentre per ci\u00f2 che riguarda il carattere &#8216;inoffensivo&#8217;, questo si intende rispettato se non reca pregiudizio alla pace, buon ordine e sicurezza dello Stato costiero. Tra le attivit\u00e0 che rendono il passaggio &#8216;offensivo&#8217; troviamo \u201clo scarico o carico di persona in violazione alle norme in materia di immigrazione dello Stato costiero\u201d: in tale caso lo Stato costiero pu\u00f2 intervenire.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\"><strong>Soccorso in mare e violazione delle leggi sull&#8217;immigrazione<\/strong><br \/>\n<strong>T<\/strong>uttavia, l\u2019ingresso di una nave che trasporta persone soccorse in mare rispettando l\u2019obbligo internazionale di salvare vite umane in mare non pu\u00f2 considerarsi come un\u2019attivit\u00e0 che viola le leggi sull\u2019immigrazione di uno Stato, a condizione naturalmente che l\u2019obiettivo sia semplicemente quello di portare a terra le persone soccorse. Non si pu\u00f2 quindi vietare il passaggio inoffensivo ad una nave che abbia soccorso persone in pericolo, anche al di fuori delle acque territoriali, qualora questa intenda entrare per compiere il proprio obbligo di salvare vite umane.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">In alcuni casi, lo Stato costiero pu\u00f2 sospendere<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>temporaneamente il passaggio inoffensivo in determinate zone delle sua acque territoriali. Questa norma ha delle condizioni, come la temporaneit\u00e0, la specificit\u00e0 delle zone e la non discriminazione. <\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">E\u2019 opportuno evidenziare come queste norme non siano isolate, ma vadano lette insieme a tutte le altre norme del diritto del mare e del diritto internazionale, tra cui quelle sull\u2019obbligo di prestare soccorso e di collaborare a tal fine, sulla tutela dei diritti umani e sui diritti dei rifugiati. <\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s1\">Tale analisi rileva una difformit\u00e0 tra il decreto sicurezza e il diritto internazionale del mare. In ogni caso dipender\u00e0 molto dall\u2019applicazione del decreto. Le prime applicazioni sembrano segnalare la volont\u00e0 del governo italiano di mettere da parte una serie di obblighi giuridici, prendendo di mira una sola categoria di navi, quelle delle Ong. Bisogna altres\u00ec ricordare che secondo il diritto internazionale qualsiasi nave che si trovi in pericolo ha la possibilit\u00e0 di entrare nei porti di qualsiasi Stato, a prescindere dal permesso concesso o meno.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle settimane scorse il governo italiano ha adottato il Decreto Sicurezza-bis \u201crecante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica\u201d. 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