{"id":74741,"date":"2019-07-11T19:16:34","date_gmt":"2019-07-11T17:16:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=74741"},"modified":"2019-07-16T09:03:48","modified_gmt":"2019-07-16T07:03:48","slug":"migranti-chiusura-porti-respingimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/07\/migranti-chiusura-porti-respingimenti\/","title":{"rendered":"Migranti: chiusura dei porti, respingimenti e arrivi illegali"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Le recenti e continue polemiche sui modi per impedire un afflusso indiscriminato di <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/mover-migration-in-europe\/\"><strong>migranti<\/strong> <\/a>sulle coste italiane, e in particolare sulla <strong>chiusura dei porti<\/strong>, hanno messo in luce come occorra individuare meccanismi per disciplinare il fenomeno, che siano nello stesso tempo efficaci e conformi alla normativa internazionale.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>La chiusura dei porti<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">La prima misura che ha suscitato aspre reazioni \u00e8 quella della chiusura dei porti, disposta dal cosiddetto\u00a0<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/07\/migranti-decreto-sicurezza-bis\/\"><strong>Decreto Sicurezza bis<\/strong><\/a>. La chiusura \u00e8 lecita secondo il diritto internazionale? Direi di s\u00ec. Senza scomodare improbabili sentenze della Corte internazionale di giustizia (Cig), richiamate erroneamente, basti citare la Convenzione sul regime internazionale dei porti, entrata in vigore nel 1927, che concede l\u2019accesso a titolo di reciprocit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ci\u00f2 significa che l\u2019accesso ricade sotto la discrezionalit\u00e0 dello Stato costiero, sempre che non esista un trattato che conceda tale diritto agli Stati contraenti. N\u00e9 pu\u00f2 essere invocato il diritto di passaggio inoffensivo stabilito dal diritto del mare a favore di tutte le bandiere. Tale diritto vale per l\u2019ingresso e l\u2019uscita dal porto, purch\u00e9 lo Stato costiero abbia accordato l\u2019accesso alla nave straniera.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Tra l\u2019altro, secondo l\u2019art. 25, comma 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, lo Stato costiero pu\u00f2 prendere le misure necessarie per prevenire la violazione alle condizioni stabilite per l\u2019accesso alle acque interne e quindi ai porti. Anche la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, pronunciandosi sulle misure provvisorie nel caso della Sea Watch (25 giugno 2019), non ha affermato che all\u2019Italia incombesse l\u2019obbligo di far approdare la nave in un porto sotto la sua sovranit\u00e0. Ha solo preso atto dei soccorsi che erano stati prestati, confidando che, all\u2019occorrenza, questi non sarebbero mancati.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ovviamente il diritto dello Stato costiero di chiudere i porti deve essere contemperato, nel caso concreto, con \u201celementari considerazioni d\u2019umanit\u00e0\u201d, per dirla con la giurisprudenza della Cig, o con pi\u00f9 esplicite cause di esclusione del fatto illecito come lo stato di necessit\u00e0, la forza maggiore o l\u2019estremo pericolo, che potrebbero indurre il comandante della nave ad entrare in un porto altrui, nonostante il divieto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ci\u00f2 detto, \u00e8 da chiedersi se la politica della chiusura dei porti si sia rivelata un efficace contrasto contro l\u2019immigrazione illegale. Direi di no, o comunque ha avuto un\u2019efficacia solo parziale. A parte l\u2019ingresso di navi come la Sea Watch, che hanno osato sfidare divieti e mezzi di contrasto, la chiusura dei porti \u00e8 inefficace nei confronti dei numerosi migranti che usano piccoli natanti per sbarcare sulle nostre coste.\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Ricerca e Salvataggio<br \/>\n<\/b>La <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/07\/migranti-soccorso-mare-italia\/\">salvaguardia della vita umana<\/a> in mare \u00e8 uno dei principi fondamentali del diritto internazionale del mare. Tale principio \u00e8 previsto e disciplinato dall\u2019art. 98 dell\u2019omonima Convenzione delle Nazioni Unite, nonch\u00e9 da due convenzioni stipulate qualche decina di anni fa: la Convenzione sulla sicurezza della vita umana in mare (Solas, nell\u2019acronimo inglese) del 1974 e la Convenzione sulla ricerca e soccorso in mare (Sar nell\u2019acronimo inglese) o Convenzione di Amburgo del 1979.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Tale complesso normativo \u00e8 stato stipulato per far fronte a naufragi occasionali e, in via interpretativa, si cerca di applicarlo alle migrazioni mediterranee, ma a questo fine la normativa \u00e8 completamente inadeguata, nonostante gli emendamenti apportati, ad esempio quelli del 2004. Basti ricordare che la Convenzione di Londra sul salvataggio del 1989 dispone che colui che opera il salvataggio abbia diritto a una ricompensa per l\u2019opera prestata! <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Il Protocollo di Palermo contro il traffico di migranti (2000), stipulato nel quadro delle Nazioni Unite, detta disposizioni per fare fronte al fenomeno, prevedendo anche il fermo della nave dedicata ai traffici. Ma in alto mare una nave battente bandiera altrui pu\u00f2 essere fermata solo con il consenso dello Stato della bandiera o su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come \u00e8 avvenuto per l\u2019operazione <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/04\/eunavformed-dopo-accordi-cooperazione\/\"><strong>Eunavformed Sophia<\/strong><\/a>. In ogni caso si potrebbe agire contro i barconi dei migranti sul presupposto che siano natanti non immatricolati e privi di nazionalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Blocco navale e interdizione marittima<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">Il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2011\/06\/blocco-navale-nato-contro-i-migranti\/\"><strong>blocco<\/strong><\/a> delle coste libiche \u00e8 operazione impraticabile. Si tratta di misura attuabile in un contesto bellico. In tempo di pace, il blocco \u00e8 un\u2019operazione vietata e addirittura rientra nel catalogo degli atti aggressivi, secondo l\u2019omonima risoluzione delle Nazioni Unite. Tra l\u2019altro il blocco, che dovrebbe essere attuato mediante una considerevole forza navale, comporta che nessuna nave possa entrare o uscire dalla costa bloccata. Nel caso concreto, si tratterebbe di un blocco parziale, volto ad impedire il trasporto di migranti ed attuato solo in uscita dalle coste libiche. Ma \u00e8 impensabile che le navi cariche di emigranti siano scoraggiate dal blocco, la cui violazione comporterebbe la confisca della nave, ma necessariamente il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Anche le misure di interdizione marittima sarebbero difficili da attuare. L\u2019interdizione comporterebbe la messa in opera di mosse cinetiche volte ad impedire che la nave prosegua la navigazione per costringerla al ritorno nel porto di origine. Ma la sua attuazione pratica sarebbe tutta da dimostrare, essendo difficile pensare che il natante carico di migranti si lasci intimidire e inverta la rotta. Tra l\u2019altro la politica di interdizione da noi attuata nei confronti delle navi provenienti dall\u2019Albania si risolse in un disastro navale e dovette essere interrotta.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Il divieto di espulsione verso Stati che non rispettano diritti umani<br \/>\n<\/b>Come dimostrano recenti e passate vicende lo Stato italiano finisce per essere responsabile del destino di centinaia (se non migliaia) di persone, quantunque entrate illegalmente in Italia o soccorse nelle operazioni marittime o addirittura consegnate alla guardia costiera libica o comunque da questa recuperate mediante l\u2019assistenza italiana. Si tratta di condotte che potrebbero integrare la violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2017\/12\/migranti-italia-diritti-libia\/\"><strong>diritti dell\u2019uomo<\/strong><\/a>. Potrebbe il governo italiano dichiarare sospesi i diritti accordati dalla Convenzione sul presupposto che le ricorrenti ondate immigratorie mettono in pericolo la vita della nazione?<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Teoricamente s\u00ec. Ma si tratterebbe di un\u2019arma scarica, poich\u00e9 non possono essere in alcun modo sospesi i divieti che impediscono di sottoporre un individuo a trattamenti inumani e degradanti. Tutti i meccanismi sopra individuati (blocco, interdizione, consegna dei migranti, direttamente o indirettamente a organi dello Stato straniero responsabile di tortura o trattamenti assimilabili) potrebbero integrare una violazione delle norme internazionali.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>Ci\u00f2 vale, in linea di principio, anche per gli accordi di riammissione e l\u2019espulsione di migranti in situazione irregolare, provenienti da Stati i cui quarti di democraticit\u00e0 e rispetto dei diritti dell\u2019uomo lasciano a desiderare, per esprimerci con un eufemismo.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Misure possibili<br \/>\n<\/b><\/span><span class=\"s1\">Non esistono misure che possano risolvere immediatamente, e una volta per tutte, il fenomeno delle migrazioni illegali. Si pu\u00f2 solo pensare a programmi, che richiedono un notevole lasso di tempo per la loro attuazione. Un punto fermo \u00e8 comunque il seguente: gli Stati europei non possono mettere in pericolo le libert\u00e0 conquistate, che debbono essere applicate a tutti gli individui, cittadini e stranieri, che ricadono sotto la loro giurisdizione.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ci\u00f2 detto, occorre dare una realistica interpretazione delle norme. Ad esempio, come si fa a sostenere che il trasferimento di migranti su una motovedetta libica integri gli estremi di un\u2019espulsione in massa? Si dovr\u00e0, appena se ne presenta l\u2019occasione, operare in modo che la Corte di Strasburgo riveda la giurisprudenza precedente. Eguali considerazioni valgono, anche se solo in parte, per la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. Addirittura, secondo un\u2019opinione supportata dai lavori preparatori, la Convenzione non si applicherebbe in alto mare!<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Occorre anche prevedere politiche di riammissione, che non comportino l\u2019accusa di espulsione dei migranti illegali verso luoghi dove sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Non si tratta di esportare la democrazia, ma l\u2019Ue potrebbe essere determinante con una politica (effettiva) di condizionalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ovviamente non si possono criminalizzare le <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/ONG_(Italia)\"><strong>Ong<\/strong><\/a>, che sono espressione fondamentale delle democrazie liberali. Tuttavia, esse non possono pretendere di sostituirsi agli Stati nell\u2019opera di ricerca e soccorso, che \u00e8 compito primario dei governi, che devono tenere conto delle esigenze umanitarie, ma anche di quelle di sicurezza. Un discorso che deve essere affrontato a livello europeo mediante una disciplina uniforme. La missione Eunavformed Sophia non ha pi\u00f9 una componente navale e non ha potuto completare il suo ruolo, che avrebbe comportato la distruzione dei battelli degli scafisti sulle coste libiche.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/04\/libia-haftar-sarraj-italia\/\"><strong>Libia<\/strong><\/a> \u00e8 il principale fattore di instabilit\u00e0, in buona parte responsabile dell\u2019impossibilit\u00e0 di attuare politiche di respingimento conformi ai diritti dell\u2019uomo. La trasformazione della Libia da Stato fallito a Stato effettivo postula una politica di intervento (robusto) da parte del Consiglio di Sicurezza dell&#8217;Onu per il momento impensabile. Occorre ricollocare i flussi migratori su canali regolari ed \u00e8 necessario una effettiva politica europea attualmente carente. Senza dimenticare i lavori nel quadro delle Nazioni Unite, essendo l\u2019immigrazione illegale un fenomeno globale. L\u2019Italia, insieme ad altri Stati europei, si \u00e8 astenuta in occasione dell\u2019adozione del <i>Global Pact for Migration<\/i> adottato dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine del 2018. Invece di boicottare il Patto, che non \u00e8 uno strumento vincolante, occorre proporre, in occasione dei lavori preparatori delle riunioni collegiali e in altri consessi previsti dal Patto, politiche realistiche ed efficaci.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le recenti e continue polemiche sui modi per impedire un afflusso indiscriminato di migranti sulle coste italiane, e in particolare sulla chiusura dei porti, hanno messo in luce come occorra individuare meccanismi per disciplinare il fenomeno, che siano nello stesso tempo efficaci e conformi alla normativa internazionale. 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