{"id":78751,"date":"2020-02-29T09:47:29","date_gmt":"2020-02-29T08:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=78751"},"modified":"2020-03-03T16:43:03","modified_gmt":"2020-03-03T15:43:03","slug":"il-coronavirus-e-i-limiti-delle-istituzioni-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/il-coronavirus-e-i-limiti-delle-istituzioni-internazionali\/","title":{"rendered":"Il coronavirus e i limiti delle istituzioni internazionali"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019epidemia di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/limpatto-del-coronavirus-covid-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>coronavirus<\/strong><\/a> ha scatenato numerose misure protettive, tra cui quelle relative alla libert\u00e0 di movimento e circolazione delle persone, sia a livello internazionale sia a livello interno. Da un lato, sono ormai numerosi i casi di persone respinte alla frontiera e di <strong>chiusura di voli;<\/strong>\u00a0dall&#8217;altro, nella dimensione statale, si \u00e8 provveduto alla <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/impreparati-nonostante-le-esperienze\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>chiusura delle zone<\/strong> <\/a>in cui l\u2019epidemia era scoppiata.<\/p>\n<p>Il caso pi\u00f9 eclatante, per dimensioni, \u00e8 quello della <strong>Cina<\/strong>, ma anche in <strong>Italia<\/strong> talune localit\u00e0 sono state isolate.\u00a0Nessuno si \u00e8 chiesto <strong>se tali misure siano legittime<\/strong> in base agli strumenti internazionali di protezione dei <strong>diritti umani<\/strong>.\u00a0Occorre distinguere tra strumenti universali e strumenti regionali.<\/p>\n<p><strong>Gli strumenti internazionali<\/strong><br \/>\nLa <strong>Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo<\/strong> del 1948 stabilisce sia il diritto di muoversi liberamente all\u2019interno dello Stato sia di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno. Ma la Dichiarazione, di per s\u00e9, non \u00e8 uno strumento giuridicamente vincolante, e la sua traduzione in termini giuridici deve essere ricercata nel <strong>Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici<\/strong> del 1966, il cui art. 12 ribadisce tanto il diritto di circolare liberamente entro il territorio dello Stato quanto quello di lasciare il proprio Paese e di farvi ritorno.<\/p>\n<p>Ecco che per\u00f2 tali diritti possono essere limitati per superiori necessit\u00e0, tra cui la <strong>protezione della salute<\/strong>. La libert\u00e0 di circolazione non comporta il diritto di ingresso nel territorio di un altro Stato. L\u2019asilo, sempre che implichi per l\u2019individuo il diritto di entrare in territorio altrui per sfuggire alle persecuzioni, non viene preso in considerazione in questo contesto.<\/p>\n<p><strong>Gli strumenti europei<\/strong><br \/>\nLe cose stanno diversamente per quanto riguarda l\u2019<strong>Unione europea<\/strong>. La <strong>cittadinanza europea<\/strong>, di cui \u00e8 titolare ogni cittadino di uno Stato membro dell\u2019Unione, conferisce all\u2019individuo il diritto di muoversi liberamente all\u2019interno della stessa. Tale diritto, che \u00e8 ribadito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea ed ha ormai assunto una sua autonoma rilevanza non essendo pi\u00f9 vincolato alla circolazione per motivi di lavoro, non \u00e8 per\u00f2 illimitato e gli Stati membri possono istituire <strong>deroghe per motivi di sanit\u00e0 pubblica<\/strong>, tenendo per\u00f2 conto del principio di proporzionalit\u00e0 e di altri criteri che non mettano a repentaglio un diritto fondamentale del cittadino europeo.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro, le limitazioni a causa di motivi di sanit\u00e0 pubblica possono essere prese in connessione con malattie di carattere epidemico, quali definite nei pertinenti strumenti dell\u2019<strong>Organizzazione mondiale della sanit\u00e0<\/strong> (Oms) e devono lasciare impregiudicato il diritto del singolo ad eventuali impugnazioni. Le <a href=\"https:\/\/data.consilium.europa.eu\/doc\/document\/ST-6038-2020-INIT\/it\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conclusioni del <strong>Consiglio dell&#8217;Ue<\/strong> del 13 febbraio scorso<\/a>, contenute in un lungo documento che testimonia le scarse competenze dell\u2019Unione in materia di sanit\u00e0, auspica l\u2019adozione di misure per il controllo dei viaggi, da armonizzare con la libert\u00e0 di circolazione delle persone all\u2019interno dell\u2019Ue, che deve essere mantenuta.<\/p>\n<p>L\u2019Ue non si occupa delle restrizioni alla libert\u00e0 di movimento all\u2019interno dei territori degli Stati membri. Se ne occupa invece il <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/documenti\/repository\/CONVENZIONE\/IV%20Protocollo%20addizionale.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>IV Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo<\/strong><\/a>, ratificato dall\u2019Italia, il quale, dopo aver ribadito il diritto di circolare liberamente all\u2019interno del territorio dello Stato, afferma che tale diritto pu\u00f2 essere limitato per motivi di protezione della sanit\u00e0 e, pi\u00f9 specificamente, sancisce che tale diritto pu\u00f2 essere oggetto di restrizioni, stabilite con legge, in determinate zone. \u00c8 ci\u00f2 che ha fatto \u00a0l\u2019Italia con alcune localit\u00e0 del nord. Infine, va ricordato che sulla legittimit\u00e0 di tali provvedimenti resta sempre la possibilit\u00e0 di ricorso dell\u2019individuo privato della libert\u00e0 di movimento alla <strong>Corte europea dei diritti dell\u2019uomo<\/strong>.<\/p>\n<p><b>Libert\u00e0 di movimento e deroghe\u00a0<\/b><br \/>\nIl quadro sopra delineato evidenzia come la normativa internazionale da una parte disponga in favore della libert\u00e0 di movimento delle persone, ma dall\u2019altra ne legittimi le limitazioni, tra cui quelle dovute ai pericoli per la sanit\u00e0 pubblica che la circolazione potrebbe comportare. Si dovrebbero invece prendere <strong>misure adeguate<\/strong> che sono lasciate nelle mani degli Stati, senza un efficace intervento sovranazionale. A tale mancanza ha cercato di far fronte l\u2019<strong>Oms<\/strong> che, tra le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, \u00e8 dotata di strumenti che non sono un atto meramente raccomandatorio (i regolamenti).<\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;Oms ha al suo attivo campagne per lo sradicamento di talune epidemie, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e ha una rete di rappresentanze regionali. Si \u00e8 prontamente attivata per il coronavirus ma non si pu\u00f2 pretendere che si comporti come uno Stato, anche perch\u00e9 le sue finanze sono limitate e dipendono dai contributi degli Stati membri. Nel 2013-2015 l\u2019Oms si \u00e8 trovata impotente di fronte all\u2019epidemia di <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2015\/08\/ebola-una-minaccia-per-la-pace\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>ebola<\/strong><\/a> in Africa ed \u00e8 dovuto intervenire il<strong> Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<\/strong>, che ha dichiarato la pandemia una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale (<em>risoluzione 2177 del 2014<\/em>). Ci\u00f2 che ha consentito al Consiglio di prendere misure adeguate.<\/p>\n<p>Nel caso del coronavirus si tratta di una via non percorribile. A parte ogni altra considerazione, una risoluzione del genere sarebbe sicuramente osteggiata dalla Cina, che, disponendo del diritto di veto in seno al Consiglio, ne impedirebbe l\u2019adozione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019epidemia di\u00a0coronavirus ha scatenato numerose misure protettive, tra cui quelle relative alla libert\u00e0 di movimento e circolazione delle persone, sia a livello internazionale sia a livello interno. 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