{"id":75210,"date":"2019-09-02T13:04:36","date_gmt":"2019-09-02T11:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=75210"},"modified":"2019-09-05T13:54:25","modified_gmt":"2019-09-05T11:54:25","slug":"unione-bancaria-si-riserva-karlsruhe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/09\/unione-bancaria-si-riserva-karlsruhe\/","title":{"rendered":"Ue: Unione bancaria, s\u00ec con riserva da Karlsruhe"},"content":{"rendered":"<p>Il 30 luglio scorso \u00e8 arrivata una nuova sentenza della<strong><a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/03\/no-di-karlsruhe-alla-soglia-del-3\/\"> Corte costituzionale tedesca<\/a><\/strong> in materia di<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/02\/karlsruhe-dichiara-vincitore-il-diritto-ue\/\"> diritto <strong>Ue<\/strong><\/a>, che ripropone lo schema \u201cJa-aber-Urteil\u201d (sentenza-s\u00ec-per\u00f2). E\u2019 uno schema che troviamo gi\u00e0 nelle decisioni Solange 2 (1986) e Maastricht (1993) e pi\u00f9 di recente nelle pronunce Lisbona (2009), Mes (2014), Omt (2016). Questa volta era in discussione l\u2019<strong>Unione bancaria<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2014\/03\/lunione-bancaria-ai-tempi-supplementari\/\">Ub<\/a>), comprensiva del regolamento\u00a0 del 2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza unico (Mvu) e di quello del 2014 riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico (Mru). I giudici di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Corte_costituzionale_federale_tedesca\"><strong>Karlsruhe<\/strong><\/a> hanno mandata assolta l\u2019Ub, ma con riserva, richiedendo in particolare che le sue norme\u00a0 siano interpretate in modo restrittivo.<\/p>\n<p>A questo risultato la Corte \u00e8 giunta attraverso una poderosa sentenza di ben 138 pagine e 320 paragrafi. I regolamenti alla base dell\u2019Unione bancaria sono ivi assoggettati a una approfondita verifica delle due tradizionali condizioni suscettibili di bloccarne l\u2019applicabilit\u00e0 in Germania: conferimento di competenze al di l\u00e0 dei Trattati (<em>Ultra-vires Kontrolle<\/em>) e contrariet\u00e0 a principi costituzionali inderogabili (<em>Verfassungsidentit\u00e4t Kontrolle<\/em>). Non \u00e8 questa la sede per analizzare in dettaglio le serrate argomentazioni della Corte; mi limiter\u00f2 qui a fornirne una sintesi, salvo soffermarmi alla fine su di un punto che mi pare meritevole di speciale attenzione.<\/p>\n<p><strong>I dubbi della Corte sulle prerogative della Bce<\/strong><br \/>\nLa Corte non nasconde di nutrire\u00a0 dubbi sulle estese prerogative attribuite alla<a href=\"https:\/\/www.ecb.europa.eu\/ecb\/html\/index.it.html\"><strong> Banca centrale europea<\/strong><\/a> (Bce) in tema di vigilanza bancaria. Ritiene tuttavia di poterli superare stando a una lettura restrittiva dell\u2019art. 127.6 Tfue, che parla di \u201ccompiti specifici\u201d da conferire alla Bce. Ad avviso della Corte, questo esclude che alla Bce possa essere riconosciuta una\u00a0 supervisione piena ed esclusiva del settore bancario, a detrimento delle autorit\u00e0 nazionali. Diversamente, si andrebbe oltre quanto consentito dai Trattati.<\/p>\n<p>Un analogo pericolo\u00a0 \u00e8 prospettato a proposito delle competenze attribuite al Comitato per la risoluzione delle crisi bancarie (Comitato), istituito in base all&#8217;art. 114.1 Tfue. Anche le competenze di questo Comitato devono essere interpretate restrittivamente, per non ledere il principio di attribuzione. Il che la Corte ritiene possibile in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al citato\u00a0 art. 114.1 Tfue.<\/p>\n<p><strong>I controlli della Corte &#8220;ultra vires&#8221; e sul rispetto della \u201cidentit\u00e0 costituzionale\u201d<\/strong><br \/>\nA proposito del controllo \u201c<em>ultra vires<\/em>\u201d, noto che la Corte si attiene ai temperamenti introdotti nella sua sentenza <em>Honeywell<\/em> (2010). Qui si legge che un atto dell\u2019Unione pu\u00f2 essere censurato\u00a0 solo nel caso di una lesione palese e sufficientemente qualificata del principio di attribuzione, tale da incidere in modo strutturalmente significativo sulle prerogative nazionali. Sconfinamenti marginali o discutibili non sono di per s\u00e9 decisivi. Non a caso, dunque, la sentenza in esame esclude, in pi\u00f9 passaggi, che le competenze conferite alla Bce e al Comitato eccedano in maniera palese quanto consentito dai Trattati.<\/p>\n<p>Sempre in tema di controllo \u201c<em>ultra vires<\/em>\u201d, va rimarcata l\u2019adesione della Corte alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di art. 114.1 Tfue. I giudici europei hanno progressivamente esteso la portata di questa norma: non pi\u00f9 solo da utilizzare per l\u2019armonizzazione, ma anche per l\u2019unificazione delle legislazioni nazionali, come pure per la creazione di meccanismi centralizzati volti ad assicurare l\u2019uniforme applicazione del diritto dell\u2019Unione. La Corte non si oppone a questi sviluppi, che vanno peraltro al di l\u00e0 di una lettura letterale dell\u2019art. 114.1 Tfue; anzi, su di essi si basa per giustificare l\u2019istituzione del Comitato nella forma di un\u2019agenzia Ue dotata di indipendenza e personalit\u00e0 giuridica autonoma.<\/p>\n<p>Un rapido cenno ora all\u2019altra tradizionale condizione di applicabilit\u00e0 delle norme Ue, quella inerente al rispetto della \u201cidentit\u00e0 costituzionale\u201d. La Corte manifesta preoccupazioni anche a questo riguardo. Essa osserva che le notevoli competenze attribuite a enti indipendenti come la Bce e il Comitato creano inevitabili tensioni con il principio democratico che permea l\u2019intera costituzione tedesca. L\u2019affievolimento di legittimazione democratica che ne consegue \u00e8 ritenuto tuttavia accettabile in presenza di garanzie compensative di natura amministrativa, giudiziaria e parlamentare a livello europeo e nazionale.\u00a0 Come nota la Corte, queste garanzie esistono ma devono effettivamente funzionare. \u00c8 notevole in proposito l\u2019espresso richiamo alla funzione\u00a0 di controllo che deve esercitare il Parlamento tedesco.<\/p>\n<p><strong>Un contrasto in materia di supervisione bancaria<\/strong><br \/>\nVengo da ultimo al punto che, come sopra anticipato, merita speciale attenzione: riguarda i ruoli rispettivi della Bce e delle autorit\u00e0 nazionali in materia di supervisione bancaria. Su questo punto la Corte prende una posizione opposta a quella dei giudici europei. In effetti, il Tribunale prima (sentenza 16.5.2017) e la Corte di Giustizia poi in sede di convalida della decisione del Tribunale (sentenza 8.5.2019) si sono pronunciati nel senso che in tema di supervisione bancaria spetti alla Bce una competenza esclusiva; e questo su tutte le banche, siano esse da qualificarsi come significative o non significative. I compiti assegnati alle autorit\u00e0 nazionali rispetto alle banche non significative dovrebbe pertanto considerarsi come frutto di un decentramento operato dalla Bce.<\/p>\n<p>La Corte si oppone a questa impostazione dei giudici europei, che peraltro puntualmente analizza. A suo avviso le autorit\u00e0 nazionali sono titolari di una competenza propria, non delegata dalla Bce. In altri termini, la competenza in materia di supervisione bancaria dovrebbe intendersi come suddivisa tra la Bce (per le banche significative) e le autorit\u00e0 nazionali (per le banche non significative). Diversamente, la normativa europea sarebbe in contrasto con il principio di sussidiariet\u00e0. Per la Corte, il ruolo della Bce si giustifica nei confronti delle banche significative, a motivo delle loro attivit\u00e0 normalmente transfrontaliere; non invece nel caso delle banche non significative, che possono essere adeguatamente vigilate a livello nazionale.<\/p>\n<p>Che dire di questo contrasto? Una interpretazione letterale delle norme rilevanti e la <em>ratio<\/em> ad esse sottostanti sembrano dar ragione ai giudici europei, ma l\u2019argomento della sussidiariet\u00e0 ha il suo peso. La questione riveste un evidente interesse teorico. Si tratta di stabilire la portata di un trasferimento di poteri sovrani dagli Stati membri all\u2019Unione. Per i giudici europei la supervisione bancaria sarebbe stata attribuita <em>in toto<\/em> alla Bce, per la Corte solo parzialmente.\u00a0 Nel primo caso il Mvu dovrebbe costruirsi allo stesso modo del Sebc (Sistema europeo di Banche centrali), caratterizzato dal primato della Bce e da un ruolo ausiliario delle banche centrali nazionali. Nel secondo caso si rientra in altri modelli di reti che legano autorit\u00e0 nazionali ed europee nell&#8217;esercizio di competenze concorrenti (ad esempio, telecomunicazioni, energia).<\/p>\n<p>La questione ha anche un rilievo pratico non trascurabile. Pu\u00f2 incidere sulla portata e limiti della discrezionalit\u00e0 di cui gode la Bce: alla quale spetta decidere se \u201cparticolari circostanze\u201d giustifichino di non considerare significativa una banca che in principio dovrebbe qualificarsi tale. Da una tale decisione dipende se sottoporre una banca alla vigilanza diretta della Bce o delle autorit\u00e0 nazionali. Di questo appunto si \u00e8 discusso nella causa davanti ai giudici europei, che hanno risolto la questione riconoscendo alla Bce un ampio potere discrezionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 30 luglio scorso \u00e8 arrivata una nuova sentenza della Corte costituzionale tedesca in materia di diritto Ue, che ripropone lo schema \u201cJa-aber-Urteil\u201d (sentenza-s\u00ec-per\u00f2). E\u2019 uno schema che troviamo gi\u00e0 nelle decisioni Solange 2 (1986) e Maastricht (1993) e pi\u00f9 di recente nelle pronunce Lisbona (2009), Mes (2014), Omt (2016). 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