{"id":78839,"date":"2020-03-03T15:00:36","date_gmt":"2020-03-03T14:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=78839"},"modified":"2020-03-05T20:17:19","modified_gmt":"2020-03-05T19:17:19","slug":"il-coronavirus-e-il-rispetto-dei-contratti-transnazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/il-coronavirus-e-il-rispetto-dei-contratti-transnazionali\/","title":{"rendered":"Il coronavirus e il rispetto dei contratti transnazionali"},"content":{"rendered":"<p>Dai problemi sanitari a quelli legali il passo \u00e8 stato breve. L\u2019epidemia procurata dal <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/limpatto-del-coronavirus-covid-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>coronavirus<\/strong><\/a> (Covid-19), classificata dall\u2019<strong>Organizzazione mondiale della sanit\u00e0<\/strong>\u00a0(Oms) come <strong>emergenza sanitaria globale<\/strong>, che ormai assedia il mondo intero, Europa e <strong>Italia<\/strong> incluse, ha portato alla luce numerose <strong>questioni giuridiche<\/strong>, legate in particolare al rispetto dei <strong>contratti transnazionali<\/strong>.<\/p>\n<p>Una prospettiva inevitabile, perch\u00e9 l\u2019epidemia ha procurato la quasi paralisi di molte attivit\u00e0 economiche, dai viaggi alla fornitura di merci e servizi. E se l\u2019<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/il-coronavirus-e-i-limiti-delle-istituzioni-internazionali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Oms<\/strong><\/a> non ha richiesto, tra le varie misure, la <strong>sospensione di viaggi o restrizioni al commercio<\/strong>, le autorit\u00e0 nazionali sono intervenute, anche per colmare alcuni vuoti, per fronteggiare la diffusione dell\u2019epidemia nei confini nazionali. Cos\u00ec lo scenario \u00e8 cambiato, con <strong>cancellazione dei voli<\/strong> (e conseguenti problemi di <strong>indennizzi<\/strong>, talvolta coperti da assicurazioni generali stipulate dalle compagnie aeree), di eventi, <strong>blocco del turismo<\/strong>, freno alla produzione e alla fornitura di materie prime. Di qui il divampare di problemi di carattere giuridico, di particolare complessit\u00e0 proprio per la <strong>transnazionalit\u00e0<\/strong> che li caratterizza.<\/p>\n<p><strong>Gli Stati<\/strong><br \/>\nLe questioni giuridiche si articolano su due piani: il <strong>rapporto tra Stati o tra Stati<\/strong>\u00a0e <strong>privati<\/strong> e i <strong>rapporti tra privati<\/strong> che operano in zone colpite dall\u2019epidemia. Per quanto riguarda l\u2019intervento degli Stati, la <strong>Cina<\/strong> ha invocato la clausola di forza maggiore, permettendo all\u2019organismo nazionale competente per il commercio internazionale (<a href=\"http:\/\/en.ccpit.org\/info\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>China Council for the Promotion of International Trade<\/em><\/a>) l\u2019emissione dei certificati che attestano l\u2019esistenza di una <a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/art\/avvocatoAffari\/mercatiImpresa\/2020-02-25\/gli-effetti-coronavirus-contratti-internazionali-clausole-forza-maggiore-092542.php?refresh_ce=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>condizione di forza maggiore<\/strong><\/a> per permettere alle proprie aziende, ma anche agli stessi enti statali, di sottrarsi all\u2019adempimento di obblighi assunti in contratti transnazionali. Cos\u00ec, il primo Paese colpito dal Coronavirus, ha invocato l\u2019esimente della forza maggiore per non adempiere ad alcuni obblighi assunti sul piano internazionale, ad esempio nei confronti di aziende multinazionali.<\/p>\n<p>In base al diritto internazionale, <strong>uno Stato\/contraente pu\u00f2 adottare misure unilaterali e sottrarsi all\u2019adempimento degli impegni assunti nei confronti di altri Stati, per motivi legati alla salute pubblica<\/strong>. Secondo l\u2019ordinamento internazionale, nel caso di un evento imprevedibile, non causato dallo stesso Stato che poi invoca la clausola, suddetto Stato potr\u00e0 essere sciolto dagli obblighi assunti. A patto, per\u00f2, che con il suo comportamento non abbia procurato la situazione che poi invoca come esimente. \u00c8 evidente che la diffusione di un virus non pu\u00f2 essere addossata alla Cina, ma <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/coronavirus-reazioni-epidemia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">alcune <strong>lacune nel controllo\u00a0<\/strong>sono state notate<\/a>\u00a0e questo potrebbe costituire un ostacolo all\u2019operativit\u00e0 della clausola di forza maggiore. Enorme, quindi, il problema legato all\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la possibilit\u00e0 per le <strong>aziende<\/strong> di invocare la forza maggiore, i certificati emessi dalla Cina non sono universalmente validi. Certo, \u00e8 possibile che, <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/impreparati-nonostante-le-esperienze\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">come accaduto per l\u2019epidemia della <em>Sars<\/em> nel 2003<\/a>, i giudici nazionali cinesi classifichino l\u2019epidemia come <strong>causa di forza maggiore<\/strong>, ma non \u00e8 detto che questa conclusione sia riconosciuta dagli organi giurisdizionali di altri Stati. O che le pronunce siano eseguite in altri Paesi. Analoghi problemi esistono nei casi di arbitrati internazionali.<\/p>\n<p><strong>I privati<br \/>\n<\/strong>La questione, nei rapporti tra privati o tra Stati e privati, va in primo luogo rapportata al <strong>contratto<\/strong> e risolta in base alle <strong>regole di diritto internazionale privato<\/strong>. In via generale, nei contratti con elementi di internazionalit\u00e0, sono gli stessi contraenti a scegliere il <strong>giudice competente a risolvere la controversia e la legge da applicare<\/strong>. In questi casi, quindi, sar\u00e0 l\u2019ordinamento scelto (di frequente con norme contenute nel codice civile) a stabilire a quali condizioni \u00e8 possibile <a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/8e644cbe-5719-11ea-abe5-8e03987b7b20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sospendere l\u2019esecuzione degli obblighi contrattuali<\/strong><\/a>. Una soluzione pi\u00f9 agevole se nel contratto \u00e8 contenuta una norma <em>ad hoc<\/em> che operi come <strong>clausola liberatoria<\/strong> dagli adempimenti contrattuali per cause di forza maggiore come epidemie o motivi di salute pubblica.<\/p>\n<p>Alcuni contratti, poi, sono regolati da specifici trattati come la <strong>Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni<\/strong>, adottata a Vienna l\u201911 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina). L\u2019<strong>articolo 79<\/strong> della Convenzione, ad esempio, prevede che una parte del contratto non \u00e8 responsabile di inadempienza se si verifica un<strong> impedimento &#8220;indipendente dalla sua volont\u00e0&#8221;<\/strong>. La Convenzione richiede, in ogni caso, una dichiarazione e una comunicazione agli interessati che potrebbero contestare l\u2019esistenza di condizioni di esonero. Di fatto, quindi, nessuna certezza e la necessit\u00e0 di analisi caso per caso.<\/p>\n<p>Intanto, con la diffusione del virus in Europa, varrebbe la pena che, accanto a riunioni e dichiarazioni, organizzazioni che hanno competenza su vari fronti, come l\u2019<strong>Unione europea<\/strong>, facessero qualcosa di pi\u00f9 rispetto all\u2019attivazione dei <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/it\/documents-publications\/publications\/the-eu-integrated-political-crisis-response-ipcr-arrangements\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>dispositivi Ipcr<\/strong><\/a> (<em>EU Integrated Political Crisis Response<\/em>),\u00a0che vanno riempiti di contenuti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dai problemi sanitari a quelli legali il passo \u00e8 stato breve. 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