{"id":75034,"date":"2019-08-09T12:02:26","date_gmt":"2019-08-09T10:02:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=75034"},"modified":"2019-08-18T07:38:36","modified_gmt":"2019-08-18T05:38:36","slug":"privazione-cittadinanza-italiana-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/08\/privazione-cittadinanza-italiana-europea\/","title":{"rendered":"Privazione della cittadinanza italiana e cittadinanza dell\u2019Ue"},"content":{"rendered":"<p>Ora che il <strong><a href=\"https:\/\/www.huffingtonpost.it\/entry\/sandro-gozi-nel-governo-di-parigi-diventa-un-caso-lega-e-m5s-allattacco-traditore-dellitalia_it_5d3f435ae4b0d24cde03ff35\"><em>caso\u00a0Goz<\/em><\/a>i<\/strong> si \u00e8 momentaneamente sopito conviene riflettere sulla problematica della perdita e revoca della <strong>cittadinanza<\/strong> italiana non solo alla luce del nostro ordinamento, ma anche in relazione alle norme di diritto internazionale\u00a0 e alle regole dell\u2019Unione europea(<strong>Ue<\/strong>). Riassumiamo i termini del problema.<\/p>\n<p>Sandro Gozi, cittadino italiano, si \u00e8 candidato alle elezioni per il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/parlamento-europeo-verso-le-elezioni\/\">Parlamento europeo<\/a> (Pe) nelle liste francesi e precisamente nella formazione &#8216;R\u00e9publique En Marche&#8217;, che fa capo al presidente Emmanuel Macron. Comportamento perfettamente legittimo poich\u00e9 le liste per le elezioni europee, formate su basi nazionali, sono aperte anche a cittadini appartenenti ad altri Stati dell\u2019Unione. Gozi non \u00e8 stato immediatamente eletto, ma \u00e8 nella lista dei cinque nominativi che dovrebbero accedere al Pe, una volta attuata la <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/06\/ue-gb-farage-bipolarismo-brexit\/\"><strong>Brexit<\/strong><\/a>\u00a0con la conseguente messa a disposizione della Francia di cinque seggi supplementari.<\/p>\n<p>Nell\u2019attesa, Gozi \u00e8 diventato &#8216;charg\u00e9 de mission\u201d&#8217;per\u00a0 l\u2019attuazione del <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/ue-nomi-agende-speciale\/\">futuro assetto della Commissione europea<\/a> presso il primo ministro francese Edouard Philippe. A quanto pare, non si tratta dell\u2019assunzione di una carica governativa, quale quella di ministro o sottosegretario, ma solo di una funzione di consigliere, che peraltro \u00e8 resa politicamente rilevante dall\u2019attuale momento, in cui si discute della configurazione della futura Commissione, e dal fatto che il consigliere risponde direttamente al primo ministro.<\/p>\n<p>In <strong>Italia<\/strong> si sono subito sollevate proteste, a livello dei vertici governativi e da parte di esponenti politici della destra, che hanno accusato Gozi di venir meno ai doveri di fedelt\u00e0 nei confronti della Patria, chiedendone la privazione della cittadinanza. La vicenda ha avuto una discreta eco anche nella stampa francese, ma non mi sembra che ci siano state prese di posizione a livello governativo.<\/p>\n<p><strong>Cosa dispone la legge italiana<br \/>\n<\/strong>La perdita della cittadinanza \u00e8 disciplinata per legge. Le fattispecie, per quello che qui interessa, sono regolate dall\u2019art. 12 della legge sulla cittadinanza (L. 5 febbraio 1992, n. 91).\u00a0 A parte il caso in cui l\u2019Italia sia in guerra con un altro Stato, l\u2019art. 12, comma 1 stabilisce che:<\/p>\n<p>\u201cIl cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l&#8217;Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all&#8217;intimazione che il Governo italiano pu\u00f2 \u00a0rivolgergli di abbandonare l&#8217;impiego, la carica o il servizio militare\u201d.<\/p>\n<p>Quindi la perdita della cittadinanza non \u00e8 automatica, ma presuppone un\u2019intimazione da parte del governo di abbandonare l\u2019incarico e solo in caso di non ottemperanza il governo pu\u00f2 privarlo della cittadinanza. Si tratta pertanto di un atto \u00a0per certi aspetti discrezionale, di natura sanzionatoria, ulteriormente disciplinato da un DPR (572\/1993, art.9), che stabilisce come l\u2019intimazione sia oggetto di un decreto del ministro dell\u2019Interno. Il primo Decreto Legge Sicurezza ha aggiunto una fattispecie di revoca della cittadinanza nei confronti di chi, naturalizzato italiano, abbia commesso atti di terrorismo o altri reati particolarmente odiosi (L. 1.12. 2018, art. 14).<\/p>\n<p>La cittadinanza non pu\u00f2 essere revocata per motivi politici. Il divieto \u00e8 stabilito dall\u2019art. 22 della Costituzione. Quello di prestare servizio militare \u00e8 chiaro. Ma cosa s\u2019intende per impiego pubblico o carica pubblica? I due termini, specialmente il primo, si prestano a divergenti interpretazioni e, se intesi con una certa ampiezza, possono avere conseguenze aberranti, che provocano un danno irreparabile per l\u2019interessato. Occorre allora riflettere se un rimedio possa essere trovato nel diritto internazionale e\/o nel diritto UE.<\/p>\n<p><strong>Il diritto internazionale<br \/>\n<\/strong>Gli Stati ammettono difficilmente limitazioni alle loro prerogative di disciplinare la cittadinanza e in particolare la sua revoca. Disposizioni elementari possiamo trovarle nella Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo, secondo cui nessuno pu\u00f2 essere privato \u201carbitrariamente\u201d della cittadinanza. Ormai la disposizione ha natura giuridica vincolante e il segretario generale delle Nazioni Unite ha pubblicato un elaborato Rapporto in materia (2013), che esemplifica i casi di privazione arbitraria.<\/p>\n<p>La privazione della cittadinanza pu\u00f2 avere come conseguenza l\u2019apolidia, qualora l\u2019individuo non sia fornito di altra cittadinanza. Al fine di contenerne gli effetti negativi, sono state stipulate convenzioni a livello universale e a livello regionale. Quanto alle prime, \u00e8 da ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sull\u2019apolidia del 1961. Essa consente per\u00f2 a uno Stato contraente di formulare una riserva per il mantenimento in vigore della legislazione nazionale in materia di privazione della cittadinanza per la violazione dei doveri di lealt\u00e0 verso lo Stato o altre trasgressioni specificamente elencate. Di tale riserva si \u00e8 avvalsa l\u2019Italia quando ha aderito \u00a0alla Convenzione nel 2015.<\/p>\n<p>Quanto alle seconde, viene in rilievo la Convenzione europea sulla nazionalit\u00e0 del 1997. Anch\u2019essa detta disposizioni per limitare i casi di privazione della cittadinanza. Ma la Convenzione non \u00e8 in vigore per il nostro Paese, che l\u2019ha solo firmata, ma non ratificata (l\u2019Italia ha invece ratificato la Convenzione europea del 1963 sull\u2019eliminazione dei casi di doppia nazionalit\u00e0).<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, credo che le disposizioni nazionali sulla privazione della cittadinanza dovrebbero essere interpretate tenendo conto del divieto di una sua privazione arbitraria. In particolare, si dovrebbe tener conto dell\u2019incidenza dei principi di diritto internazionale sulla legislazione interna, specialmente quando la privazione della cittadinanza dipende da un procedimento che viene messo in moto dall\u2019esecutivo, come avviene per la legge italiana.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Unione europea<br \/>\n<\/strong>I cittadini degli Stati membri dell\u2019Ue godono anche della cittadinanza europea. Essa si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. Tra i diritti attribuiti, rileva il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Pe e a quelle comunali dello Stato membro di residenza. Il legislatore europeo non ha inteso sostituirsi al legislatore nazionale e non ha quindi regolato la cittadinanza negli Stati membri.<\/p>\n<p>Ma la cittadinanza europea produce inevitabili conseguenze sulle legislazioni nazionali. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia dell&#8217;Ue in una sentenza di quest\u2019anno, che conferma una giurisprudenza precedente. Secondo la Corte, \u00e8 legittimo per uno Stato membro garantire il rispetto del principio di solidariet\u00e0 e di lealt\u00e0 tra se stesso e i propri cittadini. Ma poich\u00e9 la privazione della cittadinanza nazionale determina la perdita di quella europea, occorre valutarne le conseguenze in base al principio di solidariet\u00e0 e agli effetti negativi che essa produrrebbe sui diritti garantiti dall\u2019ordinamento dell\u2019Ue, che l\u2019individuo non potrebbe pi\u00f9 esercitare.<\/p>\n<p>Sarebbe pertanto assurdo che un individuo, privato della cittadinanza del proprio Paese, ma in procinto di diventare membro del Pe in quanto eletto in un altro Paese dell\u2019Ue, non potesse pi\u00f9 diventare parlamentare europeo poich\u00e9 privato della propria cittadinanza nazionale e, automaticamente, di quella europea.<\/p>\n<p><strong>Potenziali rimedi<br \/>\n<\/strong>Non esiste un unico rimedio, ma si pu\u00f2 procedere per gradi allo scopo di evitare conseguenze non conformi al diritto. In primo luogo, occorre evitare che la privazione della cittadinanza si configuri come una privazione arbitraria della stessa, per non incorrere nella violazione della norma internazionale che interdice una tale condotta. L\u2019art. 12 della legge sulla cittadinanza conferisce al governo sufficiente discrezionalit\u00e0 per apprezzare se, nel caso concreto, sussistano elementi di adeguata gravit\u00e0 per la privazione della cittadinanza italiana.\u00a0 In secondo luogo, occorre tener presente che la privazione della cittadinanza italiana comporta automaticamente anche la decadenza da quella europea, tranne che l\u2019individuo sia dotato di altra cittadinanza di stato membro Ue.<\/p>\n<p>Quindi la privazione della cittadinanza comporterebbe un <em>vulnus<\/em> particolarmente grave poich\u00e9 impedirebbe il godimento e l\u2019esercizio di diritti che derivano dall\u2019ordinamento dell\u2019Ue. Il che produce un restringimento dei poteri dello Stato nazionale in materia di privazione della cittadinanza, come espressamente statuito dalla Corte di Giustizia dell\u2019Ue.<\/p>\n<p>Ma a nostro avviso occorre esaminare la questione sotto un profilo pi\u00f9 ampio\u00a0 e differenziare tra impieghi e cariche pubbliche presso Stati Ue, da una parte, e presso Stati terzi, dall\u2019altra. Il processo di integrazione europea fa si che uno Stato membro non possa essere considerato a pieno titolo uno Stato &#8216;estero&#8217;, ma uno Stato con cui noi condividiamo valori essenziali. La visione \u00e8 che tali valori\u00a0 siano \u00a0destinati a confluire nell\u2019ambito di\u00a0 uno Stato federale (o confederale), composto dagli attuali Stati Ue.<\/p>\n<p>Stando cos\u00ec le cose, il dovere di lealt\u00e0 del cittadino europeo dovrebbe essere professato nei confronti dello Stato federale\/confederale e non si vede come il singolo possa trasgredire tale dovere se assuma un impiego o una carica pubblica indifferentemente presso uno qualsiasi degli Stati membri. Spingendo all\u2019estremo l\u2019analogia, si potrebbe affermare che, cos\u00ec come attualmente avviene negli Stati federali, dove l\u2019individuo pu\u00f2 prestare la propria opera presso il governo locale di qualsiasi Stato membro, altrettanto dovrebbe avvenire nel campo dell\u2019Ue. Ma se cos\u00ec \u00e8, il prossimo passo da fare \u00e8 prevedere una modifica dell\u2019art. 12 della legge sulla cittadinanza, differenziando chiaramente tra Stati esteri, in senso stretto, e Stati membri dell\u2019Ue.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ora che il caso\u00a0Gozi si \u00e8 momentaneamente sopito conviene riflettere sulla problematica della perdita e revoca della cittadinanza italiana non solo alla luce del nostro ordinamento, ma anche in relazione alle norme di diritto internazionale\u00a0 e alle regole dell\u2019Unione europea(Ue). Riassumiamo i termini del problema. 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